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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come
coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture
eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di
semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente
locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che
valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi
settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al
catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 20 luglio 2002, n. L 193:
«Art. 17. - Conformemente alle informazioni fornite
dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la
Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sotto la designazione
"Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole", tutte le varieta' le cui sementi e materiali di
moltiplicazione, ai sensi dell'art. 16, non sono soggetti
ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto
concerne la varieta' nonche' le indicazioni di cui all'art.
9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili
della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli
Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione in
base all'art. 16, paragrafo 2, o in base all'art. 18.
Tale pubblicazione comprende le varieta' per le quali
si applica un periodo transitorio a norma dell'art. 15,
paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata
del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri
nei quali quest'ultimo non e' previsto.
La pubblicazione indica chiaramente le varieta'
geneticamente modificate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.