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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice della navigazione in materia
di responsabilita' dei piloti dei porti
1. L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 93 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 93 (Responsabilita' del pilota). - Il pilota e' responsabile
per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso
determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento
dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza
delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo
per la determinazione della rotta.
La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo
complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente
dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi,
ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi
dell'ordinamento.
Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui
sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave».
3. L'articolo 94 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota
stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni
cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la
disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite
di responsabilita' stabilito al secondo comma del medesimo articolo
93.
Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e'
depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso
la quale presta servizio. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei
poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validita' e
l'idoneita' del contratto medesimo.
La mancanza, l'invalidita' o l'insufficienza della copertura
assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la
prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).