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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare
la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare
verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e
alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' stata pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.