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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare
l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di
distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo
dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1,
comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno
all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le
risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e
televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro
in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10,
comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di
solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei
seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa
quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e
digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale
caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi
totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale
attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione
nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per
conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di
comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme
trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per
gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per
cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle
risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono
conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto
di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti
comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel
campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza
multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di
tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo'
comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio
dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti
beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalita', i termini e le
procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle
spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di
connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui
all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del
regolamento di cui al primo periodo e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta
giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui
ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime
disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della
riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione
delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e
terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli
anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma e' concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della
Costituzione:
"Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.".
Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016)", come modificato dalla presente
legge:
"160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia
reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni;
b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui
al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera
a), ferma restando l'assegnazione alla societa'
RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota
delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita' sono attribuite sulla base
dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare
versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento,
se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui
al presente comma non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 261
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014):
"261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e
30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad
incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova
costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e
digitale e all'ingresso di giovani professionisti
qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la
comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nel settore delle
imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita,
previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di
sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del
predetto Fondo.".
- Si riporta il testo vigente del comma 162
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b),
confluiscono altresi' le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico relative
ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e
televisive in ambito locale.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.".
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria):
"Art. 28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
dei trasporti.
A far data dal trimestre successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche,
fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici
iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente
alle linee delle testate con periodicita' effettiva di
almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del
cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le
agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai
servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato
con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro
documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a
tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di
forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione
delle relative somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate, esclusi i prelievi fiscali.
La stessa riduzione di cui al comma precedente si
applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a
larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale
per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione
telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per
trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del
giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature
multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. [Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al
primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale]. [La
classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione
della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo
comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi
da quello della periodicita' della loro pubblicazione,
salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite
nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale
dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto
l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10]. I
provvedimenti del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati
al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento
nell'ambito della relazione semestrale.
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione
delle rese.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della richiesta.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi
speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei
giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono
essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
ferroviario ed automobilistico.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa,
destinandovi appositi locali e proprio personale. E'
autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea
sede e proprio personale.
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal
Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle
rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura
di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali
adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al
presente articolo le stampe propagandistiche contenenti
pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai
cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate
stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre
1976, n. 726, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
"Art. 11. Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione.
1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano
registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa
presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita' anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'articolo 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto
1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza.".
Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle
imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio
1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo
11 della legge stessa)e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
agosto 1990, n. 199.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
"Art. 23. Misure di sostegno della radiodiffusione.
(Omissis).
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono
disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
ambito locale, in particolare con riferimento alla
copertura dei costi di installazione e gestione degli
impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32,
che abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi'
come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed
integrazioni.".