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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati
nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo
quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti
comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di
cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle
parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di
cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero
delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al
secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata da professionisti
abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La
mancata veridicita' dell'attestazione comporta la decadenza dal
beneficio, ferma restando la responsabilita' del professionista ai
sensi delle disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere
dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili
anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprieta'
adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si
e' gia' fruito della detrazione»;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della
presente lettera, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le
modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali
interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, e' altresi' riconosciuta
una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno
2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per
cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel
medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute
nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della detrazione. Ai fini
della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al
presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle
detrazioni di cui al comma 1».
3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono
cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime finalita'
sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici.
4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per i periodi d'imposta
2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli
interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del presente
articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di
cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e
modificato dal medesimo comma, e' ripartito in due quote annuali di
pari importo e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018,
di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro
nell'anno 2020.
6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge si provvede
all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del
citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2014.
7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per
l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di
16,7 milioni di euro per l'anno 2019».
8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati
entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.
9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti,
effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali
strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso
alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150
per cento.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al
comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di
cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di
acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento.
11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa
e' tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore
a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante
che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo
negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura.
12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo e' effettuata
considerando quale imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8,
9 e 10.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e
del 15 per cento per l'anno 2017».
15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31
dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle
spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento
delle spese»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle
imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996»;
c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 20 milioni»;
d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di
cui al comma 4»;
e) il comma 7 e' abrogato;
f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».
16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di
cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e
degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo
d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata
dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e
delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9,
lettera b),»;
2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le
disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, e' ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno
concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il
principio della competenza.
19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel
caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla
determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi
dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del
reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.
20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente la determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di persone e delle imprese individuali agli effetti
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del
presente articolo e' determinata con i criteri previsti dal citato
articolo 66».
21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui al comma
1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del
presente articolo.
22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti
che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle
scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti
indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13,
qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero,
ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri
previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non
abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le
imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle
attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono
annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti
indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le
generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del
soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o
altro documento emesso. Devono essere altresi' annotate
cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di
pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa
devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del
primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al
medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano
iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole
annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione,
nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati
incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni
si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti
devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del
comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e
pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle
operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta
imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che
la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli
importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e, in ogni caso,
per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato
ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali,
di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per
i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di
ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti
si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi
conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel
registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui
al comma 4».
23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione
dei predetti commi.
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:
«TITOLO V-bis
GRUPPO IVA
Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo
IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali
ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico
soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro
giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura
civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui
all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Art. 70-ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo
organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un
rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha
stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di
informazioni.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base
dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione
economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o
sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi,
ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo
di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.
Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e'
costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di
cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da
parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) e' recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio
fiscale conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a
quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a
meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare
al gruppo medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante la
presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del
gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma
5, nella quale sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di
seguito denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti
partecipanti al gruppo medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini
della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi
d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione; l'elezione di
domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative
all'ultimo anno di validita' dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º
gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione e'
vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha
effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e'
esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i
vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se
il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si
instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto
dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al
gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
Art. 70-quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei
confronti di esso). - 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli
effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del
gruppo IVA.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a
carico e a favore del gruppo IVA.
Art. 70-sexies (Eccedenze creditorie antecedenti alla
partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al
gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con
riferimento a tale precedente anno.
Art. 70-septies (Adempimenti). - 1. Il rappresentante di gruppo
adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il
controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto
soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo
il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi
piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo
medesimo.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri
partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma
2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La
sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del
precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo
rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.
Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di gruppo
e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi
all'esercizio dell'opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano
dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle
attivita' di liquidazione e controllo.
Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1.
La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e'
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a
decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui
all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo
stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di
permanenza nel particolare regime prescelto.
Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). -
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo
70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale
soggetto;
b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il
venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di
tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai
sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al
comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il
venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si
verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento
che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al
concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della
liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in
detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria
dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo
70-duodecies, comma 5.
Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per le annualita'
di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle
strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di
disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta
avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia
delle attivita' di controllo.
Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1. Le
modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e
registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni
riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative,
alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto
e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi
partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui
al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
titolo».
25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo
l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse
contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei
numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
b) all'articolo 40:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di
servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul
valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10
del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche'
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si
applicherebbero le suddette disposizioni»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA».
27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che i versamenti
periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o societa' commerciali controllati, al netto delle
eccedenze detraibili; l'ente o societa' commerciale controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la
predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli
altri obblighi e le responsabilita' delle societa' controllate. Si
considera controllata la societa' le cui azioni o quote sono
possedute per oltre la meta' dall'altra, almeno dal 1º luglio
dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b).
29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, puo' attribuire alle medesime strutture, gia'
esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1º
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29
si applicano dal 1º gennaio 2018.
31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero
dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo
11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»;
b) al comma 2, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente:
«quinquennio»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) e'
aggiunto il seguente:
«1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola:
«escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A,
parte II-bis, numero 1-ter), e».
34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare e' comunque comprensiva dell'imposta sul
valore aggiunto.
35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.
36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo
1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e'
effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando
l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500.
Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato
raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere
eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a
loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471».
37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni
di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro
5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio».
38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende
con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente
articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono
in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia
autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al
luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari
complessivamente all'importo di euro 90.
41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907,
dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «, ad
eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai
giacimenti,».
42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno
2016».
43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.
50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari
non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori
diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola.
45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione
applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono
innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni
di cui al precedente periodo non puo' comportare minori entrate
superiori a 20 milioni di euro.
46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di
investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della
legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del
bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno
2017.
47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle
disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
48. A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla
birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 3,02
per ettolitro e per grado-Plato.
49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le societa'
di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
«67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi e dalle societa' di
gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nel
limite del 96 per cento del loro ammontare"».
50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro».
51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1. Sono operatori
bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la
propria attivita' ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo
standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con
particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria
attivita';
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un
azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca,
il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale
proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione
delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e' riconosciuta nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"».
52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo, e'
autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84
milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 28 milioni di euro per l'anno 2023.
54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53
e' riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le
risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate
per la predetta riserva rientrano nella disponibilita' della misura.
55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo
nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare
l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche
tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro,
piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai
contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in
tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,
realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification
(RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le
finalita' di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
concesso secondo le modalita' di cui alle disposizioni attuative,
adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per
cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto
delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa
dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere
incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere
sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di
ulteriori 7 miliardi di euro.
58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui
all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017.
Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una
relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico
dell'utilizzazione di tali somme.
59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25
giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della
legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per le finalita' di cui alla medesima
legge n. 155 del 2003, e' riconosciuto un contributo fino al 15 per
cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel
limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli
anni 2017 e 2018.
60. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui
al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto dovute,
anche in acconto, per l'esercizio in cui e' effettuato l'acquisto.
62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto
di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto
dai commi da 59 a 64 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la
preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le
condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono
definite modalita' di monitoraggio e di controllo per garantire il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.
65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 24 e 25».
66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo
detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000»;
b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1,
4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e
7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».
67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e
c), del presente articolo, e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero dello sviluppo economico.
68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni
e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione,
del 22 gennaio 2014»;
b) il comma 9-bis e' abrogato;
c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 9»;
d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 9».
69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo
della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di quella
costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella
citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, e' esente
dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».
70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-novies dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle
PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investono prevalentemente in PMI»;
b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up
innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up
innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono,
dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up
innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le
PMI»;
c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte
II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono
sostituite dalle seguenti: «per le PMI».
71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo
0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' autorizzata la
spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di
euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere
successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero,
intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria
centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del
decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente
sono, altresi', accreditate le disponibilita' finanziarie presenti
nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n.
22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un
terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei finanziamenti
erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I
del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.
72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5
milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei
finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla
nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono
destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72
risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e
competitivita', sui programmi operativi regionali e sulla connessa
programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di
euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71
e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine
di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il
Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le
regioni.
74. Al fine di garantire la continuita' del sostegno alla
promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita
dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, al Fondo per la crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di
euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti
agevolati a societa' cooperative costituite da lavoratori di aziende
in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono
aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' allo
sviluppo e al consolidamento di societa' cooperative ubicate nelle
regioni del Mezzogiorno.
75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e
favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori,
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza
nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per quelle
costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in
conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la
realizzazione di progetti di impresa»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi', sottoscrivere,
anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti
subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice civile, nonche' svolgere attivita' di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le
societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative
costituite da meno di nove soci».
76. Per le societa' fra le quali intercorre un rapporto di
partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto
esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili
non inferiore al 20 per cento e' ammessa la possibilita' di cedere le
perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalita' previste per la
cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a
condizione che le azioni della societa' cessionaria, o della societa'
che controlla direttamente o indirettamente la societa' cessionaria,
siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e che la societa' cedente non
svolga in via prevalente attivita' immobiliare. La cessione deve
riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.
77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei
primi tre esercizi della societa' cedente, subordinatamente al
verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
a) sussistenza di identita' dell'esercizio sociale della societa'
cedente e della societa' cessionaria;
b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al
termine del periodo d'imposta relativamente al quale le societa' si
avvalgono della possibilita' di cui al comma 76;
c) perfezionamento della cessione entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta
sono computate dalla societa' cessionaria in diminuzione del reddito
complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi
e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di
ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano
a una nuova attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
79. La societa' cessionaria e' obbligata a remunerare la societa'
cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso,
mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite,
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite
dalla societa' cedente, entro trenta giorni dal termine per il
versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse,
le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 76 del
presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o
attribuiti.
80. La societa' cedente non puo' optare per i regimi di cui agli
articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le
perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente
articolo.
81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). -
1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne
prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il
credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che
hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli
delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha
natura chirografaria, il trattamento non puo' essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e'
previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto
il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere
inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,
copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative
al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente
della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione
attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi
avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli
vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo
l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di
irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al
commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli
171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al
terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al
debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla
proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere
conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza
dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto
comma.
4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente
agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1 anche
nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali
casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma,
relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza
del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente
praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione
da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale,
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata
presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla
proposta di transazione deve altresi' essere allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale
rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo
precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del
patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme
della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto
anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli
oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se
il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
82. Per le proprie finalita', l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa
adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sottoscrivere quote
di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati
all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di
tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al
raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale
esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore
tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori
tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
83. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 82, l'INAIL
opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse
previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle
quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di quelli
di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo
restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere
rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi
fondi, su proposta della societa' di gestione del risparmio ivi
prevista.
85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per
la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni
dichiarano la propria disponibilita' ad aderire all'operazione per la
costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del
canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio
2017, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito internet
istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla
ricezione delle dichiarazioni di disponibilita' delle regioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse
alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono
stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le
seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilita' ai
sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma
8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».
87. Per le finalita' di cui al comma 86 del presente articolo, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento
dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del
presente articolo.
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli
strumenti finanziari di cui alla lettera a).
90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo,
sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima
dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al
5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto
dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al
comma 89 del presente articolo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai
fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo
17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della
formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di
previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di
cui al comma 92 del presente articolo incrementano la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. In caso di
cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che
non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai
sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto
legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il
relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 del
presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli
utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3
del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di
cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel
rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve
produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le
condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui ai commi
da 88 a 114 del presente articolo, nonche' l'impegno a detenere gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il
periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non
residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I
soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili
ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3,
secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni
compiute nell'anno precedente.
96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da
91 a 94 sono abrogati.
97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri
vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui e'
venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della
legge 9 marzo 1989, n. 88».
98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a
mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta
unita'».
99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per
ciascuna di esse».
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di
fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti
nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli
che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai
fini del presente comma e dei commi da 101 a 113 del presente
articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o
titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato
testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione
o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di
cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle
societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai
sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del
codice civile.