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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della
Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita'
delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e
l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di
formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali
dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in
quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono
alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile,
culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita
industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche
attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento
dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla
riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso
apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia
di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle
opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi,
nonche' di rapporti di lavoro nel settore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Si riportano i testi degli articoli 9, 21 e 33 della
Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:
"Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione."
"Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni."
"Art. 33.L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.