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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione nel codice penale del reato di
traffico di organi prelevati da persona vivente
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona
vivente). - Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista
ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta
organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con
la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad
euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una
professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro
300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o
diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o
telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di
organi di cui al primo comma».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 601 del codice
penale:
«Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.».