Legge Ordinaria n. 232 del 11/12/2016 G.U. n.297 del 21 dicembre 2016
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza  e  di  cassa,  di  cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a),  della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono  indicati
nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al  fine
di rimborsare prima della  scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 
  2.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
      1) le parole: «31  dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,  salvo
quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
      2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. Per le  spese  sostenute  dal  1º  gennaio  2017  al  31
dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di  parti
comuni  degli  edifici  condominiali,  che  interessino   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di
cui al comma 1 spetta nella misura del  70  per  cento.  La  medesima
detrazione spetta, nella misura  del  75  per  cento,  per  le  spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle
parti comuni di edifici  condominiali  finalizzati  a  migliorare  la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.  39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le  detrazioni  di
cui al presente articolo sono calcolate su un  ammontare  complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato  per  il  numero
delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
  2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo  e  al
secondo periodo del comma 2-quater e'  asseverata  da  professionisti
abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
edifici  di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  26  giugno  2015.  L'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
effettua controlli, anche  a  campione,  su  tali  dichiarazioni.  La
mancata  veridicita'  dell'attestazione  comporta  la  decadenza  dal
beneficio, ferma restando la responsabilita'  del  professionista  ai
sensi delle disposizioni vigenti. 
  2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a  decorrere
dal  1º  gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione,   i   soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito
ai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  ovvero  ad  altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e  ad  intermediari
finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
  2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono  usufruibili
anche  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili di loro  proprieta'
adibiti ad edilizia residenziale pubblica»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili: 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al  31  dicembre
2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,  n.  917,  le  cui  procedure  autorizzatorie  sono
iniziate  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione,  su  edifici  ubicati  nelle  zone  sismiche  ad   alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003, riferite  a  costruzioni  adibite  ad  abitazione  e  ad
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
misura del 50 per cento,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare  per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma
realizzati in ciascun anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  computo  del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali  si
e' gia' fruito della detrazione»; 
      3) dopo il comma 1-bis, come sostituito  dal  numero  2)  della
presente lettera, sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma  1-bis  si  applicano  anche  agli  edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003. 
  1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una  riduzione  del  rischio  sismico  che
determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  inferiore,  la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70  per  cento  della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura  dell'80  per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
classificazione di  rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati. 
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater  siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le  detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e
dell'85  per  cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero  delle  unita'  immobiliari  di  ciascun  edificio.  Per  tali
interventi,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017,  in  luogo   della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione  del
corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli
interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
successiva cessione  del  credito.  Rimane  esclusa  la  cessione  ad
istituti di credito e ad intermediari  finanziari.  Le  modalita'  di
attuazione del presente comma sono  definite  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese  detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effettuate   per   la
classificazione e verifica sismica degli immobili»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio  edilizio
iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016,  e'  altresi'  riconosciuta
una  detrazione  dall'imposta  lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, per le ulteriori  spese  documentate  sostenute  nell'anno
2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature
per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,   finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione
di cui al presente comma, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del  50  per
cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un   ammontare
complessivo  non  superiore  a  10.000  euro,  considerato,  per  gli
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli  iniziati  nel
medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle  spese  sostenute
nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai  fini
della fruizione della detrazione dall'imposta, le  spese  di  cui  al
presente comma sono computate  indipendentemente  dall'importo  delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono  delle
detrazioni di cui al comma 1». 
  3. Le detrazioni  di  cui  all'articolo  16,  commi  1-bis,  1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
come  modificato  dal  comma  2  del  presente  articolo,  non   sono
cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime  finalita'
sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici. 
  4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per  i  periodi  d'imposta
2017 e 2018, nella misura del 65 per  cento,  a  condizione  che  gli
interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del  presente
articolo. Sono comprese tra i beneficiari del  credito  d'imposta  di
cui al periodo precedente anche le strutture che  svolgono  attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  4,  come  prorogato  e
modificato dal medesimo comma, e' ripartito in due quote  annuali  di
pari importo  e  puo'  essere  utilizzato  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno  2018,
di 120 milioni di euro  nell'anno  2019  e  di  60  milioni  di  euro
nell'anno 2020. 
  6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nell'articolo   10   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla  data
di   entrata   in   vigore   della   presente   legge   si   provvede
all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10,  comma  4,  del
citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2014. 
  7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli  anni  dal  2016  al
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e  2018  e  di
16,7 milioni di euro per l'anno 2019». 
  8. Le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  91,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti  in  beni
materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri  mezzi  di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  effettuati
entro il  31  dicembre  2017,  ovvero  entro  il  30  giugno  2018  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione. 
  9. Al fine di favorire processi  di  trasformazione  tecnologica  e
digitale secondo il modello «Industria 4.0»,  per  gli  investimenti,
effettuati nel  periodo  indicato  al  comma  8,  in  beni  materiali
strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A  annesso
alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del  150
per cento. 
  10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma  9  e  che,  nel  periodo  indicato  al  comma  8,   effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco  di
cui  all'allegato  B  annesso  alla  presente  legge,  il  costo   di
acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento. 
  11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa
e' tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante
ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore
a  500.000  euro,  una  perizia  tecnica  giurata  rilasciata  da  un
ingegnere o da un perito industriale  iscritti  nei  rispettivi  albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato,  attestante
che il bene possiede  caratteristiche  tecniche  tali  da  includerlo
negli elenchi di cui all'allegato A o  all'allegato  B  annessi  alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale  di  gestione
della produzione o alla rete di fornitura. 
  12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017 e per quello  successivo  e'  effettuata
considerando quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi  8,
9 e 10. 
  13.  Resta  ferma  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento  per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e
del 15 per cento per l'anno 2017». 
  15. All'articolo 3 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31  dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso  al  31
dicembre 2020» e le parole: «nella misura  del  25  per  cento  delle
spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento
delle spese»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta  anche  alle
imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio  dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di  ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con  imprese  residenti  o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre 1996»; 
    c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «euro 20 milioni»; 
    d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca  e  sviluppo  di
cui al comma 4»; 
    e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo». 
  16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella  di
cui  alla  lettera  f),  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, concernente  le  imprese  minori,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e'  costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85  e
degli altri proventi di cui all'articolo  89  percepiti  nel  periodo
d'imposta  e  quello  delle  spese  sostenute  nel   periodo   stesso
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza  e'  aumentata
dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di  cui  all'articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e
delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita  delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2,  5,  7  e  9,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi  5,  7  e  9,
lettera b),»; 
      2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  18. Il reddito  del  periodo  d'imposta  in  cui  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 66  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come modificato  dal  comma  17  del  presente
articolo, e' ridotto dell'importo delle rimanenze  finali  che  hanno
concorso a formare il reddito dell'esercizio  precedente  secondo  il
principio della competenza. 
  19. Al fine di evitare salti o  duplicazioni  di  imposizione,  nel
caso  di  passaggio   da   un   periodo   d'imposta   soggetto   alla
determinazione  del   reddito   delle   imprese   minori   ai   sensi
dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a
un periodo d'imposta soggetto a  regime  ordinario,  e  viceversa,  i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del  regime  di  determinazione  del
reddito   d'impresa   adottato,   non   assumono   rilevanza    nella
determinazione del reddito degli anni successivi. 
  20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente la determinazione del valore della produzione  netta
delle societa' di persone e delle imprese  individuali  agli  effetti
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Per i soggetti di  cui  al  comma  1,  che  determinano  il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e' determinata con i criteri  previsti  dal  citato
articolo 66». 
  21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui  al  comma
1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18  e  19  del
presente articolo. 
  22. L'articolo 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche  ai  soggetti
che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta  delle
scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia,  i  soggetti
indicati alle lettere c) e  d)  del  primo  comma  dell'articolo  13,
qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti  in  un  anno  intero,
ovvero  conseguiti  nell'ultimo  anno  di  applicazione  dei  criteri
previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo  testo  unico,  non
abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  700.000  euro  per  le
imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta  delle  scritture  contabili  prescritte  dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi  di  tenuta  delle  scritture
previste  da  disposizioni  diverse  dal  presente  decreto.  Per   i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione  dei
ricavi,  si  considerano  prevalenti  le  attivita'   diverse   dalle
prestazioni di servizi. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabiliti i  criteri  per  l'individuazione  delle
attivita' consistenti nella prestazione di servizi. 
  2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma  1  devono
annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi  percepiti
indicando  per  ciascun  incasso:  a)  il  relativo  importo;  b)  le
generalita', l'indirizzo e il  comune  di  residenza  anagrafica  del
soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi  della  fattura  o
altro   documento   emesso.   Devono   essere    altresi'    annotate
cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data  di
pagamento, le spese  sostenute  nell'esercizio.  Per  ciascuna  spesa
devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c)  del
primo periodo. 
  3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi  da  quelli
indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al
medesimo  comma  2  entro   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. 
  4. I registri tenuti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
sostituiscono i registri  indicati  al  comma  2,  qualora  vi  siano
iscritte  separate  annotazioni  delle  operazioni  non  soggette   a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle  singole
annotazioni relative a  incassi  e  pagamenti,  nell'ipotesi  in  cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione,
nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei  mancati
incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui  le  operazioni
si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i  costi  sostenuti
devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel  periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai  sensi  del
comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  5.  Previa  opzione,  vincolante  per   almeno   un   triennio,   i
contribuenti possono tenere  i  registri  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto  senza  operare  annotazioni  relative  a  incassi  e
pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione  delle
operazioni non  soggette  a  registrazione  ai  fini  della  suddetta
imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che
la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui  e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento. 
  6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta  sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del  Presidente
della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  non  sono  tenuti  ad
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  7. Il regime di contabilita'  semplificata  previsto  nel  presente
articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati  gli
importi indicati nel comma 1. 
  8. Il contribuente ha facolta' di optare per il  regime  ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso  del
quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e,  in  ogni  caso,
per il periodo stesso e per i due successivi. 
  9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare,  ragguagliato
ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo. 
  10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali,
di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per
i distributori di carburante, ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di
ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti
si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 
  11.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  assumono  come   ricavi
conseguiti nel periodo d'imposta le somme  incassate  registrate  nel
registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui
al comma 4». 
  23. Le disposizioni di cui ai commi da  17  a  22  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre  2016.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione
dei predetti commi. 
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: 
 
                            «TITOLO V-bis 
                             GRUPPO IVA 
 
  Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un  gruppo
IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato
esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  per  i  quali
ricorrano  congiuntamente  i   vincoli   finanziario,   economico   e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire  un  unico
soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 
  2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: 
    a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; 
    b)  i  soggetti  la  cui  azienda  sia  sottoposta  a   sequestro
giudiziario ai  sensi  dell'articolo  670  del  codice  di  procedura
civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e' una sola di esse; 
    c) i soggetti sottoposti  a  una  procedura  concorsuale  di  cui
all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo; 
    d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 
  Art. 70-ter  (Vincolo  finanziario,  vincolo  economico  e  vincolo
organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo  finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando,  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: 
    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o  indirettamente,  un
rapporto di controllo; 
    b)   detti   soggetti   sono    controllati,    direttamente    o
indirettamente,  dal  medesimo  soggetto,   purche'   residente   nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale  l'Italia  ha
stipulato  un  accordo  che  assicura   un   effettivo   scambio   di
informazioni. 
  2. Si considera  sussistente  un  vincolo  economico  tra  soggetti
passivi   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato   sulla   base
dell'esistenza di almeno una delle  seguenti  forme  di  cooperazione
economica: 
    a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; 
    b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; 
    c) svolgimento  di  attivita'  che  avvantaggiano,  pienamente  o
sostanzialmente, uno o piu' di essi. 
  3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo  tra  soggetti
passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  quando  tra  detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai  sensi  delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo  IX,  del  codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali  degli  stessi,
ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 
  4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se  tra  i  soggetti  passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al  comma  1,  si  presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e  organizzativo
di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e' presentata all'Agenzia  delle  entrate  istanza  di
interpello ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo  finanziario  di  cui  al  comma  1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite  nell'ambito  degli
interventi finalizzati al  recupero  di  crediti  o  derivanti  dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per  dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia  delle
entrate istanza di interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000. 
  Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e'
costituito a seguito di un'opzione esercitata  da  tutti  i  soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per  i  quali  ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico  e  organizzativo  di
cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da
parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente: 
    a) e' recuperato a carico del gruppo  IVA  l'effettivo  vantaggio
fiscale conseguito; 
    b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto  a
quello in cui viene accertato il mancato  esercizio  dell'opzione,  a
meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare
al gruppo medesimo. 
  2.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  mediante   la
presentazione, in via telematica, da  parte  del  rappresentante  del
gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo  70-duodecies,  comma
5, nella quale sono indicati: 
    a) la denominazione del gruppo IVA; 
    b) i dati identificativi del rappresentante del  gruppo  IVA,  di
seguito  denominato  "rappresentante  di  gruppo",  e  dei   soggetti
partecipanti al gruppo medesimo; 
    c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti  partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter; 
    d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA; 
    e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo  da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo  medesimo,  ai  fini
della notifica degli atti e dei  provvedimenti  relativi  ai  periodi
d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione;  l'elezione   di
domicilio e' irrevocabile fino al termine del  periodo  di  decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni  relative
all'ultimo anno di validita' dell'opzione; 
    f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo,  che  presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 
  3. Se la dichiarazione di cui al  comma  2  e'  presentata  dal  1º
gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma  1  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e' presentata dal 1º ottobre al 31  dicembre,  l'opzione  di  cui  al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 
  4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo  70-ter,  l'opzione  e'
vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la  stessa  ha
effetto.  Trascorso  il  primo   triennio,   l'opzione   si   rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino  a  quando  non  e'
esercitata la revoca  di  cui  all'articolo  70-novies.  Resta  fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b). 
  5. Se negli anni di validita' dell'opzione di  cui  al  comma  1  i
vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati  esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero  se
il vincolo finanziario  di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1,  si
instaura nei riguardi di soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio
dello  Stato  relativamente  ai   quali   non   sussisteva   all'atto
dell'esercizio  dell'opzione,  i  predetti  soggetti  partecipano  al
gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo  a  quello  in  cui  tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di  cui  al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso  di  mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA,  si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1. 
  Art. 70-quinquies (Operazioni  effettuate  dal  gruppo  IVA  e  nei
confronti di esso). - 1. Le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un  gruppo  IVA  nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo  stesso  gruppo  IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi  agli
effetti degli articoli 2 e 3. 
  2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti  di  un  soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 
  3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un  soggetto
che non ne fa parte  si  considerano  effettuate  nei  confronti  del
gruppo IVA. 
  4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto  sono,  rispettivamente,  a
carico e a favore del gruppo IVA. 
  Art.   70-sexies    (Eccedenze    creditorie    antecedenti    alla
partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa  all'anno  precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si  trasferisce  al
gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto,  ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica
per  la  parte  dell'eccedenza  detraibile  di  ammontare   pari   ai
versamenti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   effettuati   con
riferimento a tale precedente anno. 
  Art. 70-septies (Adempimenti). - 1.  Il  rappresentante  di  gruppo
adempie gli obblighi  ed  esercita  i  diritti  di  cui  all'articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. 
  2. Il rappresentante di gruppo  e'  il  soggetto  che  esercita  il
controllo di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1.  Se  il  predetto
soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante  di  gruppo
il soggetto partecipante con volume d'affari o  ammontare  di  ricavi
piu' elevato nel periodo  precedente  alla  costituzione  del  gruppo
medesimo. 
  3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che  vengano  meno  gli  effetti  dell'opzione  per  gli  altri
partecipanti,  subentra  quale  rappresentante  di  gruppo  un  altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi  del  comma
2,  con   riferimento   all'ultima   dichiarazione   presentata.   La
sostituzione ha effetto dal giorno  successivo  alla  cessazione  del
precedente rappresentante  di  gruppo  ed  e'  comunicata  dal  nuovo
rappresentante di gruppo con la  dichiarazione  di  cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni. 
  Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di  gruppo
e'   responsabile   per   l'adempimento   degli   obblighi   connessi
all'esercizio dell'opzione. 
  2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono  responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che  risultano
dovute a titolo di imposta, interessi  e  sanzioni  a  seguito  delle
attivita' di liquidazione e controllo. 
  Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1.
La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e'
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione  di  cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta  anche  dagli  altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA. 
  2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di  tutti  i  soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1  e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la  revoca  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha  effetto  a
decorrere dal secondo anno successivo. 
  3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non  si
applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 
  4.  L'esercizio  da  parte  di  un  soggetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 70-quater comporta il venir  meno  degli  effetti  delle
opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  esercitate  dallo
stesso in precedenza, anche se non e' decorso il  periodo  minimo  di
permanenza nel particolare regime prescelto. 
  Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo  IVA).  -
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte  di  un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo
70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 
  2.  Ciascun  soggetto  partecipante  a  un  gruppo  IVA  cessa   di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: 
    a) viene  meno  il  vincolo  finanziario  nei  riguardi  di  tale
soggetto; 
    b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter,  comma  5,  il
venir meno del vincolo economico od  organizzativo  nei  riguardi  di
tale soggetto; 
    c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai
sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; 
    d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale; 
    e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 
  3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data  in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui  al
comma 2,  lettera  b),  la  partecipazione  al  gruppo  IVA  cessa  a
decorrere dall'anno successivo a quello in  cui  e'  riconosciuto  il
venir meno del vincolo. Per l'individuazione della  data  in  cui  si
verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e)  del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia  del  provvedimento
che dispone  il  sequestro  giudiziario,  alla  data  della  sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di  ammissione  al
concordato preventivo, alla data  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di  assunzione  della  delibera  assembleare  della
liquidazione ordinaria. 
  4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l'eccedenza  detraibile  risultante  dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e'  computata  in
detrazione  dal  soggetto  partecipante  che  agiva  in  qualita'  di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o  nella  propria
dichiarazione annuale. 
  5. La  cessazione  di  cui  ai  commi  2  e  4  e'  comunicata  dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla  data  in  cui  si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5. 
  Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per  le  annualita'
di validita' dell'opzione,  l'esercizio  dei  poteri  previsti  dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle
strutture,  gia'  esistenti,  individuate  con  il   regolamento   di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui  all'articolo  71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: 
    a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis; 
    b) controllo sostanziale; 
    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241; 
    d)  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti  gli  atti  di
competenza delle strutture stesse; 
    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 
  3.  Ai  fini  delle  attivita'  di   controllo,   nell'ipotesi   di
disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta
avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia
delle attivita' di controllo. 
  Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1.  Le
modalita'  e  i  termini  speciali  di   emissione,   numerazione   e
registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle  liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano  alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 
  2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle  operazioni
riferibili  a  queste  ultime  si  applicano  le   disposizioni   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 
  3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu'  societa'  assicurative,
alle  operazioni  riferibili  a  queste  ultime   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze  30  maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo,  quarto
e quinto periodo,  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di  fondi
partecipi a un gruppo IVA. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di  cui
al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche  per
la trasmissione telematica delle stesse. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni necessarie per  l'attuazione  del  presente
titolo». 
  25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,   dopo
l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. Fatture, note, conti,  ricevute,  quietanze  e  simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di  servizi  tra  soggetti  partecipanti  a  un
gruppo IVA. La disposizione si  applica  per  le  operazioni  per  le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante  a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e  15  della  presente  tabella  e  all'articolo  66,  comma  5,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». 
  26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le  scritture  private  non  autenticate   sono   soggette   a
registrazione  in  caso  d'uso  se  tutte  le  disposizioni  in  esse
contemplate sono  relative  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali  l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di  cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione  del  periodo  precedente
non si applica alle operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dei
numeri  8),  8-bis),  8-ter)  e   27-quinquies)   del   primo   comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle  locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del  medesimo  articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
    b) all'articolo 40: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gli atti relativi a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
applica in misura fissa.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto anche le  cessioni  e  le  prestazioni  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e  le  prestazioni  per  le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972.  La  disposizione  del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo  comma  dell'articolo  10
del citato decreto n. 633 del  1972  e  alle  locazioni  di  immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo  10,  nonche'
alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di  servizi  tra  soggetti
partecipanti a  un  gruppo  IVA  per  le  quali,  se  effettuate  nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Sono soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, numero 8), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  ancorche'  siano  imponibili  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto  ovvero  intervengano  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA». 
  27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti,  stabilendo  le  relative  modalita',   che   i   versamenti
periodici, compreso quello di cui  all'articolo  6,  comma  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base  alla  dichiarazione  annuale  siano  eseguiti  per  l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o  societa'  commerciali  controllati,  al  netto  delle
eccedenze detraibili;  l'ente  o  societa'  commerciale  controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio  dell'opzione  per  la
predetta  procedura  di  versamento  con  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  presentata  nell'anno  solare  a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.  Agli  effetti  dei
versamenti di cui al precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti  e  societa'  diversi  da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o  societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al  presente  comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle  societa'  per  i  quali
trova applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano  fermi  gli
altri obblighi e le responsabilita' delle  societa'  controllate.  Si
considera  controllata  la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute per  oltre  la  meta'  dall'altra,  almeno  dal  1º  luglio
dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione». 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b). 
  29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  delle  entrate,
di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  puo'  attribuire  alle  medesime   strutture,   gia'
esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo  70-undecies  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  i
poteri  previsti  dagli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei  confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28  si  applicano  dal  1º
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26  e  29
si applicano dal 1º gennaio 2018. 
  31.  Per  le  disposizioni  di  cui  al  comma  24   il   Ministero
dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai  sensi  dell'articolo
11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
  32. All'articolo 16 del decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni»; 
    b) al comma 2, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente:
«quinquennio»; 
    c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
  33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, numero  14),  le  parole:  «o  altri
mezzi  di  trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse; 
    b) alla tabella  A,  parte  II-bis,  dopo  il  numero  1-bis)  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-ter) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone  effettuate
mediante  mezzi  di  trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi   di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»; 
    c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola:
«escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla  tabella  A,
parte II-bis, numero 1-ter), e». 
  34. La tariffa amministrata per i servizi di  trasporto  marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare e' comunque comprensiva dell'imposta sul
valore aggiunto. 
  35. Le disposizioni di cui ai commi  33  e  34  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto  dall'articolo
1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-bis.  Il  versamento  della  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato  dal   condominio   quale   sostituto   d'imposta   quando
l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di  euro  500.
Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento  entro  il
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non  sia  stato
raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. 
  2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere
eseguito dai condomini tramite conti correnti  bancari  o  postali  a
loro intestati ovvero secondo altre  modalita'  idonee  a  consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400.  L'inosservanza   della   presente
disposizione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471». 
  37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni
di lire sono elevati  rispettivamente  a  euro  25.822,84  e  a  euro
5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio». 
  38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi  dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende
con  flotte  di  auto  e  camion  delle  quali  siano   proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti  con  patto  di  riservato  dominio  ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. 
  39. I versamenti  cumulativi  di  cui  al  comma  38  del  presente
articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  devono
in ogni caso essere eseguiti in  favore  della  regione  o  provincia
autonoma  competente  in  relazione  rispettivamente  al   luogo   di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria,  al
luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo. 
  40. Per l'anno 2017, la  misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,  e'  pari
complessivamente all'importo di euro 90. 
  41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n.  907,
dopo le parole: «La concessione» sono inserite  le  seguenti:  «,  ad
eccezione  di   quella   relativa   all'estrazione   del   sale   dai
giacimenti,». 
  42. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; 
    b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2017, i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del  periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per  l'anno
2016». 
  43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,  n.
50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali  e  agrari
non  concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  dei  coltivatori
diretti  e  degli  imprenditori   agricoli   professionali   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola. 
  45. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31  gennaio   2017,   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali  di  compensazione
applicabili agli animali  vivi  delle  specie  bovina  e  suina  sono
innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura  non  superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione  delle  disposizioni
di cui al precedente  periodo  non  puo'  comportare  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro. 
  46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27  dicembre  2002,  n.
289, e'  abrogato.  Le  risorse  residue  disponibili  del  Fondo  di
investimento  nel  capitale  di  rischio  previsto  dal  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi di cui al citato comma 3  dell'articolo  66  della
legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata  del
bilancio dello Stato, nel limite di 9  milioni  di  euro  per  l'anno
2017. 
  47. All'articolo 10, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e  delle
disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 
  48. A decorrere dal 1º gennaio  2017  l'aliquota  di  accisa  sulla
birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata  in  euro  3,02
per ettolitro e per grado-Plato. 
  49. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le societa'
di gestione dei fondi comuni d'investimento di  cui  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»; 
    b) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  «67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi e dalle societa'  di
gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  deducibili  nel
limite del 96 per cento del loro ammontare"». 
  50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere  dal  periodo
di imposta in corso alla data  del  1º  gennaio  2017,  l'importo  e'
elevato a 400.000 euro». 
  51. Dopo l'articolo 111 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). -  1.  Sono  operatori
bancari di finanza etica e sostenibile le banche  che  conformano  la
propria attivita' ai seguenti principi: 
    a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche  secondo
standard  di  rating  etico  internazionalmente   riconosciuti,   con
particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; 
    b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente,  anche  via  web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto  delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali; 
    c) devolvono almeno il 20 per cento del  proprio  portafoglio  di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente; 
    d) non distribuiscono profitti e  li  reinvestono  nella  propria
attivita'; 
    e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da  un
azionariato diffuso; 
    f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo  la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della  banca,
il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5. 
  2.  Non  concorre  a  formare  il  reddito  imponibile   ai   sensi
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle  somme  destinate  a  incremento  del  capitale
proprio. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto,  le  norme  di  attuazione
delle disposizioni del presente articolo,  dalle  quali  non  possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1  milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo e'  riconosciuta  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"». 
  52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per  l'acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  53. Per fare fronte agli  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo,  e'
autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  84
milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022  e
di 28 milioni di euro per l'anno 2023. 
  54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53
e' riservata alla concessione dei contributi di cui al comma  56.  Le
risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non  risultano  utilizzate
per la predetta riserva rientrano nella disponibilita' della misura. 
  55. Al fine di  favorire  la  transizione  del  sistema  produttivo
nazionale  verso  la   manifattura   digitale   e   di   incrementare
l'innovazione  e  l'efficienza  del  sistema  imprenditoriale,  anche
tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro,
piccola e media dimensione possono accedere  ai  finanziamenti  e  ai
contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
per l'acquisto  di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di
fabbrica aventi come finalita' la realizzazione  di  investimenti  in
tecnologie, compresi gli investimenti in big data,  cloud  computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica  avanzata  e  meccatronica,
realta' aumentata, manifattura  4D,  Radio  frequency  identification
(RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
  56.  A  fronte  della  realizzazione  di  investimenti  aventi   le
finalita' di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo  di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
concesso secondo le modalita' di  cui  alle  disposizioni  attuative,
adottate ai sensi del  medesimo  articolo  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari  al  30  per
cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il  rispetto
delle  intensita'  massime  di   aiuto   previste   dalla   normativa
dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato. 
  57. L'importo massimo dei  finanziamenti  di  cui  all'articolo  2,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  puo'  essere
incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento  a  valere
sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa e,  comunque,  fino  a  un  massimo  di
ulteriori 7 miliardi di euro. 
  58. Per il potenziamento delle azioni di  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane,  l'importo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro per  l'anno  2017.
Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  presenta  alle  Camere  una
relazione  annuale  nella  quale  rende  conto  in   modo   analitico
dell'utilizzazione di tali somme. 
  59. Ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  1,  della  legge  25
giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della
legge 19 agosto 2016, n. 166, che  acquistano  in  Italia,  anche  in
locazione   finanziaria,   beni   mobili    strumentali    utilizzati
direttamente ed esclusivamente per le finalita' di cui alla  medesima
legge n. 155 del 2003, e' riconosciuto un contributo fino al  15  per
cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel
limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli
anni 2017 e 2018. 
  60.  Il  contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. 
  61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili  di  cui
al comma 59  rimborsano  al  venditore  l'importo  del  contributo  e
recuperano tale importo quale credito  d'imposta  per  il  versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro  dipendente,
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovute,
anche in acconto, per l'esercizio in cui e' effettuato l'acquisto. 
  62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto
di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 
  63. Per provvedere all'erogazione del  credito  d'imposta  previsto
dai commi da 59 a 64 e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  64. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  la
preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le
condizioni per la  loro  fruizione.  Con  il  medesimo  decreto  sono
definite modalita' di monitoraggio e di controllo  per  garantire  il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63. 
  65. All'articolo 4, comma  10-bis,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 24 e 25». 
  66. All'articolo 29 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  A  decorrere  dall'anno   2017,   l'investimento   massimo
detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000»; 
    b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi  1,
4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e
7-bis, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016». 
  67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e
c), del presente articolo, e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  68. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole da: «che operano»  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle  condizioni
e dei  limiti  previsti  dagli  Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
destinati a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
rischio, di cui alla comunicazione 2014/C  19/04  della  Commissione,
del 22 gennaio 2014»; 
    b) il comma 9-bis e' abrogato; 
    c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 9»; 
    d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»; 
    e) al comma 12-ter, le  parole:  «comma  9-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 9». 
  69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'atto  costitutivo
della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  nonche'  di  quella
costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella
citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma  8,  e'  esente
dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria». 
  70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5-novies dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI"  si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle
PMI come  definite  dalla  disciplina  dell'Unione  europea  e  degli
organismi di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
che investono prevalentemente in PMI»; 
    b)  all'articolo  50-quinquies,  le  parole:  «per  le   start-up
innovative,  per  le  PMI  innovative»   sono   sostituite,   ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «per le  PMI»,  le  parole:  «in  start-up
innovative e in PMI innovative» sono sostituite,  ovunque  ricorrono,
dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le  parole:  «per  start-up
innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per  le
PMI»; 
    c) alla rubrica del capo III-quater del titolo  III  della  parte
II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative»  sono
sostituite dalle seguenti: «per le PMI». 
  71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I,  capo
0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' autorizzata la
spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di  47,5  milioni  di
euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte  nello  stato
di previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  essere
successivamente  accreditate  su  un  conto  corrente   infruttifero,
intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo  d'impresa  Spa-INVITALIA,  aperto  presso  la  tesoreria
centrale dello Stato e dedicato al citato  titolo  I,  capo  0I,  del
decreto legislativo n. 185 del  2000.  Sul  medesimo  conto  corrente
sono, altresi', accreditate le  disponibilita'  finanziarie  presenti
nel fondo rotativo depositato sul  conto  corrente  di  tesoreria  n.
22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio  2005,  nella  misura  di  un
terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei  finanziamenti
erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I
del citato decreto legislativo n. 185 del 2000. 
  72. La dotazione del Fondo per  la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
incrementata di 47,5 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  47,5
milioni di euro per l'anno  2018,  da  destinare  all'erogazione  dei
finanziamenti agevolati per gli interventi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno  alla
nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative. 
  73. Il Ministero dello sviluppo  economico  e  le  regioni  possono
destinare, nell'anno 2017, alle misure  di  cui  ai  commi  71  e  72
risorse  a  valere  sul  programma  operativo  nazionale  imprese   e
competitivita', sui programmi operativi regionali  e  sulla  connessa
programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di
euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71
e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72.  Al  fine
di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di  risorse,  il
Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con  le
regioni. 
  74.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  sostegno   alla
promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita
dei livelli di occupazione, di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n.  2  del  3  gennaio  2015,  al  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni  di
euro per  l'anno  2018,  destinati  all'erogazione  di  finanziamenti
agevolati a societa' cooperative costituite da lavoratori di  aziende
in crisi, di cooperative sociali  e  di  cooperative  che  gestiscono
aziende  confiscate  alla  criminalita'  organizzata,  nonche'   allo
sviluppo e al consolidamento di societa'  cooperative  ubicate  nelle
regioni del Mezzogiorno. 
  75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari  di  intervento  e
favorire la capitalizzazione dell'impresa  da  parte  di  lavoratori,
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con le risorse apportate ai sensi  del  comma  2,  le  societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee  di  minoranza
nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per  quelle
costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni  finanziarie  in
conformita' alla disciplina dell'Unione europea in  materia,  per  la
realizzazione di progetti di impresa»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le societa' finanziarie possono,  altresi',  sottoscrivere,
anche successivamente all'assunzione delle  partecipazioni,  prestiti
subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice civile, nonche'  svolgere  attivita'  di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522  del  codice  civile,  le
societa' finanziarie possono intervenire nelle  societa'  cooperative
costituite da meno di nove soci». 
  76. Per  le  societa'  fra  le  quali  intercorre  un  rapporto  di
partecipazione che  preveda  una  percentuale  del  diritto  di  voto
esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli  utili
non inferiore al 20 per cento e' ammessa la possibilita' di cedere le
perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  con  le  stesse  modalita'  previste  per  la
cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  a
condizione che le azioni della societa' cessionaria, o della societa'
che controlla direttamente o indirettamente la societa'  cessionaria,
siano  negoziate  in  un  mercato  regolamentato  o  in  un   sistema
multilaterale di negoziazione di uno degli Stati  membri  dell'Unione
europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e che la  societa'  cedente  non
svolga in via prevalente  attivita'  immobiliare.  La  cessione  deve
riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali. 
  77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei
primi  tre  esercizi  della  societa'  cedente,  subordinatamente  al
verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: 
    a) sussistenza di identita' dell'esercizio sociale della societa'
cedente e della societa' cessionaria; 
    b) sussistenza del requisito partecipativo del 20  per  cento  al
termine del periodo d'imposta relativamente al quale le  societa'  si
avvalgono della possibilita' di cui al comma 76; 
    c)  perfezionamento  della   cessione   entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
  78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un  periodo  d'imposta
sono computate dalla societa' cessionaria in diminuzione del  reddito
complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza,  nei
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi
e per l'intero importo che trova capienza nel reddito  imponibile  di
ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si  riferiscano
a una nuova attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  79. La societa' cessionaria e' obbligata a remunerare  la  societa'
cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato,  in  ogni  caso,
mediante  applicazione,  all'ammontare   delle   perdite   acquisite,
dell'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'   di   cui
all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite
dalla societa' cedente,  entro  trenta  giorni  dal  termine  per  il
versamento del saldo relativo  allo  stesso  periodo  d'imposta.  Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse,
le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma  76  del
presente articolo in contropartita dei vantaggi  fiscali  ricevuti  o
attribuiti. 
  80. La societa' cedente non puo' optare per i regimi  di  cui  agli
articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in relazione ai periodi d'imposta nei  quali  ha  conseguito  le
perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76  a  79  del  presente
articolo. 
  81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). -
1. Con il piano di cui all'articolo 160 il  debitore,  esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e
dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne
prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella
realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se  il
credito tributario o contributivo  e'  assistito  da  privilegio,  la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a  quelli  offerti  ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a  quelli  che
hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli
delle  agenzie  e  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o  contributivo  ha
natura chirografaria, il trattamento non  puo'  essere  differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione  in  classi,  dei  creditori  rispetto  ai  quali  e'
previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto
il  pagamento  parziale  di  un  credito  tributario  o  contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere
inserita in un'apposita classe. 
  2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,
copia della domanda e della relativa documentazione,  contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
agente  della  riscossione  e  all'ufficio  competente   sulla   base
dell'ultimo domicilio fiscale del  debitore,  unitamente  alla  copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative
al periodo fino alla data di presentazione  della  domanda.  L'agente
della  riscossione,  non  oltre  trenta  giorni  dalla   data   della
presentazione,  deve  trasmettere  al  debitore  una   certificazione
attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto  o  sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica  dei  relativi
avvisi di irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta  a  ruolo,  nonche'  dai  ruoli
vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.  Dopo
l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di
irregolarita'  e  delle  certificazioni  deve  essere  trasmessa   al
commissario giudiziale per gli adempimenti  previsti  dagli  articoli
171, primo comma, e 172. In particolare, per i  tributi  amministrati
dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  l'ufficio  competente  a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione  prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione  di  cui  al
terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio  che  ha  notificato  al
debitore gli atti di accertamento. 
  3. Relativamente al credito tributario complessivo, il  voto  sulla
proposta  concordataria  e'  espresso  dall'ufficio,  previo   parere
conforme della competente direzione regionale, in  sede  di  adunanza
dei creditori, ovvero nei modi  previsti  dall'articolo  178,  quarto
comma. 
  4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione  limitatamente
agli  oneri  di  riscossione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1  anche
nell'ambito  delle   trattative   che   precedono   la   stipulazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali
casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis,  primo  comma,
relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla  convenienza
del trattamento  proposto  rispetto  alle  alternative  concretamente
praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica  valutazione
da  parte  del  tribunale.  La  proposta  di   transazione   fiscale,
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata
presso gli uffici indicati al comma 2  del  presente  articolo.  Alla
proposta  di   transazione   deve   altresi'   essere   allegata   la
dichiarazione  sostitutiva,  resa  dal  debitore  o  dal  suo  legale
rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  che  la  documentazione  di  cui  al  periodo
precedente  rappresenta  fedelmente  e  integralmente  la  situazione
dell'impresa,  con  particolare  riguardo  alle  poste   attive   del
patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere  conforme
della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto
anche dall'agente della riscossione in ordine  al  trattamento  degli
oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo
13  aprile  1999,  n.  112.  L'assenso  cosi'  espresso  equivale   a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. 
  6. La transazione  fiscale  conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se
il debitore non esegue  integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle  Agenzie  fiscali  e  agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie». 
  82.  Per   le   proprie   finalita',   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  previa
adozione di un apposito  regolamento  di  disciplina,  da  sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sottoscrivere quote
di  fondi  comuni   di   investimento   di   tipo   chiuso   dedicati
all'attivazione di start-up innovative, di cui  al  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up  di
tipo  societario  finalizzate   all'utilizzazione   industriale   dei
risultati della ricerca,  anche  con  soggetti  pubblici  e  privati,
italiani  e   stranieri,   operanti   nei   settori   funzionali   al
raggiungimento  del  proprio  scopo,  aventi  quale  oggetto  sociale
esclusivo  o   prevalente   lo   sviluppo,   la   produzione   e   la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di  alto  valore
tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in  settori
tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  83. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 82,  l'INAIL
opera nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  84.  Al  fine  di  favorire  l'efficiente  utilizzo  delle  risorse
previste dal comma 3 dell'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le  percentuali  destinate  alla  sottoscrizione  delle
quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di  quelli
di cui ai commi 8-ter  e  8-quater  del  citato  articolo  33,  fermo
restando il complessivo limite  del  40  per  cento,  possono  essere
rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei  diversi
fondi, su proposta della  societa'  di  gestione  del  risparmio  ivi
prevista. 
  85. L'INAIL, nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di  euro  per
la  realizzazione  di  nuove  strutture   scolastiche.   Le   regioni
dichiarano la propria disponibilita' ad aderire all'operazione per la
costruzione di nuove  strutture  scolastiche,  facendosi  carico  del
canone di locazione, comunicandola formalmente  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20  gennaio
2017, secondo modalita' individuate e pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale  della   medesima   Struttura.   Successivamente   alla
ricezione delle dichiarazioni di disponibilita'  delle  regioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  regioni  ammesse
alla ripartizione, sono  assegnate  le  risorse  disponibili  e  sono
stabiliti i criteri di selezione dei progetti. 
  86. All'articolo 1, comma 312, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le
seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica  utilita'  ai
sensi dell'articolo 186, comma  9-bis,  e  dell'articolo  187,  comma
8-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309, e dell'articolo 168-bis del codice penale». 
  87. Per le finalita' di cui al comma 86 del presente  articolo,  il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017. 
  88.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5  per  cento
dell'attivo patrimoniale  risultante  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al  comma  89  del
presente articolo. 
  89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in: 
    a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo; 
    b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo  del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio  economico  europeo,  che  investono   prevalentemente   negli
strumenti finanziari di cui alla lettera a). 
  90.  I  redditi,  diversi  da  quelli  relativi  a   partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   generati   dagli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente  articolo,
sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. 
  91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni.  In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati  attraverso  la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di  cui  al  comma  88
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto  di  investimento  prima
dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite  negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni. 
  92.  Le  forme  di  previdenza  complementare  di  cui  al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al
5  per  cento  dell'attivo  patrimoniale  risultante  dal  rendiconto
dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati  al
comma 89 del presente articolo. 
  93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni. 
  94.  I  redditi,  diversi  da  quelli  relativi  a   partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti  ai
fini  dell'imposta  sul  reddito  e  pertanto  non  concorrono   alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo
17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.  Ai  fini  della
formazione delle prestazioni pensionistiche erogate  dalle  forme  di
previdenza complementare i redditi derivanti  dagli  investimenti  di
cui  al  comma  92  del  presente  articolo  incrementano  la   parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.  In  caso  di
cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che
non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile  ai
sensi del primo periodo durante il periodo  minimo  di  investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
aliquota pari a quella di cui  al  citato  articolo  17  del  decreto
legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione  di  sanzioni,  e  il
relativo  versamento,  unitamente   agli   interessi,   deve   essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del  medesimo  articolo  17
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di  scadenza  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
investimento prima del quinquennio, il controvalore  conseguito  deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89  del
presente articolo entro novanta giorni dal rimborso. 
  95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  l'imposta  sostitutiva
di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli
utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3
del citato articolo 27 derivanti dagli  investimenti  qualificati  di
cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente  nel
rispetto della condizione di cui al comma 93 del  presente  articolo.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
il soggetto non residente beneficiario  effettivo  degli  utili  deve
produrre   una   dichiarazione   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo e la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui  ai  commi
da 88 a 114 del presente articolo, nonche' l'impegno a  detenere  gli
strumenti finanziari oggetto  dell'investimento  qualificato  per  il
periodo di tempo richiesto dalla  legge.  Il  predetto  soggetto  non
residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti  contabili  che
consentano di verificare l'osservanza delle  predette  condizioni.  I
soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che  corrispondono  utili
ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo  27,  comma  3,
secondo   periodo,   sono   obbligati   a   comunicare    annualmente
all'amministrazione  finanziaria  i  dati  relativi  alle  operazioni
compiute nell'anno precedente. 
  96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da
91 a 94 sono abrogati. 
  97. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei
provvedimenti  di  cui   ai   periodi   precedenti   la   Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai  Ministeri
vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui  e'
venuta  a  conoscenza  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni   di
controllo dei bilanci di tali enti ai sensi  dell'articolo  56  della
legge 9 marzo 1989, n. 88». 
  98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a
mille» sono  inserite  le  seguenti:  «e  nel  massimo  di  cinquanta
unita'». 
  99. All'articolo 17 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione,  scorporo  e
concentrazione tra fondi  pensione  sono  soggette  alle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200  euro  per
ciascuna di esse». 
  100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale  di  cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e  i  redditi
diversi di cui all'articolo 67,  comma  1,  lettere  c-bis),  c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di
fuori dell'esercizio  di  impresa  commerciale,  da  persone  fisiche
residenti nel territorio dello Stato,  derivanti  dagli  investimenti
nei piani di risparmio a lungo termine, con  l'esclusione  di  quelli
che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai
fini del presente comma e  dei  commi  da  101  a  113  del  presente
articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i  diritti  o
titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato
testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di  partecipazione
o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica  di
cui al comma 5 dell'articolo 5  del  medesimo  testo  unico  e  delle
societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati  ai
sensi dei numeri 1) e 2)  del  primo  comma  dell'articolo  2359  del
codice civile. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)