Legge Ordinaria n. 103 del 23/06/2017 G.U. n.154 del 04 luglio 2017
DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ed altri; MOLTENI ed altri; Senatore SCILIPOTI ISGRÒ Senatore TORRISI; Senatori MANCONI ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatore BARANI; Senatori MARINELLO ed altri; Senatore COMPAGNA; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatori CARDIELLO ed altri; Senatore BARANI; Senatori CASSON ed altri; Senatori DE CRISTOFARO ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori CASSON ed altri; Senatori LUMIA ed altri; Senatori LO GIUDICE ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GIARRUSSO ed altri; Senatori GINETTI ed altri; Senatori CAMPANELLA ed altri; Senatori RICCHIUTI ed altri; Senatore BARANI; Senatori MUSSINI ed altri; Senatori D'ASCOLA ed altri; Senatore CAPPELLETTI; Senatrice GINETTI; Senatori BISINELLA ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (4368)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo  l'articolo  162-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 162-ter (Estinzione del reato per  condotte  riparatorie).  -
Nei casi di  procedibilita'  a  querela  soggetta  a  remissione,  il
giudice dichiara estinto il reato, sentite  le  parti  e  la  persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro  il  termine
massimo della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le  restituzioni  o  il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose  del  reato.  Il  risarcimento  del  danno   puo'   essere
riconosciuto anche  in  seguito  ad  offerta  reale  ai  sensi  degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona  offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la
congruita' della somma offerta a tale titolo. 
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a  lui  non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice  la  fissazione  di  un  ulteriore  termine,  non
superiore a sei mesi, per provvedere al  pagamento,  anche  in  forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in  tal  caso  il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine  stabilito  e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza,  imponendo
specifiche prescrizioni. Durante  la  sospensione  del  processo,  il
corso della prescrizione resta sospeso. Si  applica  l'articolo  240,
secondo comma. 
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo  comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie». 
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo  162-ter  del  codice   penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice  dichiara
l'estinzione  anche  quando  le  condotte  riparatorie  siano   state
compiute  oltre  il  termine  della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado. 
  3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella  del
giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine,  non
superiore a sessanta giorni, per  provvedere  alle  restituzioni,  al
pagamento   di   quanto   dovuto   a   titolo   di   risarcimento   e
all'eliminazione,  ove  possibile,  delle   conseguenze   dannose   o
pericolose del  reato,  a  norma  dell'articolo  162-ter  del  codice
penale, introdotto dal comma  1.  Nella  stessa  udienza  l'imputato,
qualora dimostri  di  non  poter  adempiere,  per  fatto  a  lui  non
addebitabile, nel  termine  di  sessanta  giorni,  puo'  chiedere  al
giudice la fissazione di un ulteriore termine, non  superiore  a  sei
mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di  quanto
dovuto a titolo di risarcimento. 
  4. Nei casi previsti dal  comma  3,  il  giudice,  se  accoglie  la
richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa  la  successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma
3. Durante la sospensione del processo, il corso  della  prescrizione
resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma,  del  codice
penale. 
  5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da  sei  a
dodici anni». 
  6.  All'articolo  624-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno
a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e  con
la multa da euro 927 a euro 1.500»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre
a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono  sostituite
dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci  anni
e della multa da euro 927 a euro 2.000»; 
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'  delle  circostanze
aggravanti di cui  all'articolo  625,  non  possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si operano  sulla  quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti». 
  7. All'articolo 625, primo comma, alinea,  del  codice  penale,  le
parole: «La pena per il fatto previsto  dall'articolo  624  e'  della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro  1.032»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  pena  per  il  fatto  previsto
dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500». 
  8. All'articolo 628 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci  anni
e con la multa da euro 927 a euro 2.500»; 
    b) al terzo comma, le parole: «La pena  e'  della  reclusione  da
quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da  euro  1.032  a
euro 3.098»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  pena  e'  della
reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a  euro
3.098»; 
    c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al  terzo  comma
del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra  fra  quelle  indicate  nell'articolo  61,  la  pena  e'  della
reclusione da sei a venti anni e della multa da  euro  1.538  a  euro
3.098». 
  9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale,  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  sette  a
venti anni». 
  10. All'articolo 158 del codice penale e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti  di  minore,  il  termine
della prescrizione decorre dal compimento del  diciottesimo  anno  di
eta' della persona  offesa,  salvo  che  l'azione  penale  sia  stata
esercitata  precedentemente.  In  quest'ultimo  caso  il  termine  di
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato». 
  11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma: 
      1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 
        «1) autorizzazione a procedere, dalla data del  provvedimento
con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in
cui l'autorita' competente la accoglie; 
        2) deferimento della questione ad  altro  giudizio,  sino  al
giorno in cui viene decisa la questione»; 
      2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter) rogatorie all'estero, dalla  data  del  provvedimento
che  dispone  una  rogatoria  sino  al  giorno  in  cui   l'autorita'
richiedente riceve la documentazione richiesta,  o  comunque  decorsi
sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»; 
    b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso  nei  seguenti
casi: 
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di primo grado,  anche  se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo  della  sentenza  che  definisce  il  grado
successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno
e sei mesi; 
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di secondo grado, anche se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo della sentenza  definitiva,  per  un  tempo
comunque non superiore a un anno e sei mesi. 
  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati  ai
fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che
la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato  ovvero  ha
annullato   la   sentenza   di   condanna   nella   parte    relativa
all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'
ai sensi dell'articolo 604,  commi  1,  4  e  5-bis,  del  codice  di
procedura penale. 
  Se durante i termini di sospensione di  cui  al  secondo  comma  si
verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo  comma,  i
termini sono prolungati per il periodo corrispondente»; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
  12. All'articolo 160, secondo comma, del  codice  penale,  dopo  le
parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,». 
  13.  Il  primo  comma  dell'articolo  161  del  codice  penale   e'
sostituito dal seguente: 
  «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro  che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». 
  14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale,  dopo  le
parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di  cui
agli articoli 318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322-bis,
limitatamente ai delitti richiamati dal presente  comma,  e  640-bis,
nonche'». 
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  14  si  applicano  ai
fatti commessi dopo la data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  16. Il Governo e' delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti
legislativi  per  la  modifica  della  disciplina   del   regime   di
procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali
e per il riordino di alcuni settori  del  codice  penale,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere la procedibilita' a querela per i  reati  contro  la
persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per  il
delitto di cui all'articolo 610 del codice  penale,  e  per  i  reati
contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in  ogni  caso
la  procedibilita'  d'ufficio  qualora  ricorra  una  delle  seguenti
condizioni: 
      1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'; 
      2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale  ovvero
le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 
      3) nei reati contro  il  patrimonio,  il  danno  arrecato  alla
persona offesa sia di rilevante gravita'; 
    b) prevedere che, per i reati perseguibili  a  querela  ai  sensi
della lettera a), commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore
delle disposizioni emanate in attuazione della medesima  lettera  a),
il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data,  se
la  persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza  notizia   del   fatto
costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento,  il
pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa  dal  reato
della facolta' di esercitare il  diritto  di  querela  e  il  termine
decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata; 
    c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali
ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure
di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge
del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con  riferimento  ai
soggetti imputabili, del  regime  del  cosiddetto  «doppio  binario»,
prevedendo l'applicazione congiunta di pena  e  misure  di  sicurezza
personali, nella prospettiva del  minor  sacrificio  possibile  della
liberta' personale, soltanto per i delitti di cui  all'articolo  407,
comma 2, lettera a), del codice  di  procedura  penale  e  prevedendo
comunque la durata  massima  delle  misure  di  sicurezza  personali,
l'accertamento  periodico  della  persistenza   della   pericolosita'
sociale e la revoca delle misure di  sicurezza  personali  quando  la
pericolosita' sia venuta  meno;  revisione  del  modello  definitorio
dell'infermita', mediante la  previsione  di  clausole  in  grado  di
attribuire  rilevanza,  in  conformita'   a   consolidate   posizioni
scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di
non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche  e  di
controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della
necessita' della cura, e prevedendo  l'accertamento  periodico  della
persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura
e la revoca delle  misure  quando  la  necessita'  della  cura  o  la
pericolosita' sociale siano  venute  meno;  previsione,  in  caso  di
capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e
previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento
delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente,  anche
mediante il ricorso  a  trattamenti  terapeutici  o  riabilitativi  e
l'accesso  a  misure  alternative,  fatte  salve   le   esigenze   di
prevenzione a tutela della collettivita'; 
    d)  tenuto  conto  dell'effettivo  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari e  dell'assetto  delle  nuove  residenze  per
l'esecuzione delle  misure  di  sicurezza  (REMS),  previsione  della
destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali  sia
stato accertato in via definitiva lo stato di infermita'  al  momento
della  commissione  del  fatto,  da  cui  derivi   il   giudizio   di
pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali  l'infermita'
di mente sia sopravvenuta  durante  l'esecuzione  della  pena,  degli
imputati sottoposti a misure di  sicurezza  provvisorie  e  di  tutti
coloro  per  i  quali  occorra  accertare  le   relative   condizioni
psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle  quali
sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i  trattamenti
terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32  della
Costituzione. 
  17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono  adottati,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del
Ministro della giustizia.  I  relativi  schemi  sono  trasmessi  alle
Camere,  corredati  di  relazione  tecnica  che   dia   conto   della
neutralita' finanziaria dei medesimi, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi  i  quali  i  decreti  legislativi  possono  essere  comunque
emanati. Qualora tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma  16,
o successivamente, quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di  sessanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili
finanziari sono espressi entro venti giorni dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
emanati. 
  18. Il Governo e' delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  per  la  revisione  della  disciplina   del   casellario
giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) rivedere la disciplina del casellario  giudiziale  adeguandola
alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e
ai principi e criteri  contenuti  nella  normativa  nazionale  e  nel
diritto  dell'Unione  europea  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  perseguendo  gli  obiettivi  di  semplificazione   e   di
riduzione   degli   adempimenti    amministrativi,    e    provvedere
all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
nonche'  rivedere  i  presupposti  in  tema  di  eliminazione   delle
iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana; 
    b) consentire alle pubbliche  amministrazioni  e  ai  gestori  di
pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale  il
certificato generale contenente le iscrizioni  presenti  nella  banca
dati al nome di una determinata persona, quando tale  certificato  e'
necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente  riservando
ad   apposite   convenzioni,   stipulate   con   le   amministrazioni
interessate,  la  puntuale  fissazione,  per   ciascun   procedimento
amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e
condizioni di accesso volti ad assicurare la  riservatezza  dei  dati
personali e degli specifici  reati  ostativi  inerenti  ogni  singolo
procedimento,  nonche'  comunque  di   ogni   ulteriore   indicazione
necessaria  per  consentire  la  realizzazione   di   una   procedura
automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; 
    c) eliminare  la  previsione  dell'iscrizione  dei  provvedimenti
applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita'
del fatto, prevedendo che sia il  pubblico  ministero  a  verificare,
prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato  sia
occasionale; rimodulare i limiti temporali per  l'eliminazione  delle
iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali  quelle
irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di
pace, con provvedimento applicativo della  pena  su  richiesta  delle
parti, per pene determinate in misura comunque non  superiore  a  sei
mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita'
meno gravose. 
  19. Il decreto legislativo di cui al comma 18  e'  adottato,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del
Ministro della  giustizia.  Il  relativo  schema  e'  trasmesso  alle
Camere,  corredato  di  relazione  tecnica  che   dia   conto   della
neutralita' finanziaria del medesimo, per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine  di  delega  previsto  dal  comma  18,   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
  20. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nei  termini  e  con  la
procedura di cui ai commi 16 e 17,  decreti  legislativi  recanti  le
norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e  18  e
le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello
Stato, nonche' le norme di carattere transitorio. 
  21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale,  dopo
le  parole:  «partecipazione  al  procedimento»  sono   inserite   le
seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo»
sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento». 
  22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  72-bis  (Definizione  del   procedimento   per   incapacita'
irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito  degli  accertamenti
previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato
e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che
tale  stato  e'  irreversibile,  il  giudice,  revocata   l'eventuale
ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di  non
luogo a procedere o sentenza di  non  doversi  procedere,  salvo  che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza
diversa dalla confisca». 
  23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e'
stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non  doversi
procedere a norma  dell'articolo  72-bis,  lo  stato  di  incapacita'
dell'imputato viene meno o  si  accerta  che  e'  stato  erroneamente
dichiarato». 
  24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il  comma
4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore  d'ufficio  non
ha effetto se l'autorita' che procede  non  riceve,  unitamente  alla
dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». 
  25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti:  «per  i
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». 
  26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il  comma
3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Senza pregiudizio del segreto  investigativo,  decorsi  sei
mesi  dalla  data  di  presentazione  della  denuncia,  ovvero  della
querela,  la  persona  offesa  dal  reato  puo'  chiedere  di  essere
informata dall'autorita' che ha in carico il  procedimento  circa  lo
stato del medesimo». 
  27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di  procedura  penale,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) alla facolta' di ricevere comunicazione  del  procedimento  e
delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». 
  28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde  efficacia  e  non  puo'
essere  ulteriormente  formulata  se  la   richiesta   di   incidente
probatorio non e' proposta entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
formulazione della riserva stessa». 
  29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale  sono
premesse le seguenti parole: «Fuori del  caso  di  inefficacia  della
riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,». 
  30. Al codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto  a  esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro  il  termine  di
tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle  indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di  cui  all'articolo  415-bis.
Nel caso di cui al comma 2, lettera b),  del  presente  articolo,  su
richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza,  il
procuratore generale presso la corte di appello puo'  prorogare,  con
decreto motivato, il termine  per  non  piu'  di  tre  mesi,  dandone
notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui  al  primo
periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui  al
comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente  articolo.  Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale  nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico  ministero  ne  da'
immediata comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
appello»; 
    b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412  e'  sostituito
dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se
il pubblico ministero non esercita l'azione  penale  o  non  richiede
l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma  3-bis,
dispone,  con   decreto   motivato,   l'avocazione   delle   indagini
preliminari». 
  31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nel  termine  di  dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»; 
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i  delitti  commessi  con
violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato  di
cui all'articolo 624-bis del  codice  penale»  e  le  parole:  «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». 
  32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il  giudice»  sono
inserite le seguenti: «entro tre mesi»; 
    b) al comma 4 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
  33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 410-bis (Nullita' del provvedimento di archiviazione).  -  1.
Il decreto di  archiviazione  e'  nullo  se  e'  emesso  in  mancanza
dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408  e  al  comma
1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3
e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto  senza  che  sia  stato
presentato l'atto di opposizione.  Il  decreto  di  archiviazione  e'
altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione,  il  giudice
omette  di  pronunciarsi  sulla   sua   ammissibilita'   o   dichiara
l'opposizione   inammissibile,   salvi   i   casi   di   inosservanza
dell'articolo 410, comma 1. 
  2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla  solo  nei  casi  previsti
dall'articolo 127, comma 5. 
  3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1  e  2,  l'interessato,
entro  quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  puo'
proporre reclamo innanzi al tribunale  in  composizione  monocratica,
che provvede con ordinanza non impugnabile,  senza  intervento  delle
parti  interessate,  previo  avviso,  almeno  dieci   giorni   prima,
dell'udienza fissata  per  la  decisione  alle  parti  medesime,  che
possono presentare memorie non  oltre  il  quinto  giorno  precedente
l'udienza. 
  4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla  il  provvedimento
oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che
ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma  il  provvedimento  o
dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte  privata  che
lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel  caso
di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore  della
cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo  616,
comma 1». 
  34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le
parole: «degli  articoli  408,  409  e  410»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis». 
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre  dal
provvedimento del giudice». 
  36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti
nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La  relazione  contiene
inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento  del  diritto
alla  riparazione  per  ingiusta  detenzione,  pronunciate  nell'anno
precedente, con specificazione delle ragioni  di  accoglimento  delle
domande e dell'entita' delle riparazioni, nonche' i dati relativi  al
numero  di  procedimenti  disciplinari  iniziati  nei  riguardi   dei
magistrati per le  accertate  ingiuste  detenzioni,  con  indicazione
dell'esito, ove conclusi». 
  38. All'articolo 428, commi 1, alinea,  e  2,  primo  periodo,  del
codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione»  sono
sostituite dalla seguente: «appello». 
  39. All'articolo 428 del codice di  procedura  penale,  il  secondo
periodo del comma 2 e' soppresso. 
  40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3  e'
sostituito dai seguenti: 
  «3. Sull'impugnazione la corte  di  appello  decide  in  camera  di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero,  la  corte,  se  non  conferma  la  sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo  per
il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e  431,  o
sentenza di  non  luogo  a  procedere  con  formula  meno  favorevole
all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,  la  corte,  se  non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con
formula piu' favorevole all'imputato. 
  3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere  pronunciata  in
grado di appello possono ricorrere per  cassazione  l'imputato  e  il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a),  b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 606. 
  3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611». 
  41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la  quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il  giudizio
abbreviato  immediatamente  dopo  il  deposito  dei  risultati  delle
indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso  il
termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto  dal
pubblico  ministero,  per  lo  svolgimento  di  indagini   suppletive
limitatamente  ai  temi  introdotti  dalla  difesa.  In   tal   caso,
l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta». 
  42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il  comma
5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Con la richiesta presentata  ai  sensi  del  comma  5  puo'
essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui
al comma 1,  oppure  quella  di  applicazione  della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444». 
  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato  proposta  nell'udienza
preliminare determina la sanatoria delle  nullita',  sempre  che  non
siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve
quelle derivanti dalla violazione  di  un  divieto  probatorio.  Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio  del
giudice». 
  44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442  del  codice  di
procedura  penale,  le  parole:  «e'  diminuita  di  un  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' diminuita della meta'  se  si  procede
per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». 
  45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono  inserite  le  seguenti:  «si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;». 
  46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 438, comma 6-bis.  Con  la  richiesta  l'imputato
puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice». 
  47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera  di  consiglio
dandone avviso almeno cinque  giorni  prima  al  pubblico  ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa.  Qualora  riconosca
la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina
la trasmissione degli atti al pubblico ministero  presso  il  giudice
competente. Nel giudizio si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,  441,  441-bis,  442  e
443; nel caso di cui  all'articolo  441-bis,  comma  4,  il  giudice,
revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato». 
  48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «442 e 443;» sono  inserite  le  seguenti:  «si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;». 
  49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Quando  nella  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti si devono  rettificare  solo  la  specie  e  la
quantita' della pena per errore di denominazione  o  di  computo,  la
correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il
provvedimento. Se questo e' impugnato, alla  rettificazione  provvede
la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2». 
  50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso
per  cassazione  contro  la  sentenza  solo  per   motivi   attinenti
all'espressione  della  volonta'   dell'imputato,   al   difetto   di
correlazione  tra   la   richiesta   e   la   sentenza,   all'erronea
qualificazione giuridica del fatto e  all'illegalita'  della  pena  o
della misura di sicurezza». 
  51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di
procedura penale, introdotto dal  comma  50,  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali la richiesta di  applicazione  della  pena  ai
sensi dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale  e'  stata
presentata  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e  di  diritto  su
cui  la  decisione  e'  fondata,  con  l'indicazione  dei   risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della  prova  adottati  e  con
l'enunciazione delle ragioni per le  quali  il  giudice  ritiene  non
attendibili le prove contrarie, con riguardo: 
      1) all'accertamento  dei  fatti  e  delle  circostanze  che  si
riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 
      2) alla punibilita' e alla determinazione della  pena,  secondo
le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della  misura
di sicurezza; 
      3) alla responsabilita' civile derivante dal reato; 
      4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende  l'applicazione
di norme processuali». 
  53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Nel  caso  di  irrogazione  di  una  pena  pecuniaria   in
sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per  determinare
l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al
quale puo' essere assoggettato  l'imputato  e  lo  moltiplica  per  i
giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di  cui
al  periodo  precedente  il  giudice  tiene  conto  della  condizione
economica complessiva dell'imputato e del suo  nucleo  familiare.  Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non  puo'  superare
di tre  volte  tale  ammontare.  Alla  pena  pecuniaria  irrogata  in
sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo  133-ter  del
codice penale». 
  54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale  sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto  per  il  ricorso
per cassazione dall'articolo 613, comma 1,». 
  55. L'articolo 581 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 581 (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone
con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento  impugnato,
la  data  del  medesimo  e  il  giudice  che  lo   ha   emesso,   con
l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilita': 
    a) dei capi o dei punti della decisione  ai  quali  si  riferisce
l'impugnazione; 
    b) delle prove delle  quali  si  deduce  l'inesistenza,  l'omessa
assunzione o l'omessa o erronea valutazione; 
    c) delle richieste, anche istruttorie; 
    d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». 
  56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).
- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le  parti,
nelle  forme  previste  dall'articolo   589,   ne   fanno   richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri  eventuali  motivi.  Se  i
motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento  comportano  una  nuova
determinazione della pena, il pubblico  ministero,  l'imputato  e  la
persona civilmente obbligata  per  la  pena  pecuniaria  indicano  al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per  i
delitti  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis   e   3-quater,   i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di   materiale   pornografico,   600-quinquies,   609-bis,   609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza. 
  3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo  stato,  la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto,  ma  possono  essere
riproposte nel dibattimento. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53,  il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico
ministero nell'udienza, tenuto conto  della  tipologia  dei  reati  e
della complessita' dei procedimenti». 
  57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se le parti  richiedono  concordemente  l'accoglimento,  in
tutto o in  parte,  dei  motivi  di  appello  a  norma  dell'articolo
599-bis, il giudice, quando ritiene  che  la  richiesta  deve  essere
accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la  prosecuzione
del dibattimento. La richiesta e la  rinuncia  ai  motivi  non  hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo». 
  58. Dopo il comma 3  dell'articolo  603  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel caso di  appello  del  pubblico  ministero  contro  una
sentenza di proscioglimento per  motivi  attinenti  alla  valutazione
della  prova  dichiarativa,  il  giudice  dispone   la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale». 
  59. All'articolo 48 del codice di procedura penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  che
puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto  conto  della  causa  di
inammissibilita' della richiesta»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni  due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente». 
  60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura  penale,  le
parole: «dell'articolo 311,  commi  3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5». 
  61. All'articolo 610,  comma  1,  quarto  periodo,  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «con
riferimento al contenuto dei motivi di ricorso». 
  62. Dopo il comma 5  dell'articolo  610  del  codice  di  procedura
penale e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,  lettere  a),
limitatamente  al  difetto  di  legittimazione,   b),   c),   esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d),  la  corte
dichiara  senza  formalita'  di  procedura   l'inammissibilita'   del
ricorso. Allo stesso modo la corte  dichiara  l'inammissibilita'  del
ricorso contro la sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta
delle parti e contro la sentenza pronunciata  a  norma  dell'articolo
599-bis.  Contro   tale   provvedimento   e'   ammesso   il   ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis». 
  63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura  penale,  le
parole: «Salvo che la parte  non  vi  provveda  personalmente,»  sono
soppresse. 
  64. All'articolo 616, comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  che
puo' essere aumentata fino al triplo, tenuto  conto  della  causa  di
inammissibilita' del ricorso». 
  65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni  due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente». 
  66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di  non  condividere  il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a  queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso. 
  1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle  sezioni
unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile
per una causa sopravvenuta». 
  67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura  penale,  la
lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
    «l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo  necessari
ulteriori accertamenti di fatto, o di  rideterminare  la  pena  sulla
base delle  statuizioni  del  giudice  di  merito  o  di  adottare  i
provvedimenti  necessari,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  ritiene
superfluo il rinvio». 
  68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di  procedura  penale
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  senza  formalita'.
L'errore di fatto puo' essere rilevato  dalla  corte  di  cassazione,
d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione». 
  69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma  di
quella di proscioglimento, il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
1 dell'articolo 606». 
  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale e' abrogato. 
  71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). - 1. Il condannato o  il
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata  in  giudicato,
nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del
processo, puo' ottenere la rescissione del  giudicato  qualora  provi
che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole  mancata  conoscenza
della celebrazione del processo. 
  2. La richiesta  e'  presentata  alla  corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento,  a  pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito  di  procura  speciale  autenticata   nelle   forme   previste
dall'articolo  583,  comma  3,  entro  trenta  giorni   dal   momento
dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo  127  e,  se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone  la  trasmissione
degli atti al giudice di primo  grado.  Si  applica  l'articolo  489,
comma 2. 
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640». 
  72.  I  presidenti  delle  corti  di  appello,  con  la   relazione
sull'amministrazione  della  giustizia  prevista   dall'articolo   86
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941,  n.  12,  e  successive  modificazioni,  riferiscono   dati   e
valutazioni circa  la  durata  dei  giudizi  di  appello  avverso  le
sentenze di condanna,  nonche'  dati  e  notizie  sull'andamento  dei
giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice
di procedura penale, introdotto dal comma 56. 
  73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, dando notizia dell'imputazione»; 
    b) il terzo periodo e' soppresso. 
  74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo  la  lettera  f)  e'
aggiunta la seguente: 
    «f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale». 
  75. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo  le  parole:  «azione  penale»  sono  inserite  le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative  all'iscrizione
delle notizie di reato». 
  76. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2006, n. 106, dopo  le  parole:  «azione  penale»  sono  inserite  le
seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative  all'iscrizione
delle notizie di reato». 
  77.  All'articolo   146-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La persona che si trova in stato di detenzione per  taluno  dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo
407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata, anche
relativi a reati per i  quali  sia  in  liberta'.  Allo  stesso  modo
partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali  deve
essere esaminata quale testimone»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. La persona ammessa a  programmi  o  misure  di  protezione,
comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa  a  distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e' imputata»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. Ad esclusione del caso  in  cui  sono  state  applicate  le
misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, il  giudice  puo'  disporre  con  decreto
motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle
persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo
ritenga necessario. 
  1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis,  il  giudice
puo' disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche
quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il  dibattimento  sia
di particolare complessita' e sia necessario evitare ritardi nel  suo
svolgimento, ovvero quando  si  deve  assumere  la  testimonianza  di
persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un  istituto
penitenziario»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella  fase
degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento,
da' comunicazione alle autorita' competenti nonche' alle parti  e  ai
difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  In  tutti  i  processi  nei  quali  si  procede   con   il
collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,  il  giudice,
su istanza, puo' consentire alle altre parti e ai loro  difensori  di
intervenire  a   distanza   assumendosi   l'onere   dei   costi   del
collegamento». 
  78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «Nei  casi  previsti  dall'articolo
146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole:  «avviene
a distanza» sono inserite le seguenti: «nei  casi  e  secondo  quanto
previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
    b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con  ordinanza  o
dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati
o  notificati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «comunicata   o
notificata dal giudice o dal presidente del collegio»; 
    c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» e' inserita la seguente: «,
4-bis». 
  79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater». 
  80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano  le  disposizioni  degli
articoli  146-bis  e  147-bis   delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». 
  81. Le disposizioni di cui ai commi 77,  78,  79  e  80  acquistano
efficacia decorso un anno dalla pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di  cui
al comma 77, relativamente alle persone che si trovano  in  stato  di
detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e
416-bis,  secondo  comma,  del  codice   penale,   nonche'   di   cui
all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni. 
  82. Il Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi  per  la
riforma  della  disciplina   in   materia   di   intercettazione   di
conversazioni o  comunicazioni  e  di  giudizi  di  impugnazione  nel
processo   penale   nonche'   per   la    riforma    dell'ordinamento
penitenziario, secondo i principi e criteri  direttivi  previsti  dai
commi 84 e 85. 
  83. I decreti legislativi di cui al  comma  82  sono  adottati,  su
proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle  materie  a
cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e)  del  comma  84  nel  termine  di  tre  mesi,  e
relativamente alle restanti materie nel termine  di  un  anno,  senza
nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per
l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi  alle  Camere,
corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita'
finanziaria  dei  medesimi,  per  l'espressione  dei   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora
tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  la
scadenza del  termine  di  delega,  o  successivamente,  quest'ultimo
termine e' prorogato di sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro
il termine di dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 
  84. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  82,  i  decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina  del  processo  penale,
per i profili di seguito indicati, sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere disposizioni dirette  a  garantire  la  riservatezza
delle comunicazioni, in particolare dei difensori  nei  colloqui  con
l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche  oggetto
di   intercettazione,   in   conformita'   all'articolo   15    della
Costituzione,  attraverso  prescrizioni  che  incidano  anche   sulle
modalita' di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e
che diano una precisa scansione procedimentale per  la  selezione  di
materiale intercettativo nel  rispetto  del  contraddittorio  tra  le
parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo
alla  tutela  della  riservatezza   delle   comunicazioni   e   delle
conversazioni   delle   persone   occasionalmente    coinvolte    nel
procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini  di
giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i  limiti
e i criteri di utilizzabilita' vigenti, che: 
      1) ai fini della selezione del materiale da inviare al  giudice
a  sostegno  della  richiesta  di  misura  cautelare,   il   pubblico
ministero, oltre che per necessita' di prosecuzione  delle  indagini,
assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di
conversazioni   o   comunicazioni    informatiche    o    telematiche
inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d),  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano  pertinenti
all'accertamento delle responsabilita' per i reati per cui si procede
o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso  delle
indagini,  ovvero  irrilevanti  ai  fini  delle  indagini  in  quanto
riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei; 
      2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a  sostegno  della
richiesta di misura cautelare siano custoditi  in  apposito  archivio
riservato, con facolta' di esame e ascolto ma non di copia, da  parte
dei  difensori  delle  parti  e  del  giudice,  fino  al  momento  di
conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del
codice di procedura penale, con  il  quale  soltanto  viene  meno  il
divieto di cui al comma  1  dell'articolo  114  del  medesimo  codice
relativamente agli atti acquisiti; 
      3)  successivamente  alla  conclusione  di  tale  procedura,  i
difensori  delle  parti  possano  ottenere   copia   degli   atti   e
trascrizione  in  forma  peritale  delle  intercettazioni,   ritenuti
rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio  sia  stato  autorizzato
dal giudice nella fase successiva  alla  conclusione  delle  indagini
preliminari; 
      4) in vista della richiesta di giudizio  immediato  ovvero  del
deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice
di procedura penale, il pubblico ministero,  ove  riscontri  tra  gli
atti la presenza di registrazioni di  conversazioni  o  comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque  titolo  ovvero
contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilita' per i
reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in
quanto  riguardanti  esclusivamente  fatti  o  circostanze  ad   esse
estranei, qualora non sia gia' intervenuta la  procedura  di  cui  ai
commi 6 e 7 dell'articolo 268 del  codice  di  procedura  penale,  ne
dispone l'avvio, indicando  espressamente  le  conversazioni  di  cui
intenda richiedere lo stralcio; 
      5) le conversazioni o comunicazioni di cui  al  numero  1)  non
siano oggetto di trascrizione sommaria ai  sensi  dell'articolo  268,
comma 2, del codice di  procedura  penale,  ma  ne  vengano  soltanto
indicati data, ora e apparato su cui la registrazione e' intervenuta,
previa  informazione  al  pubblico  ministero,  che  ne  verifica  la
rilevanza con  decreto  motivato  autorizzandone,  in  tal  caso,  la
trascrizione ai sensi del citato comma 2; 
    b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la  reclusione
non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine  di  recare
danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese  audiovisive
o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche,  svolte  in  sua
presenza ed effettuate fraudolentemente. La  punibilita'  e'  esclusa
quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate  nell'ambito  di
un procedimento amministrativo o giudiziario o  per  l'esercizio  del
diritto di difesa o del diritto di cronaca; 
    c) tenere conto delle decisioni e dei principi  adottati  con  le
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,  a  tutela  della
liberta' di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione; 
    d) prevedere la semplificazione delle  condizioni  per  l'impiego
delle  intercettazioni  delle  conversazioni  e  delle  comunicazioni
telefoniche e telematiche nei procedimenti per i piu' gravi reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; 
    e)   disciplinare   le   intercettazioni   di   comunicazioni   o
conversazioni  tra  presenti   mediante   immissione   di   captatori
informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: 
      1) l'attivazione del microfono avvenga solo in  conseguenza  di
apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento  del
captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel  decreto
autorizzativo del giudice; 
      2)  la  registrazione  audio  venga   avviata   dalla   polizia
giudiziaria o dal personale incaricato ai  sensi  dell'articolo  348,
comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia
giudiziaria operante che e' tenuta a indicare l'ora di inizio e  fine
della registrazione, secondo circostanze  da  attestare  nel  verbale
descrittivo delle modalita' di effettuazione delle operazioni di  cui
all'articolo 268 del medesimo codice; 
      3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in
cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali  casi,  nei
luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi
si stia svolgendo l'attivita' criminosa, nel rispetto  dei  requisiti
di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale;  in
ogni caso il decreto  autorizzativo  del  giudice  deve  indicare  le
ragioni per le quali tale specifica modalita' di intercettazione  sia
necessaria per lo svolgimento delle indagini; 
      4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto
verso il server della  procura  cosi'  da  garantire  originalita'  e
integrita' delle registrazioni; al  termine  della  registrazione  il
captatore  informatico  venga  disattivato  e  reso   definitivamente
inutilizzabile su indicazione del personale  di  polizia  giudiziaria
operante; 
      5) siano utilizzati soltanto programmi informatici  conformi  a
requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di  cui  al   presente   comma,   che   tenga   costantemente   conto
dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che  tali  programmi  si
limitino ad effettuare le operazioni espressamente  disposte  secondo
standard  idonei  di  affidabilita'  tecnica,  di  sicurezza   e   di
efficacia; 
      6) fermi restando i poteri del giudice nei casi  ordinari,  ove
ricorrano concreti casi  di  urgenza,  il  pubblico  ministero  possa
disporre  le  intercettazioni   di   cui   alla   presente   lettera,
limitatamente ai delitti  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale,  con  successiva  convalida
del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore,  sempre  che
il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni  di  fatto
che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle  ragioni  per
le quali tale specifica modalita' di intercettazione  sia  necessaria
per lo svolgimento delle indagini; 
      7) i risultati intercettativi  cosi'  ottenuti  possano  essere
utilizzati  a  fini  di  prova  soltanto  dei   reati   oggetto   del
provvedimento  autorizzativo   e   possano   essere   utilizzati   in
procedimenti  diversi  a  condizione  che  siano  indispensabili  per
l'accertamento dei delitti di cui  all'articolo  380  del  codice  di
procedura penale; 
      8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili  e
pubblicabili i risultati di  intercettazioni  che  abbiano  coinvolto
occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede; 
    f)  prevedere  la  ricorribilita'  per  cassazione  soltanto  per
violazione di legge delle sentenze emesse in  grado  di  appello  nei
procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace; 
    g) prevedere che il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello  possa  appellare  soltanto  nei  casi  di  avocazione  e  di
acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; 
    h)  prevedere  la  legittimazione  del  pubblico   ministero   ad
appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonche' avverso  la
sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato
o abbia escluso la  sussistenza  di  una  circostanza  aggravante  ad
effetto speciale o abbia stabilito una  pena  di  specie  diversa  da
quella ordinaria del reato; 
    i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso
la  sentenza  di   condanna,   nonche'   avverso   la   sentenza   di
proscioglimento emessa al termine  del  dibattimento  salvo  che  sia
pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non
ha commesso il fatto»; 
    l) escludere l'appellabilita' delle  sentenze  di  condanna  alla
sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o  di  non
luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola  pena
dell'ammenda o con una pena alternativa; 
    m) prevedere la  titolarita'  dell'appello  incidentale  in  capo
all'imputato e limiti di proponibilita'. 
  85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,  nell'esercizio
della delega di cui  al  comma  82,  i  decreti  legislativi  recanti
modifiche all'ordinamento penitenziario, per  i  profili  di  seguito
indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) semplificazione delle procedure, anche con la  previsione  del
contraddittorio  differito  ed  eventuale,  per   le   decisioni   di
competenza del magistrato e  del  Tribunale  di  sorveglianza,  fatta
eccezione per quelle relative alla revoca  delle  misure  alternative
alla detenzione; 
    b) revisione delle modalita' e dei presupposti  di  accesso  alle
misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia
con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare  il  ricorso
alle  stesse,  salvo  che  per  i  casi  di  eccezionale  gravita'  e
pericolosita' e in particolare per le condanne per i delitti di mafia
e terrorismo anche internazionale; 
    c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso
alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che  impone
la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni  caso  a
quattro anni e che il  procedimento  di  sorveglianza  garantisca  il
diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicita' dell'udienza; 
    d) previsione di una necessaria  osservazione  scientifica  della
personalita' da condurre in liberta', stabilendone tempi, modalita' e
soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni  sugli
interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di
misure per rendere piu' efficace  il  sistema  dei  controlli,  anche
mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria; 
    e) eliminazione di automatismi e di preclusioni  che  impediscono
ovvero  ritardano,  sia  per  i  recidivi  sia  per  gli  autori   di
determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento
rieducativo  e  la  differenziazione  dei  percorsi  penitenziari  in
relazione alla tipologia dei reati commessi  e  alle  caratteristiche
personali del  condannato,  nonche'  revisione  della  disciplina  di
preclusione dei benefici penitenziari  per  i  condannati  alla  pena
dell'ergastolo, salvo che  per  i  casi  di  eccezionale  gravita'  e
pericolosita' specificatamente individuati e comunque per le condanne
per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; 
    f) previsione  di  attivita'  di  giustizia  riparativa  e  delle
relative  procedure,  quali  momenti  qualificanti  del  percorso  di
recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle
misure alternative; 
    g)  incremento  delle  opportunita'  di  lavoro  retribuito,  sia
intramurario  sia  esterno,  nonche'  di  attivita'  di  volontariato
individuale  e  di  reinserimento  sociale  dei   condannati,   anche
attraverso il potenziamento del  ricorso  al  lavoro  domestico  e  a
quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a
titolo di mantenimento; 
    h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia
all'interno  del  carcere,  sia  in  collaborazione  con  gli  uffici
dell'esecuzione penale esterna; 
    i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti  audiovisivi  sia  a
fini processuali, con modalita'  che  garantiscano  il  rispetto  del
diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; 
    l) revisione delle  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario
alla luce del riordino  della  medicina  penitenziaria  disposto  dal
decreto legislativo 22 giugno  1999,  n.  230,  tenendo  conto  della
necessita' di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti  di
pena; 
    m) previsione della esclusione del  sanitario  dal  consiglio  di
disciplina istituito presso l'istituto penitenziario; 
    n) riconoscimento  del  diritto  all'affettivita'  delle  persone
detenute e internate e disciplina delle condizioni  generali  per  il
suo esercizio; 
    o) previsione  di  norme  che  favoriscano  l'integrazione  delle
persone detenute straniere; 
    p) adeguamento delle norme  dell'ordinamento  penitenziario  alle
esigenze educative dei detenuti minori di  eta'  secondo  i  seguenti
criteri: 
      1) giurisdizione specializzata e affidata al  tribunale  per  i
minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilita'
del giudice di sorveglianza  che  abbia  svolto  funzioni  giudicanti
nella fase di cognizione; 
      2)  previsione  di  disposizioni  riguardanti  l'organizzazione
penitenziaria degli istituti penali per minorenni  nell'ottica  della
socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione  della
persona; 
      3) previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista per
i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel  rispetto  dei
processi educativi in atto; 
      4) previsione di misure alternative  alla  detenzione  conformi
alle istanze educative del condannato minorenne; 
      5)  ampliamento  dei  criteri   per   l'accesso   alle   misure
alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti
per l'ammissione dei  minori  all'affidamento  in  prova  ai  servizi
sociali e alla semiliberta', di cui rispettivamente agli articoli  47
e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 
      6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca
o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto  con  la
funzione   rieducativa   della    pena    e    con    il    principio
dell'individuazione del trattamento; 
      7)   rafforzamento   dell'istruzione   e    della    formazione
professionale quali elementi centrali del  trattamento  dei  detenuti
minorenni; 
      8) rafforzamento  dei  contatti  con  il  mondo  esterno  quale
criterio  guida  nell'attivita'   trattamentale   in   funzione   del
reinserimento sociale; 
    q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della  riserva
di codice nella materia penale, al fine di  una  migliore  conoscenza
dei precetti  e  delle  sanzioni  e  quindi  dell'effettivita'  della
funzione rieducativa della pena, presupposto  indispensabile  perche'
l'intero  ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai
principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel  codice  penale
di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni  di  legge
in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni  di  rilevanza
costituzionale, in particolare i valori della persona  umana,  e  tra
questi il principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di
divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di  profitto
della  persona  medesima,  e  i  beni  della  salute,  individuale  e
collettiva, della sicurezza pubblica e  dell'ordine  pubblico,  della
salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita'  del  territorio,
della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato; 
    r) previsione di norme volte al  rispetto  della  dignita'  umana
attraverso  la  responsabilizzazione   dei   detenuti,   la   massima
conformita'  della  vita   penitenziaria   a   quella   esterna,   la
sorveglianza dinamica; 
    s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative
alla detenzione al fine di assicurare  la  tutela  del  rapporto  tra
detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata  sottoposta
a misura cautelare la possibilita' che la detenzione sia sospesa fino
al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di eta'; 
    t) previsione di norme che considerino gli  specifici  bisogni  e
diritti delle donne detenute; 
    u) revisione del sistema  delle  pene  accessorie  improntata  al
principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del
condannato ed esclusione di una loro  durata  superiore  alla  durata
della pena principale; 
    v) revisione delle attuali previsioni in materia di  liberta'  di
culto e dei diritti ad essa connessi. 
  86. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nei  termini  e  con  la
procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di
attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e  le  norme
di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi  dello  Stato,
nonche' le norme di carattere transitorio. 
  87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di  ciascuno  dei
decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo e' autorizzato  ad
adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e  correttive,   nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai  commi  84  e
85. 
  88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione  delle
spese relative alle prestazioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera i-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96  del  codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  la  parola:  «repertorio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini  dell'adozione  del  canone  annuo  forfetario  per  le
prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del  Ministro
della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino  di  cui
al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  26   aprile   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104  del  7  maggio  2001.  Il
decreto: 
    a) disciplina le  tipologie  di  prestazioni  obbligatorie  e  ne
determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi  e  dei
servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il  50
per  cento  rispetto  alle  tariffe  praticate.  Nella  tariffa  sono
ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati  o
utilizzati da ogni identita' di rete; 
    b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni  obbligatorie  di
intercettazione,  anche  tra  i  fornitori   di   servizi,   le   cui
infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione  dei
contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo
forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche
se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; 
    c) definisce gli obblighi dei soggetti  tenuti  alle  prestazioni
obbligatorie e le modalita'  di  esecuzione  delle  stesse,  tra  cui
l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione  e
gestione delle comunicazioni  di  natura  amministrativa,  anche  con
riguardo  alle  fasi  preliminari   al   pagamento   delle   medesime
prestazioni»; 
    c) al comma  3,  la  parola:  «repertorio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decreto»; 
    d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse. 
  89. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono definite, con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   le
prestazioni funzionali alle  operazioni  di  intercettazione  e  sono
determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni
due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche,  tecnologiche  e
organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: 
    a) individua le  tipologie  di  prestazioni  funzionali  erogate,
tenendo   conto    altresi':    delle    prestazioni    obbligatorie;
dell'acquisizione  e  della  elaborazione  della  documentazione  del
traffico  telefonico  o  telematico;  della  strumentazione   tecnica
utilizzabile e delle altre eventuali necessita'  atte  ad  assicurare
l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; 
    b) determina la tariffa per ogni tipo di  prestazione  in  misura
non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel  biennio
precedente,  dal  Ministero  della  giustizia  tra  i  cinque  centri
distrettuali con il maggiore indice  di  spesa  per  intercettazioni,
cosi' da conseguire un risparmio della spesa complessiva; 
    c) specifica gli obblighi  dei  fornitori  delle  prestazioni  in
relazione ai livelli qualitativi e quantitativi  minimi  dei  servizi
offerti e alle modalita' di conservazione e gestione, mediante canali
cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e della necessita'  del  loro  trattamento
secondo criteri di riservatezza, disponibilita' e integrita'. 
  90. Il decreto di cui  al  comma  89  e'  trasmesso,  corredato  di
relazione tecnica, alle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari per il relativo parere. 
  91. Ai fini  della  razionalizzazione  delle  spese  relative  alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel
termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o  piu'  decreti
legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88  e  89
con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti  principi
e criteri direttivi: 
    a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; 
    b)  individuazione  dell'autorita'  giudiziaria  competente  alla
liquidazione della spesa; 
    c) natura  esecutiva  del  provvedimento  di  liquidazione  della
spesa; 
    d) modalita' di  opposizione  al  provvedimento  di  liquidazione
della spesa. 
  92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti  legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  93. I decreti legislativi di  attuazione  delle  deleghe  contenute
nella presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  94. In  conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in
vigore  il  trentesimo  giorno  successivo   a   quello   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 240, secondo comma,
          del codice penale: 
              «Art. 240. (Confisca) 
              Nel caso di  condanna,  il  giudice  puo'  ordinare  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, e delle cose, che ne sono il  prodotto
          o il profitto. 
              E' sempre ordinata la confisca: 
              1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
              1-bis.  dei  beni  e  degli  strumenti  informatici   o
          telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte
          utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies
          nonche' dei beni che ne  costituiscono  il  profitto  o  il
          prodotto ovvero di somme di denaro, beni o  altre  utilita'
          di cui il colpevole ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a  tale  profitto  o  prodotto,  se  non  e'
          possibile eseguire la confisca del profitto o del  prodotto
          diretti; 
              2. delle cose, la fabbricazione, l'uso,  il  porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna 
              Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e
          1-bis del capoverso precedente non si applicano se la  cosa
          o  il  bene  o  lo  strumento  informatico   o   telematico
          appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
          numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche  nel
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.». 
          Comma 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 416-ter del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso) 
              Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante
          le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in
          cambio dell'erogazione o della promessa  di  erogazione  di
          denaro o di altra utilita' e' punito con la  reclusione  da
          sei a dodici anni. 
              La stessa pena si applica a chi promette  di  procurare
          voti con le modalita' di cui al primo comma.». 
          Comma 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 624-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  624-bis.  (Furto  in  abitazione  e  furto   con
          strappo) 
              Chiunque  si  impossessa  della  cosa  mobile   altrui,
          sottraendola a chi la detiene, al fine di  trarne  profitto
          per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o
          in altro luogo destinato in tutto  o  in  parte  a  privata
          dimora o  nelle  pertinenze  di  essa,  e'  punito  con  la
          reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro  927  a
          euro 1.500. 
              Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si
          impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi  la
          detiene, al fine di trarne profitto per se'  o  per  altri,
          strappandola di mano o di dosso alla persona. 
              La pena e' della reclusione da quattro a dieci  anni  e
          della multa da euro  927  a  euro  2.000  se  il  reato  e'
          aggravato da una o  piu'  delle  circostanze  previste  nel
          primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o  piu'
          delle circostanze indicate all'articolo 61. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti  con  una  o  piu'
          delle circostanze aggravanti di cui all'articolo  625,  non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle
          predette circostanze aggravanti.». 
          Comma 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  625  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 625. (Circostanze aggravanti) 
              La pena per il  fatto  previsto  dall'articolo  624  e'
          della reclusione da due a sei anni e della  multa  da  euro
          927 a euro 1.500. 
              2-8-ter (Omissis). 
              Se concorrono due o piu'  delle  circostanze  prevedute
          dai numeri precedenti, ovvero se una  di  tali  circostanze
          concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la
          pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della  multa
          da euro 206 a euro 1.549.». 
          Comma 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  628  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 628. (Rapina) 
              Chiunque, per procurare a se' o ad  altri  un  ingiusto
          profitto,  mediante  violenza  alla  persona  o   minaccia,
          s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola  a  chi
          la detiene, e' punito con la reclusione da quattro a  dieci
          anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. 
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a se' o ad altri il possesso della cosa  sottratta,  o  per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'. 
              La pena e' della reclusione da cinque a  venti  anni  e
          della multa da euro 1.290 a euro 3.098: 
              1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite; 
              2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
          incapacita' di volere o di agire; 
              3) se la violenza o minaccia  e'  posta  in  essere  da
          persona che fa parte dell'associazione di cui  all'articolo
          416-bis; 
              3-bis) se il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi  di  cui
          all'articolo 624-bis o in  luoghi  tali  da  ostacolare  la
          pubblica o privata difesa; 
              3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi  di
          pubblico trasporto; 
              3-quater) se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di
          persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero  che  abbia
          appena fruito dei servizi di istituti  di  credito,  uffici
          postali o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo  di
          denaro; 
              3-quinquies) se il fatto e' commesso nei  confronti  di
          persona ultrasessantacinquenne. 
              Se concorrono due o piu' delle circostanze  di  cui  al
          terzo comma del presente articolo, ovvero se  una  di  tali
          circostanze  concorre  con  altra   fra   quelle   indicate
          nell'articolo 61, la pena e'  della  reclusione  da  sei  a
          venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quella  prevista
          dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di  cui  al
          terzo comma, numeri 3), 3-bis),  3-ter)  e  3-quater),  non
          possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
          queste e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
          della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente   alle
          predette aggravanti.». 
          Comma 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  629  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 629. (Estorsione) 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              La pena e' della reclusione da sette  a  venti  anni  e
          della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
          delle   circostanze    indicate    nell'ultimo    capoverso
          dell'articolo precedente.». 
          Comma 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  158  del  codice
          penale cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 158. (Decorrenza del termine della prescrizione). 
              Il termine della prescrizione  decorre,  per  il  reato
          consumato, dal giorno  della  consumazione;  per  il  reato
          tentato, dal giorno  in  cui  e'  cessata  l'attivita'  del
          colpevole; per il reato permanente, dal giorno  in  cui  e'
          cessata la permanenza. 
              Quando la legge fa dipendere la punibilita'  del  reato
          dal  verificarsi  di  una  condizione,  il  termine   della
          prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si  e'
          verificata.  Nondimeno,  nei  reati  punibili  a   querela,
          istanza o richiesta, il termine della prescrizione  decorre
          dal giorno del commesso reato. 
              Per i reati previsti dall'articolo  392,  comma  1-bis,
          del codice di procedura penale, se commessi  nei  confronti
          di  minore,  il  termine  della  prescrizione  decorre  dal
          compimento del diciottesimo  anno  di  eta'  della  persona
          offesa, salvo che  l'azione  penale  sia  stata  esercitata
          precedentemente.  In  quest'ultimo  caso  il   termine   di
          prescrizione decorre  dall'acquisizione  della  notizia  di
          reato.». 
          Comma 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  159  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione) 
              Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso
          in cui la  sospensione  del  procedimento  o  del  processo
          penale o dei termini di custodia cautelare  e'  imposta  da
          una particolare disposizione di legge, oltre che  nei  casi
          di: 
              1)  autorizzazione  a   procedere,   dalla   data   del
          provvedimento con cui il  pubblico  ministero  presenta  la
          richiesta sino al giorno in cui l'autorita'  competente  la
          accoglie; 
              2) deferimento della questione ad altro giudizio,  sino
          al giorno in cui viene decisa la questione; 
              3) sospensione del procedimento o del  processo  penale
          per ragioni di impedimento  delle  parti  e  dei  difensori
          ovvero su richiesta dell'imputato o del suo  difensore.  In
          caso di sospensione  del  processo  per  impedimento  delle
          parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere  differita
          oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
          cessazione dell'impedimento, dovendosi  avere  riguardo  in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta giorni. Sono  fatte  salve  le  facolta'  previste
          dall'articolo 71, commi 1 e  5,  del  codice  di  procedura
          penale; 
              3-bis) sospensione del  procedimento  penale  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale. 
              3-ter)   rogatorie   all'estero,   dalla    data    del
          provvedimento che dispone una rogatoria sino al  giorno  in
          cui  l'autorita'  richiedente  riceve   la   documentazione
          richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal  provvedimento
          che dispone la rogatoria; 
              Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei
          seguenti casi: 
              1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di
          procedura penale per il deposito  della  motivazione  della
          sentenza di condanna di primo grado,  anche  se  emessa  in
          sede di rinvio, sino alla pronuncia del  dispositivo  della
          sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
          un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 
              2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di
          procedura penale per il deposito  della  motivazione  della
          sentenza di condanna di secondo grado, anche se  emessa  in
          sede di rinvio, sino alla pronuncia del  dispositivo  della
          sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore  a
          un anno e sei mesi. 
              I periodi di sospensione di cui al secondo  comma  sono
          computati ai fini della determinazione del tempo necessario
          a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo  ha
          prosciolto l'imputato ovvero ha annullato  la  sentenza  di
          condanna  nella  parte  relativa   all'accertamento   della
          responsabilita' o ne ha dichiarato  la  nullita'  ai  sensi
          dell'articolo 604, commi  1,  4  e  5-bis,  del  codice  di
          procedura penale. 
              Se durante i termini di sospensione di cui  al  secondo
          comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di  cui
          al primo comma, i termini sono prolungati  per  il  periodo
          corrispondente; 
              Secondo comma: (abrogato). 
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione. 
              Nel caso  di  sospensione  del  procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
          durata della sospensione della prescrizione del  reato  non
          puo'  superare  i  termini  previsti  dal   secondo   comma
          dell'articolo 161 del presente codice.». 
          Comma 12: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  160  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione) 
              Il  corso  della  prescrizione  e'   interrotto   dalla
          sentenza di condanna o dal decreto di condanna. 
              Interrompono  pure  la  prescrizione  l'ordinanza   che
          applica le misure cautelari personali e quella di convalida
          del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti  al
          pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del
          pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi  al
          pubblico  ministero  per   rendere   l'interrogatorio,   il
          provvedimento del giudice  di  fissazione  dell'udienza  in
          camera di consiglio per la  decisione  sulla  richiesta  di
          archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il
          decreto   di   fissazione   della   udienza    preliminare,
          l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il  decreto
          di  fissazione  della  udienza  per  la   decisione   sulla
          richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
          citazione per il  giudizio  direttissimo,  il  decreto  che
          dispone il giudizio immediato, il decreto  che  dispone  il
          giudizio e il decreto di citazione a giudizio. 
              La  prescrizione  interrotta  comincia   nuovamente   a
          decorrere dal giorno della interruzione. Se piu'  sono  gli
          atti interruttivi, la prescrizione decorre  dall'ultimo  di
          essi; ma in nessun caso i termini  stabiliti  nell'articolo
          157 possono  essere  prolungati  oltre  i  termini  di  cui
          all'articolo 161, secondo  comma,  fatta  eccezione  per  i
          reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del
          codice di procedura penale.». 
          Comma 13 e 14: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  161  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  161.  (Effetti   della   sospensione   e   della
          interruzione) 
              L'interruzione della prescrizione ha effetto per  tutti
          coloro che hanno commesso il reato.  La  sospensione  della
          prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui
          confronti si sta procedendo. 
              Salvo che si proceda per i reati  di  cui  all'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
          in  nessun  caso  l'interruzione  della  prescrizione  puo'
          comportare  l'aumento  di  piu'  di  un  quarto  del  tempo
          necessario a prescrivere, della meta' per i  reati  di  cui
          agli articoli 318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  321,
          322-bis, limitatamente ai delitti richiamati  dal  presente
          comma, e 640-bis, nonche' nei casi di cui all'articolo  99,
          secondo comma, di due terzi nel caso  di  cui  all'articolo
          99, quarto comma,  e  del  doppio  nei  casi  di  cui  agli
          articoli 102, 103 e 105.». 
          Comma 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  610  del  codice
          penale: 
              «Art. 610. (Violenza privata) 
              Chiunque, con violenza o minaccia,  costringe  altri  a
          fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'articolo 339.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  339  del  codice
          penale: 
              «Art. 339. (Circostanze aggravanti) 
              Le pene stabilite  nei  tre  articoli  precedenti  sono
          aumentate se la violenza o  la  minaccia  e'  commessa  con
          armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite,  o
          con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della
          forza  intimidatrice  derivante  da  segrete  associazioni,
          esistenti o supposte. 
              Se la violenza o la minaccia e'  commessa  da  piu'  di
          cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto
          da parte di una di esse, ovvero da piu' di  dieci  persone,
          pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla
          prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337  e  338,
          della reclusione  da  tre  a  quindici  anni  e,  nel  caso
          preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione
          da due a otto anni. 
              Le disposizioni di cui al secondo  comma  si  applicano
          anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel
          caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante
          il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
          atti ad offendere, compresi gli  artifici  pirotecnici,  in
          modo da creare pericolo alle persone.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 407 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 407. (Termini di durata  massima  delle  indagini
          preliminari) 
              1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma  4,  la
          durata  delle  indagini  preliminari  non   puo'   comunque
          superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43 ; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
          il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale
          o richiesto l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla
          legge  o  prorogato  dal  giudice,  gli  atti  di  indagine
          compiuti dopo la scadenza del termine  non  possono  essere
          utilizzati.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   32   della
          Costituzione: 
              «Art. 32. 
              La  Repubblica  tutela  la  salute  come   fondamentale
          diritto dell'individuo e interesse della  collettivita',  e
          garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.». 
          Comma 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  casellario  giudiziale,  di   anagrafe   delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti. (Testo A)): 
              «Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) 
              1.  Le  iscrizioni  nel  casellario   giudiziale   sono
          eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per
          morte della persona alla quale si riferiscono. 
              2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: 
              a) ai provvedimenti giudiziari revocati  a  seguito  di
          revisione, o a  norma  dell'articolo  673,  del  codice  di
          procedura penale; 
              b) ai provvedimenti giudiziari  dichiarati  mancanti  o
          non esecutivi o dei quali e' stata sospesa  l'esecuzione  o
          disposta   la   restituzione   nel   termine,   ai    sensi
          dell'articolo 670, del codice di procedura penale; 
              c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o  di
          non  luogo  a  procedere  per  difetto  di   imputabilita',
          trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in  caso
          di contravvenzione dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
          dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione; 
              d)  ai  provvedimenti  giudiziari   di   condanna   per
          contravvenzioni per le quali  e'  stata  inflitta  la  pena
          dell'ammenda, salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno  dei
          benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice  penale,
          trascorsi dieci anni dal giorno in cui  la  pena  e'  stata
          eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; 
              d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato
          la non  punibilita'  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del
          codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; 
              e) ai provvedimenti giudiziari di  proscioglimento  per
          difetto  di  imputabilita'  emessi  dal  giudice  di  pace,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
              f) ai provvedimenti giudiziari di  proscioglimento  per
          difetto di imputabilita' relativi ai  reati  di  competenza
          del  giudice  di  pace,  emessi  da  un  giudice   diverso,
          limitatamente alle  iscrizioni  concernenti  questi  reati,
          trascorsi tre anni dal giorno in cui  il  provvedimento  e'
          divenuto irrevocabile; 
              g) ai provvedimenti giudiziari di condanna  emessi  dal
          giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
              h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi  ai
          reati di competenza  del  giudice  di  pace  emessi  da  un
          giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni  concernenti
          questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno  in  cui  la
          sanzione e' stata eseguita se e'  stata  inflitta  la  pena
          pecuniaria, o dieci anni se  e'  stata  inflitta  una  pena
          diversa, se nei periodi indicati non e' stato  commesso  un
          ulteriore reato; 
              [i)   ai   provvedimenti   giudiziari   con   i   quali
          l'imprenditore e' stato  dichiarato  fallito  ed  e'  stato
          chiuso il fallimento, quando il fallimento e' revocato  con
          provvedimento definitivo;] 
              l)  ai  provvedimenti  amministrativi  di   espulsione,
          quando  sono  annullati  con  provvedimento  giudiziario  o
          amministrativo definitivo; 
              l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice  dispone  la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater  del  codice  di  procedura  penale,  quando  il
          provvedimento e' revocato. 
              3. Se sono  state  applicate  misure  di  sicurezza,  i
          termini previsti dal comma 2  decorrono  dalla  data  della
          revoca della misura di sicurezza  e,  se  questa  e'  stata
          applicata o sostituita  con  provvedimento  giudiziario  di
          esecuzione, e'  eliminata  anche  l'iscrizione  relativa  a
          quest'ultimo. 
              4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a
          minori  di  eta'   sono   eliminate   al   compimento   del
          diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
          eccetto quelle relative al  perdono  giudiziale,  che  sono
          eliminate al compimento del ventunesimo  anno,  ed  eccetto
          quelle  relative  ai  provvedimenti  di  condanna  a   pena
          detentiva, anche se condizionalmente sospesa.». 
          Comma 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 71. (Sospensione del procedimento per incapacita'
          dell'imputato) 
              1.  Se,   a   seguito   degli   accertamenti   previsti
          dall'articolo   70,   risulta   che   lo   stato    mentale
          dell'imputato   e'   tale   da   impedirne   la   cosciente
          partecipazione  al  procedimento  e  che  tale   stato   e'
          reversibile,  il  giudice  dispone  con  ordinanza  che  il
          procedimento sia  sospeso,  sempre  che  non  debba  essere
          pronunciata sentenza di proscioglimento o di  non  luogo  a
          procedere. 
              2. Con l'ordinanza di  sospensione  il  giudice  nomina
          all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza
          l'eventuale rappresentante legale. 
              3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per  cassazione
          il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore
          nonche' il curatore speciale nominato all'imputato. 
              4. La sospensione non impedisce al giudice di  assumere
          prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo
          70 comma 2. A tale assunzione il giudice  procede  anche  a
          richiesta del  curatore  speciale,  che  in  ogni  caso  ha
          facolta' di assistere  agli  atti  disposti  sulla  persona
          dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta'  di
          assistere. 
              5.  Se  la  sospensione  interviene  nel  corso   delle
          indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
          dall'articolo 70 comma 3. 
              6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si   applica   la
          disposizione dell'articolo 75 comma 3.». 
          Comma 23: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 345 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   345.   (Difetto   di    una    condizione    di
          procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale) 
              1. Il provvedimento di archiviazione e la  sentenza  di
          proscioglimento o di non luogo a procedere,  anche  se  non
          piu'  soggetta  a  impugnazione,  con  i  quali  e'   stata
          dichiarata la mancanza della querela, della istanza,  della
          richiesta   o   dell'autorizzazione   a   procedere,    non
          impediscono l'esercizio dell'azione penale per il  medesimo
          fatto e  contro  la  medesima  persona  se  e'  in  seguito
          proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e'  concessa
          l'autorizzazione ovvero se e'  venuta  meno  la  condizione
          personale che rendeva necessaria l'autorizzazione. 
              2. La stessa disposizione si applica quando il  giudice
          accerta la mancanza di  una  condizione  di  procedibilita'
          diversa da quelle indicate nel  comma  1,  nonche'  quando,
          dopo che e' stata  pronunciata  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere o di non doversi procedere a norma  dell'articolo
          72-bis, lo stato di incapacita' dell'imputato viene meno  o
          si accerta che e' stato erroneamente dichiarato.». 
          Comma 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 162 del  codice  di
          procedura penale cosi'  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 162. (Comunicazione del  domicilio  dichiarato  o
          del domicilio eletto) 
              1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e  ogni
          loro mutamento sono comunicati dall'imputato  all'autorita'
          che procede, con dichiarazione raccolta  a  verbale  ovvero
          mediante   telegramma   o    lettera    raccomandata    con
          sottoscrizione  autenticata  da  un  notaio  o  da  persona
          autorizzata o dal difensore. 
              2. La  dichiarazione  puo'  essere  fatta  anche  nella
          cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si
          trova. 
              3.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2  il  verbale  e'
          trasmesso  immediatamente  all'autorita'  giudiziaria   che
          procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la
          comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che,
          nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'. 
              4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede  non  ha
          ricevuto il verbale o  la  comunicazione,  sono  valide  le
          notificazioni  disposte   nel   domicilio   precedentemente
          dichiarato o eletto. 
              4-bis. L'elezione  di  domicilio  presso  il  difensore
          d'ufficio non ha effetto se  l'autorita'  che  procede  non
          riceve,  unitamente   alla   dichiarazione   di   elezione,
          l'assenso del difensore domiciliatario.». 
          Comma 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 104. (Colloqui del difensore  con  l'imputato  in
          custodia cautelare). 
              1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto
          di   conferire   con   il   difensore    fin    dall'inizio
          dell'esecuzione della misura. 
              2. La persona arrestata in flagranza o fermata a  norma
          dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il  difensore
          subito dopo l'arresto o il fermo. 
              3. Nel corso delle indagini preliminari per  i  delitti
          di cui agli articoli 51, commi  3-bis  e  3-quater,  quando
          sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il
          giudice su  richiesta  del  pubblico  ministero  puo',  con
          decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a
          cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con  il
          difensore. 
              4. Nell'ipotesi  di  arresto  o  di  fermo,  il  potere
          previsto dal comma 3 e' esercitato dal  pubblico  ministero
          fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto  a
          disposizione del giudice. 
              4-bis.  L'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare,
          l'arrestato e il  fermato,  che  non  conoscono  la  lingua
          italiana,  hanno  diritto  all'assistenza  gratuita  di  un
          interprete per conferire con il difensore a norma dei commi
          precedenti. Per la nomina dell'interprete si  applicano  le
          disposizioni del titolo IV del libro II.». 
          Comma 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 335 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 335. (Registro delle notizie di reato) 
              1.  Il  pubblico  ministero   iscrive   immediatamente,
          nell'apposito registro  custodito  presso  l'ufficio,  ogni
          notizia di reato che gli perviene o  che  ha  acquisito  di
          propria iniziativa nonche', contestualmente o  dal  momento
          in cui risulta, il nome della persona alla quale  il  reato
          stesso e' attribuito. 
              2. Se nel corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  le
          iscrizioni previste ai commi 1 e  2  sono  comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
              3-ter. Senza  pregiudizio  del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
          Comma 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 90-bis  del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa) 
              1. Alla persona offesa,  sin  dal  primo  contatto  con
          l'autorita' procedente, vengono fornite, in  una  lingua  a
          lei comprensibile, informazioni in merito: 
              a)  alle  modalita'  di  presentazione  degli  atti  di
          denuncia o querela, al ruolo che  assume  nel  corso  delle
          indagini e del processo, al  diritto  ad  avere  conoscenza
          della data, del luogo del processo e della  imputazione  e,
          ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
          della sentenza, anche per estratto; 
              b)  alla  facolta'  di   ricevere   comunicazione   del
          procedimento e delle iscrizioni di  cui  all'articolo  335,
          commi 1, 2 e 3-ter. 
              c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta  di
          archiviazione; 
              d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e
          del patrocinio a spese dello Stato; 
              e)   alle   modalita'   di   esercizio   del    diritto
          all'interpretazione  e  alla   traduzione   di   atti   del
          procedimento; 
              f) alle eventuali  misure  di  protezione  che  possono
          essere disposte in suo favore; 
              g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in  cui
          risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso  da
          quello in cui e' stato commesso il reato; 
              h)  alle  modalita'  di  contestazione   di   eventuali
          violazioni dei propri diritti; 
              i)  alle  autorita'   cui   rivolgersi   per   ottenere
          informazioni sul procedimento; 
              l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute  in
          relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
              m) alla possibilita' di chiedere  il  risarcimento  dei
          danni derivanti da reato; 
              n) alla possibilita' che il procedimento  sia  definito
          con remissione di  querela  di  cui  all'articolo  152  del
          codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; 
              o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti  in
          cui  l'imputato  formula  richiesta  di   sospensione   del
          procedimento con messa alla prova o in  quelli  in  cui  e'
          applicabile la causa di esclusione  della  punibilita'  per
          particolare tenuita' del fatto; 
              p) alle strutture sanitarie  presenti  sul  territorio,
          alle case famiglia, ai  centri  antiviolenza  e  alle  case
          rifugio.». 
          Comma 28 e 29: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 360 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 360. (Accertamenti tecnici non ripetibili) 
              1. Quando gli accertamenti previsti  dall'articolo  359
          riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e'  soggetto
          a  modificazione,  il  pubblico  ministero  avvisa,   senza
          ritardo, la persona sottoposta alle  indagini,  la  persona
          offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora  e  del
          luogo fissati per il  conferimento  dell'incarico  e  della
          facolta' di nominare consulenti tecnici. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma
          2. 
              3.   I   difensori   nonche'   i   consulenti   tecnici
          eventualmente  nominati  hanno  diritto  di  assistere   al
          conferimento    dell'incarico,    di    partecipare    agli
          accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 
              4. Qualora, prima del  conferimento  dell'incarico,  la
          persona  sottoposta  alle  indagini  formuli   riserva   di
          promuovere  incidente  probatorio,  il  pubblico  ministero
          dispone che non si  proceda  agli  accertamenti  salvo  che
          questi, se differiti, non  possano  piu'  essere  utilmente
          compiuti. 
              4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde  efficacia  e
          non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta  di
          incidente probatorio non e' proposta entro  il  termine  di
          dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 
              5. Fuori del  caso  di  inefficacia  della  riserva  di
          incidente  probatorio  previsto  dal  comma  4-bis,  se  il
          pubblico ministero, malgrado l'espressa  riserva  formulata
          dalla  persona  sottoposta  alle   indagini   e   pur   non
          sussistendo le condizioni indicate  nell'ultima  parte  del
          comma  4,  ha  ugualmente  disposto   di   procedere   agli
          accertamenti,  i  relativi  risultati  non  possono  essere
          utilizzati nel dibattimento.». 
          Comma 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 407 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 407. (Termini di durata  massima  delle  indagini
          preliminari) 
              1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma  4,  la
          durata  delle  indagini  preliminari  non   puo'   comunque
          superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
              a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e  74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'articolo 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          e successive modificazioni; 
              b)  notizie  di  reato  che   rendono   particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
              d) procedimenti in cui e' indispensabile  mantenere  il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'articolo 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora
          il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale
          o richiesto l'archiviazione  nel  termine  stabilito  dalla
          legge  o  prorogato  dal  giudice,  gli  atti  di  indagine
          compiuti dopo la scadenza del termine  non  possono  essere
          utilizzati. 
              3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e'  tenuto  a
          esercitare l'azione penale o a  richiedere  l'archiviazione
          entro il termine di tre mesi  dalla  scadenza  del  termine
          massimo di durata delle indagini e comunque dalla  scadenza
          dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al
          comma 2, lettera b), del presente  articolo,  su  richiesta
          presentata dal pubblico ministero prima della scadenza,  il
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
          prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di
          tre mesi, dandone notizia al procuratore della  Repubblica.
          Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di
          quindici mesi per i reati di cui al comma  2,  lettera  a),
          numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove  non  assuma
          le proprie determinazioni in ordine all'azione  penale  nel
          termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero
          ne da'  immediata  comunicazione  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello».». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 412 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 412. (Avocazione delle indagini  preliminari  per
          mancato esercizio dell'azione penale) 
              1. Il procuratore generale presso la corte di  appello,
          se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non
          richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo
          407,  comma   3-bis,   dispone,   con   decreto   motivato,
          l'avocazione delle  indagini  preliminari.  Il  procuratore
          generale svolge le indagini  preliminari  indispensabili  e
          formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di
          avocazione. 
              2. Il  procuratore  generale,  puo'  altresi'  disporre
          l'avocazione  a  seguito   della   comunicazione   prevista
          dall'articolo 409 comma 3.». 
          Comma 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 408 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 408. (Richiesta di archiviazione per infondatezza
          della notizia di reato) 
              1. Entro i termini previsti dagli articoli  precedenti,
          il pubblico ministero, se la notizia di reato e' infondata,
          presenta al giudice  richiesta  di  archiviazione.  Con  la
          richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente  la  notizia
          di  reato,  la  documentazione   relativa   alle   indagini
          espletate e  i  verbali  degli  atti  compiuti  davanti  al
          giudice per le indagini preliminari. 
              2. L'avviso della richiesta e' notificato, a  cura  del
          pubblico ministero, alla persona offesa che, nella  notizia
          di reato o successivamente alla  sua  presentazione,  abbia
          dichiarato di volere  essere  informata  circa  l'eventuale
          archiviazione. 
              3. Nell'avviso e' precisato che, nel termine  di  venti
          giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli  atti
          e  presentare  opposizione  con   richiesta   motivata   di
          prosecuzione delle indagini preliminari. 
              3-bis.  Per  i  delitti  commessi  con  violenza   alla
          persona, e per il reato di  cui  all'articolo  624-bis  del
          codice penale l'avviso della richiesta di archiviazione  e'
          in ogni caso notificato, a  cura  del  pubblico  ministero,
          alla persona offesa ed il termine di  cui  al  comma  3  e'
          elevato a trenta giorni».». 
          Comma 32: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 409 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 409. (Provvedimenti del giudice  sulla  richiesta
          di archiviazione) 
              1.  Fuori  dei  casi  in  cui  sia   stata   presentata
          l'opposizione prevista dall'articolo 410,  il  giudice,  se
          accoglie la richiesta di archiviazione,  pronuncia  decreto
          motivato e restituisce gli atti al pubblico  ministero.  Il
          provvedimento che  dispone  l'archiviazione  e'  notificato
          alla persona sottoposta alle  indagini  se  nel  corso  del
          procedimento e'  stata  applicata  nei  suoi  confronti  la
          misura della custodia cautelare. 
              2. Se non accoglie la richiesta, il giudice  entro  tre
          mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
          fa  dare  avviso  al  pubblico  ministero,   alla   persona
          sottoposta alle indagini e alla persona offesa  dal  reato.
          Il   procedimento   si   svolge   nelle   forme    previste
          dall'articolo 127. Fino al  giorno  dell'udienza  gli  atti
          restano  depositati  in  cancelleria   con   facolta'   del
          difensore di estrarne copia. 
              3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
          comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
          appello. 
              4. A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene
          necessarie ulteriori indagini, le indica con  ordinanza  al
          pubblico ministero, fissando il termine indispensabile  per
          il compimento di esse, altrimenti provvede entro  tre  mesi
          sulle richieste. 
              5. Fuori del caso previsto dal  comma  4,  il  giudice,
          quando non accoglie la richiesta di archiviazione,  dispone
          con  ordinanza  che,  entro  dieci  giorni,   il   pubblico
          ministero formuli l'imputazione.  Entro  due  giorni  dalla
          formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto
          l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili,
          le disposizioni degli articoli 418 e 419.». 
              6. (abrogato).». 
          Comma 34: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 411 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 411. (Altri casi di archiviazione) 
              1. Le disposizioni  degli  articoli  408,  409,  410  e
          410-bis si applicano anche quando  risulta  che  manca  una
          condizione di procedibilita',  che  la  persona  sottoposta
          alle  indagini  non  e'  punibile  ai  sensi  dell'articolo
          131-bis del codice  penale  per  particolare  tenuita'  del
          fatto, che il reato e'  estinto  o  che  il  fatto  non  e'
          previsto dalla legge come reato. 
              1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per  particolare
          tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso
          alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona
          offesa,  precisando  che,  nel  termine  di  dieci  giorni,
          possono  prendere   visione   degli   atti   e   presentare
          opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le
          ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.  Il  giudice,
          se l'opposizione non e'  inammissibile,  procede  ai  sensi
          dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti,
          se  accoglie  la  richiesta,  provvede  con  ordinanza.  In
          mancanza di opposizione, o quando questa e'  inammissibile,
          il giudice procede  senza  formalita'  e,  se  accoglie  la
          richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei
          casi  in  cui  non  accoglie  la   richiesta   il   giudice
          restituisce gli atti al pubblico  ministero,  eventualmente
          provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.». 
          Comma 35: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 415 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 415. (Reato commesso da persone ignote) 
              1. Quando e' ignoto  l'autore  del  reato  il  pubblico
          ministero, entro sei mesi dalla  data  della  registrazione
          della notizia di reato, presenta al  giudice  richiesta  di
          archiviazione ovvero  di  autorizzazione  a  proseguire  le
          indagini. 
              2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero
          di autorizzazione a  proseguire  le  indagini,  il  giudice
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico  ministero.  Se  ritiene  che  il  reato  sia   da
          attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di
          questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 
              2-bis. Il termine di cui al comma 2  dell'articolo  405
          decorre dal provvedimento del giudice. 
              3.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  altre
          disposizioni di cui al presente titolo. 
              4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta
          di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie  la
          richiesta sono pronunciati cumulativamente con  riferimento
          agli  elenchi  trasmessi  dagli  organi  di   polizia   con
          l'eventuale  indicazione  delle  denunce  che  il  pubblico
          ministero    o    il    giudice    intendono     escludere,
          rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.». 
          Comma 36: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  335  del  codice   di
          procedura penale, si vedano le note al comma 26. 
          Comma 37: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1,  della
          legge 16  aprile  2015,  n.  47  (Modifiche  al  codice  di
          procedura penale in materia di misure cautelari  personali.
          Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia  di
          visita a persone  affette  da  handicap  in  situazione  di
          gravita'), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15. 
              1. Il Governo,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,
          presenta  alle  Camere  una  relazione   contenente   dati,
          rilevazioni  e   statistiche   relativi   all'applicazione,
          nell'anno precedente,  delle  misure  cautelari  personali,
          distinte per tipologie, con  l'indicazione  dell'esito  dei
          relativi procedimenti, ove conclusi. All'articolo 15, comma
          1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i  dati
          relativi alle sentenze di riconoscimento del  diritto  alla
          riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate  nell'anno
          precedente,   con   specificazione   delle    ragioni    di
          accoglimento   delle   domande   e    dell'entita'    delle
          riparazioni,  nonche'  i  dati  relativi   al   numero   di
          procedimenti  disciplinari  iniziati   nei   riguardi   dei
          magistrati  per  le  accertate  ingiuste  detenzioni,   con
          indicazione dell'esito, ove conclusi».». 
          Commi 38, 39 e 40: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 428 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 428. (Impugnazione della sentenza di non luogo  a
          procedere) 
              1. Contro la sentenza di non luogo a procedere  possono
          proporre appello: 
              a) il procuratore della  Repubblica  e  il  procuratore
          generale; 
              b) l'imputato, salvo che  con  la  sentenza  sia  stato
          dichiarato che il fatto non sussiste o che  l'imputato  non
          lo ha commesso. 
              2. La persona offesa puo'  proporre  appello  nei  soli
          casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. 
              3. Sull'impugnazione la  corte  di  appello  decide  in
          camera di consiglio con  le  forme  previste  dall'articolo
          127. In caso di appello del pubblico ministero,  la  corte,
          se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che  dispone
          il giudizio, formando  il  fascicolo  per  il  dibattimento
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli  429  e  431,  o
          sentenza  di  non  luogo  a  procedere  con  formula   meno
          favorevole all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,
          la corte, se non conferma la sentenza,  pronuncia  sentenza
          di non  luogo  a  procedere  con  formula  piu'  favorevole
          all'imputato. 
              3-bis. Contro la sentenza  di  non  luogo  a  procedere
          pronunciata in  grado  di  appello  possono  ricorrere  per
          cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per  i
          motivi di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
          dell'articolo 606. 
              3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione  decide
          in camera di consiglio con le forme previste  dall'articolo
          611.». 
          Commi 41, 42 e 43: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 438 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 438. (Presupposti del giudizio abbreviato) 
              1.  L'imputato  puo'  chiedere  che  il  processo   sia
          definito all'udienza preliminare  allo  stato  degli  atti,
          salve le disposizioni  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo e all'articolo 441, comma 5. 
              2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente  o  per
          iscritto, fino a che non siano formulate le  conclusioni  a
          norma degli articoli 421 e 422. 
              3. La volonta' dell'imputato e' espressa  personalmente
          o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione  e'
          autenticata nelle forme previste dall'articolo  583,  comma
          3. 
              4. Sulla richiesta il giudice  provvede  con  ordinanza
          con  la  quale  dispone  il  giudizio  abbreviato.   Quando
          l'imputato chiede  il  giudizio  abbreviato  immediatamente
          dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
          giudice provvede solo dopo che sia decorso il  termine  non
          superiore a sessanta giorni,  eventualmente  richiesto  dal
          pubblico  ministero,  per  lo   svolgimento   di   indagini
          suppletive limitatamente ai temi introdotti  dalla  difesa.
          In  tal  caso,  l'imputato  ha  facolta'  di  revocare   la
          richiesta». 
              5. L'imputato, ferma  restando  la  utilizzabilita'  ai
          fini della prova degli  atti  indicati  nell'articolo  442,
          comma  1-bis,  puo'  subordinare  la   richiesta   ad   una
          integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
          Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
          probatoria  richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della
          decisione  e  compatibile  con  le  finalita'  di  economia
          processuale proprie del procedimento,  tenuto  conto  degli
          atti  gia'  acquisiti  ed  utilizzabili.  In  tal  caso  il
          pubblico ministero  puo'  chiedere  l'ammissione  di  prova
          contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 
              5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5
          puo' essere proposta, subordinatamente al suo  rigetto,  la
          richiesta di cui al comma 1, oppure quella di  applicazione
          della pena ai sensi dell'articolo 444. 
              6. In  caso  di  rigetto  ai  sensi  del  comma  5,  la
          richiesta puo' essere riproposta fino al  termine  previsto
          dal comma 2. 
              6-bis. La richiesta  di  giudizio  abbreviato  proposta
          nell'udienza  preliminare  determina  la  sanatoria   delle
          nullita',  sempre  che  non  siano  assolute,  e   la   non
          rilevabilita'   delle   inutilizzabilita',   salve   quelle
          derivanti dalla violazione di un divieto  probatorio.  Essa
          preclude  altresi'  ogni  questione  sulla  competenza  per
          territorio del giudice. ». 
          Comma 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 442 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 442. (Decisione) 
              1. Terminata la  discussione,  il  giudice  provvede  a
          norma degli articoli 529 e seguenti. 
              1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice  utilizza
          gli atti contenuti nel fascicolo di cui  all'articolo  416,
          comma 2, la documentazione di cui all'articolo  419,  comma
          3, e le prove assunte nell'udienza. 
              2.  In  caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina  tenendo  conto  di  tutte  le   circostanze   e'
          diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
          e di un terzo se si  procede  per  un  delitto.  Alla  pena
          dell'ergastolo e' sostituita  quella  della  reclusione  di
          anni  trenta.  Alla  pena  dell'ergastolo  con   isolamento
          diurno,  nei  casi  di  concorso  di  reati  e   di   reato
          continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo. 
              3. La sentenza e' notificata all'imputato che  non  sia
          comparso. 
              4. Si applica la disposizione dell'articolo  426  comma
          2.». 
          Comma 45: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 452 del  codice  di
          procedura penalecome modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 452. (Trasformazione del rito). 
              1. Se il giudizio direttissimo risulta  promosso  fuori
          dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con
          ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 
              2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato  [c.p.p.
          438], il  giudice,  prima  che  sia  dichiarato  aperto  il
          dibattimento, dispone con  ordinanza  la  prosecuzione  del
          giudizio con il rito abbreviato. Si  osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3  e
          5, 441,  441-bis,  442  e  443  si  applicano  altresi'  le
          disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso
          di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice,  revocata
          l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
          abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.». 
          Commi 46 e 47: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 458 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 458. (Richiesta di giudizio abbreviato) 
              1. L'imputato, a pena di decadenza,  puo'  chiedere  il
          giudizio  abbreviato  depositando  nella  cancelleria   del
          giudice per le indagini preliminari la  richiesta,  con  la
          prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,  entro
          quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio
          immediato. [Il pubblico ministero ha il termine  di  cinque
          giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il
          proprio consenso]. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta  l'imputato
          puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice. 
              2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera  di
          consiglio dandone avviso  almeno  cinque  giorni  prima  al
          pubblico  ministero,  all'imputato,  al  difensore  e  alla
          persona offesa. Qualora riconosca la propria  incompetenza,
          il  giudice  la  dichiara  con   sentenza   e   ordina   la
          trasmissione degli atti al  pubblico  ministero  presso  il
          giudice competente. Nel giudizio si  osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3  e
          5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso  di  cui  all'articolo
          441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con  cui
          era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa  l'udienza
          per il giudizio immediato. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano quando il giudizio immediato e'  stato  richiesto
          dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.». 
          Comma 48: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 464 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 464. (Giudizio conseguente all'opposizione) 
              1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato,  il
          giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi  1,
          3 e 5. Se l'opponente ha  chiesto  il  giudizio  abbreviato
          [c.p.p.  438],  il  giudice  fissa  con  decreto  l'udienza
          dandone avviso  almeno  cinque  giorni  prima  al  pubblico
          ministero,  all'imputato,  al  difensore  e  alla   persona
          offesa; nel giudizio si osservano, in  quanto  applicabili,
          le disposizioni degli articoli  438,  commi  3  e  5,  441,
          441-bis, 442 e 443 si applicano altresi' le disposizioni di
          cui  all'articolo  438,  comma  6-bis;  nel  caso  di   cui
          all'articolo  441-bis,  comma  4,  il   giudice,   revocata
          l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
          abbreviato, fissa l'udienza  per  il  giudizio  conseguente
          all'opposizione. Se l'opponente ha  chiesto  l'applicazione
          della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa  con
          decreto un termine entro il  quale  il  pubblico  ministero
          deve esprimere il consenso, disponendo che la  richiesta  e
          il decreto siano notificati al pubblico  ministero  a  cura
          dell'opponente.  Ove  il  pubblico  ministero   non   abbia
          espresso  il  consenso   nel   termine   stabilito   ovvero
          l'imputato non abbia  formulato  nell'atto  di  opposizione
          alcuna richiesta, il giudice  emette  decreto  di  giudizio
          immediato. 
              2. Il giudice, se e' presentata  domanda  di  oblazione
          contestuale all'opposizione, decide  sulla  domanda  stessa
          prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 
              3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato
          non puo' chiedere il giudizio abbreviato  o  l'applicazione
          della  pena  su  richiesta,  ne'  presentare   domanda   di
          oblazione. In ogni  caso,  il  giudice  revoca  il  decreto
          penale di condanna. 
              4. Il giudice puo' applicare  in  ogni  caso  una  pena
          anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di
          condanna e revocare i benefici gia' concessi. 
              5. Con la sentenza che proscioglie  l'imputato  perche'
          il fatto non sussiste, non e'  previsto  dalla  legge  come
          reato ovvero e'  commesso  in  presenza  di  una  causa  di
          giustificazione, il giudice revoca il decreto  di  condanna
          anche nei confronti degli imputati dello stesso  reato  che
          non hanno proposto opposizione.». 
          Comma 49: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 130. (Correzione di errori materiali) 
              1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e  dei
          decreti  inficiati  da  errori   od   omissioni   che   non
          determinano nullita', e la cui  eliminazione  non  comporta
          una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta,  anche
          di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento.  Se
          questo e' impugnato, e  l'impugnazione  non  e'  dichiarata
          inammissibile,  la  correzione  e'  disposta  dal   giudice
          competente a conoscere dell'impugnazione. 
              1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena
          su richiesta delle parti  si  devono  rettificare  solo  la
          specie  e  la  quantita'   della   pena   per   errore   di
          denominazione o di  computo,  la  correzione  e'  disposta,
          anche   d'ufficio,   dal   giudice   che   ha   emesso   il
          provvedimento. Se questo e' impugnato, alla  rettificazione
          provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo  619,
          comma 2. 
              2. Il giudice provvede in camera di consiglio  a  norma
          dell'articolo  127.  Dell'ordinanza  che  ha  disposto   la
          correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.». 
          Commi 50 e 51: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   448,   come
          modificato dalla presente legge, e dell'articolo  444,  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 448. (Provvedimenti del giudice) 
              1.    Nell'udienza    prevista    dall'articolo    447,
          nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo  e  nel
          giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le  condizioni
          per accogliere la  richiesta  prevista  dall'articolo  444,
          comma 1, pronuncia immediatamente  sentenza.  Nel  caso  di
          dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della
          richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta  e
          il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
          sentenza. La richiesta  non  e'  ulteriormente  rinnovabile
          dinanzi ad altro giudice.  Nello  stesso  modo  il  giudice
          provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
          nel giudizio di impugnazione quando ritiene  ingiustificato
          il dissenso del  pubblico  ministero  o  il  rigetto  della
          richiesta. 
              2. In caso di  dissenso,  il  pubblico  ministero  puo'
          proporre  appello;  negli  altri  casi   la   sentenza   e'
          inappellabile. 
              2-bis.  Il  pubblico  ministero  e  l'imputato  possono
          proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per
          motivi    attinenti    all'espressione    della    volonta'
          dell'imputato, al difetto di correlazione tra la  richiesta
          e la sentenza,  all'erronea  qualificazione  giuridica  del
          fatto e  all'illegalita'  della  pena  o  della  misura  di
          sicurezza. 
              3. Quando la sentenza e' pronunciata  nel  giudizio  di
          impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a  norma
          dell'articolo 578.». 
              «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
          Comma 52: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 546 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 546. (Requisiti della sentenza) 
              1. La sentenza contiene: 
              a) l'intestazione  «in  nome  del  popolo  italiano»  e
          l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
              b) le generalita' dell'imputato o le altre  indicazioni
          personali  che   valgono   a   identificarlo   nonche'   le
          generalita' delle altre parti private; 
              c) l'imputazione; 
              d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; 
              e) la concisa esposizione dei  motivi  di  fatto  e  di
          diritto su cui la decisione e' fondata,  con  l'indicazione
          dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione  della
          prova adottati e con l'enunciazione delle  ragioni  per  le
          quali  il  giudice  ritiene  non   attendibili   le   prove
          contrarie, con riguardo: 
              1) all'accertamento dei fatti e delle  circostanze  che
          si riferiscono all'imputazione e alla  loro  qualificazione
          giuridica; 
              2) alla punibilita' e alla determinazione  della  pena,
          secondo le modalita' stabilite dal  comma  2  dell'articolo
          533, e della misura di sicurezza; 
              3) alla responsabilita' civile derivante dal reato; 
              4)  all'accertamento  dei  fatti  dai   quali   dipende
          l'applicazione di norme processuali». 
              f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli  di
          legge applicati; 
              g) la data e la sottoscrizione del giudice. 
              2.  La  sentenza  emessa  dal  giudice  collegiale   e'
          sottoscritta dal presidente e dal  giudice  estensore.  Se,
          per morte o  altro  impedimento,  il  presidente  non  puo'
          sottoscrivere,   alla   sottoscrizione   provvede,   previa
          menzione dell'impedimento, il componente piu'  anziano  del
          collegio;  se  non  puo'  sottoscrivere  l'estensore,  alla
          sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento,  provvede
          il solo presidente. 
              3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125  comma
          3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto  nei  suoi
          elementi essenziali  il  dispositivo  ovvero  se  manca  la
          sottoscrizione del giudice.». 
          Comma 53: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 459 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 459. (Casi di procedimento per decreto) 
              1. Nei procedimenti per reati perseguibili  di  ufficio
          ed in quelli perseguibili a  querela  se  questa  e'  stata
          validamente presentata e se  il  querelante  non  ha  nella
          stessa dichiarato  di  opporvisi,  il  pubblico  ministero,
          quando ritiene che si debba  applicare  soltanto  una  pena
          pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di  una  pena
          detentiva, puo'  presentare  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della
          persona alla quale il reato e' attribuito e'  iscritto  nel
          registro delle notizie di reato e previa  trasmissione  del
          fascicolo, richiesta  motivata  di  emissione  del  decreto
          penale di condanna, indicando la misura della pena. 
              1-bis. Nel caso di irrogazione di una  pena  pecuniaria
          in sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per
          determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
          valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere   assoggettato
          l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena  detentiva.
          Nella  determinazione  dell'ammontare  di  cui  al  periodo
          precedente  il  giudice  tiene   conto   della   condizione
          economica  complessiva  dell'imputato  e  del  suo   nucleo
          familiare. Il valore giornaliero non puo' essere  inferiore
          alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva e  non  puo'  superare  di  tre  volte  tale
          ammontare. Alla pena pecuniaria  irrogata  in  sostituzione
          della pena detentiva  si  applica  l'articolo  133-ter  del
          codice penale. 
              2. Il pubblico ministero puo'  chiedere  l'applicazione
          di una pena diminuita sino alla meta'  rispetto  al  minimo
          edittale. 
              3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non
          deve  pronunciare  sentenza  di  proscioglimento  a   norma
          dell'articolo  129,  restituisce  gli  atti   al   pubblico
          ministero. 
              4.  Del  decreto  penale  e'  data   comunicazione   al
          querelante. 
              5. Il procedimento per decreto non  e'  ammesso  quando
          risulta la necessita' di applicare una misura di  sicurezza
          personale.». 
          Comma 54: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 571 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 571. (Impugnazione dell'imputato) 
              1. Salvo quanto previsto per il ricorso per  cassazione
          dall'articolo  613,  comma  1,  l'imputato  puo'   proporre
          impugnazione personalmente o per mezzo  di  un  procuratore
          speciale  nominato  anche   prima   della   emissione   del
          provvedimento. 
              2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela  e  il
          curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di
          volere, che non ha tutore, possono proporre  l'impugnazione
          che spetta all'imputato. 
              3. Puo'  inoltre  proporre  impugnazione  il  difensore
          dell'imputato al momento  del  deposito  del  provvedimento
          ovvero il difensore nominato a tal fine. 
              4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia,  puo'
          togliere  effetto   all'impugnazione   proposta   dal   suo
          difensore. Per l'efficacia  della  dichiarazione  nel  caso
          previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del  tutore
          o del curatore speciale.». 
          Comma 57: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 602 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 602. (Dibattimento di appello) 
              1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da  lui
          delegato fa la relazione della causa. 
              1-bis.   Se   le   parti    richiedono    concordemente
          l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di  appello
          a norma dell'articolo 599-bis, il giudice,  quando  ritiene
          che  la  richiesta  deve  essere  accolta,   provvede   im-
          mediatamente;  altrimenti  dispone  la   prosecuzione   del
          dibattimento. La richiesta e  la  rinuncia  ai  motivi  non
          hanno  effetto  se  il  giudice  decide  in  modo  difforme
          dall'accordo. 
              2. 
              3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche  di
          ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro
          i limiti previsti dagli articoli 511 e  seguenti,  di  atti
          compiuti nelle fasi antecedenti. 
              4. Per la  discussione  si  osservano  le  disposizioni
          dell'articolo 523.». 
          Comma 58: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 603 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.      603.      (Rinnovazione      dell'istruzione
          dibattimentale) 
              1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei  motivi
          presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la
          riassunzione di prove gia' acquisite  nel  dibattimento  di
          primo grado o l'assunzione di nuove prove,  il  giudice  se
          ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli
          atti,    dispone    la     rinnovazione     dell'istruzione
          dibattimentale. 
              2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte  dopo
          il  giudizio  di  primo  grado,  il  giudice   dispone   la
          rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale  nei   limiti
          previsti dall'articolo 495 comma 1. 
              3. La rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale  e'
          disposta di ufficio se il giudice la ritiene  assolutamente
          necessaria. 
              3-bis. Nel  caso  di  appello  del  pubblico  ministero
          contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
          alla  valutazione  della  prova  dichiarativa,  il  giudice
          dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 
              4. 
              5.   Il   giudice   provvede   con    ordinanza,    nel
          contraddittorio delle parti. 
              6. Alla  rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale,
          disposta  a  norma  dei  commi   precedenti,   si   procede
          immediatamente. In caso di impossibilita', il  dibattimento
          e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.». 
          Comma 59: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «1.  La  Corte  di  cassazione  decide  in  camera   di
          consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto,  se
          necessario, le opportune informazioni. 
              2. Il Presidente della Corte di cassazione,  se  rileva
          una causa d'inammissibilita' della richiesta,  dispone  che
          per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 
              3.   L'avvenuta   assegnazione   della   richiesta   di
          rimessione  alle  sezioni  unite  o   a   sezione   diversa
          dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma  1,
          e' immediatamente comunicata al giudice che procede. 
              4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e'  comunicata
          senza ritardo al giudice procedente e a  quello  designato.
          Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del
          processo al giudice designato  e  dispone  che  l'ordinanza
          della Corte di cassazione sia per  estratto  comunicata  al
          pubblico ministero e notificata alle parti private. 
              5. Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  190-bis,  il
          giudice designato dalla Corte di  cassazione  procede  alla
          rinnovazione   degli   atti   compiuti   anteriormente   al
          provvedimento che ha accolto la  richiesta  di  rimessione,
          quando ne e' richiesto da una delle parti e non  si  tratta
          di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione.  Nel
          processo davanti a tale giudice, le  parti  esercitano  gli
          stessi diritti  e  facolta'  che  sarebbero  loro  spettati
          davanti al giudice originariamente competente. 
              6. Se la Corte  rigetta  o  dichiara  inammissibile  la
          richiesta  delle  parti  private  queste  con   la   stessa
          ordinanza possono essere condannate al pagamento  a  favore
          della cassa delle ammende di una  somma  da  1.000  euro  a
          5.000 euro. 
              6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni
          due anni con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in
          relazione   alla   variazione,   accertata    dall'Istituto
          nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai  e  impiegati,  verificatasi  nel
          biennio precedente.». 
          Comma 60: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 325 del  codice  di
          procedura penale, cosi' modificato dalla presente legge: 
              «Art. 325. (Ricorso per cassazione) 
              1. Contro le ordinanze emesse a  norma  degli  articoli
          322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e  il  suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate  e  quella  che  avrebbe  diritto   alla   loro
          restituzione possono proporre ricorso  per  cassazione  per
          violazione di legge. 
              2. Entro il termine previsto dell'articolo  324,  comma
          1, contro il decreto di sequestro emesso dal  giudice  puo'
          essere proposto direttamente  ricorso  per  cassazione.  La
          proposizione del ricorso rende inammissibile  la  richiesta
          di riesame. 
              3. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  311,
          commi 3, 4 e 5. 
              4.  Il  ricorso   non   sospende   l'esecuzione   della
          ordinanza.». 
          Comma 61 e 62: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 610 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 610. (Atti preliminari) 
              1. Il presidente della corte di cassazione,  se  rileva
          una causa di inammissibilita' dei ricorsi,  li  assegna  ad
          apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data
          per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da'
          comunicazione  del  deposito  degli  atti  e   della   data
          dell'udienza al procuratore generale ed  ai  difensori  nel
          termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
          della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
          contenuto dei motivi di ricorso.  Si  applica  il  comma  1
          dell'articolo    611.    Ove    non    venga     dichiarata
          l'inammissibilita', gli atti  sono  rimessi  al  presidente
          della corte. 
              1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede
          all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
          criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 
              2.  Il  presidente,  su   richiesta   del   procuratore
          generale, dei difensori delle parti  o  anche  di  ufficio,
          assegna il ricorso alle sezioni unite quando  le  questioni
          proposte sono  di  speciale  importanza  o  quando  occorre
          dirimere contrasti insorti tra le decisioni  delle  singole
          sezioni. 
              3. Il  presidente  della  corte,  se  si  tratta  delle
          sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa  la
          data per la trattazione del ricorso in udienza  pubblica  o
          in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
          dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi  previsti
          dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
          alla speditezza della decisione. 
              4. 
              5. Almeno trenta giorni prima della data  dell'udienza,
          la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale  e  ai
          difensori, indicando se il ricorso sara' deciso  a  seguito
          di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. 
              5-bis. Nei casi previsti dall'articolo  591,  comma  1,
          lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b),
          c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
          581, e d), la corte dichiara senza formalita' di  procedura
          l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo  la  corte
          dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la  sentenza
          di applicazione della  pena  su  richiesta  delle  parti  e
          contro  la  sentenza  pronunciata  a  norma   dell'articolo
          599-bis. Contro tale provvedimento e'  ammesso  il  ricorso
          straordinario a norma dell'articolo 625-bis.». 
          Comma 63: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 613 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 613. (Difensori) 
              1. L'atto di ricorso,  le  memorie  e  i  motivi  nuovi
          devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita',  da
          difensori  iscritti  nell'albo  speciale  della  corte   di
          cassazione. Davanti  alla  corte  medesima  le  parti  sono
          rappresentate dai difensori. 
              2. Per tutti gli atti che si compiono nel  procedimento
          davanti alla corte, il domicilio delle parti  e'  presso  i
          rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il
          difensore e' nominato per la  proposizione  del  ricorso  o
          successivamente; in mancanza  di  nomina  il  difensore  e'
          quello che ha  assistito  la  parte  nell'ultimo  giudizio,
          purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1. 
              3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia,  il
          presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97. 
              4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore  sono
          notificati anche all'imputato  che  non  sia  assistito  da
          difensore di fiducia. 
              5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili,  il
          presidente,  se  la  parte  ne  fa  richiesta,  nomina   un
          difensore  secondo  le  norme  sul   patrocinio   dei   non
          abbienti.». 
          Comma 64 e 65: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 616 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 616. (Spese e  sanzione  pecuniaria  in  caso  di
          rigetto o di inammissibilita' del ricorso) 
              1. Con il provvedimento che  dichiara  inammissibile  o
          rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto  e'
          condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il
          ricorso e' dichiarato inammissibile, la  parte  privata  e'
          inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento
          a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258
          a euro 2.065 che puo'  essere  aumentata  fino  al  triplo,
          tenuto conto della causa di inammissibilita'  del  ricorso.
          Nello stesso modo si puo' provvedere quando il  ricorso  e'
          rigettato. 
              1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni
          due anni con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  in
          relazione   alla   variazione,   accertata    dall'Istituto
          nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai  e  impiegati,  verificatasi  nel
          biennio precedente.». 
          Comma 66: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 618 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite) 
              1. Se una sezione della corte rileva che  la  questione
          di diritto sottoposta al suo esame ha dato  luogo,  o  puo'
          dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale,  su  richiesta
          delle parti o di ufficio, puo' con ordinanza  rimettere  il
          ricorso alle sezioni unite. 
              1-bis. Se  una  sezione  della  corte  ritiene  di  non
          condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni
          unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione
          del ricorso. 
              1-ter. Il principio di diritto  puo'  essere  enunciato
          dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso  e'
          dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.». 
          Comma 67: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 620 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 620. (Annullamento senza rinvio) 
              1. Oltre che nei casi  particolarmente  previsti  dalla
          legge, la corte pronuncia sentenza  di  annullamento  senza
          rinvio: 
              a) se il fatto non e' previsto dalla legge come  reato,
          se il reato e' estinto o  se  l'azione  penale  non  doveva
          essere iniziata o proseguita; 
              b) se il reato non appartiene  alla  giurisdizione  del
          giudice ordinario; 
              c) se il provvedimento impugnato contiene  disposizioni
          che eccedono i poteri  della  giurisdizione,  limitatamente
          alle medesime; 
              d)  se  la   decisione   impugnata   consiste   in   un
          provvedimento non consentito dalla legge; 
              e) se la  sentenza  e'  nulla  a  norma  e  nei  limiti
          dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente; 
              f) se la  sentenza  e'  nulla  a  norma  e  nei  limiti
          dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo; 
              g) se la condanna e' stata pronunciata  per  errore  di
          persona; 
              h)  se  vi  e'  contraddizione  fra   la   sentenza   o
          l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore  concernente  la
          stessa persona e il  medesimo  oggetto,  pronunciata  dallo
          stesso o da un altro giudice penale; 
              i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo  grado
          su materia per la quale non e' ammesso l'appello; 
              l) se la corte ritiene di poter decidere,  non  essendo
          necessari   ulteriori   accertamenti   di   fatto,   o   di
          rideterminare la pena  sulla  base  delle  statuizioni  del
          giudice di merito o di adottare i provvedimenti  necessari,
          e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.». 
          Comma 68: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 625-bis del  codice
          di procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  625-bis.  (Ricorso  straordinario   per   errore
          materiale o di fatto) 
              1. E' ammessa, a favore del  condannato,  la  richiesta
          per  la  correzione  dell'errore  materiale  o   di   fatto
          contenuto nei  provvedimenti  pronunciati  dalla  corte  di
          cassazione. 
              2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale  o
          dal  condannato,  con  ricorso  presentato  alla  corte  di
          cassazione  entro  centottanta  giorni  dal  deposito   del
          provvedimento. La presentazione del  ricorso  non  sospende
          gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di  eccezionale
          gravita',  la   corte   provvede,   con   ordinanza,   alla
          sospensione. 
              3. L'errore materiale di cui al  comma  1  puo'  essere
          rilevato dalla corte  di  cassazione,  d'ufficio,  in  ogni
          momento e senza formalita'. L'errore di fatto  puo'  essere
          rilevato  dalla  corte  di  cassazione,  d'ufficio,   entro
          novanta giorni dalla deliberazione. 
              4. Quando la richiesta e' proposta  fuori  dell'ipotesi
          prevista al comma 1 o, quando essa riguardi  la  correzione
          di un errore di fatto, fuori del termine previsto al  comma
          2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
          d'ufficio, ne dichiara  con  ordinanza  l'inammissibilita';
          altrimenti  procede  in  camera  di  consiglio,   a   norma
          dell'articolo 127 e, se accoglie  la  richiesta,  adotta  i
          provvedimenti necessari per correggere l'errore.». 
          Comma 69: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 608 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 608. (Ricorso del pubblico ministero) 
              1. Il procuratore generale presso la corte  di  appello
          puo' ricorrere  per  cassazione  contro  ogni  sentenza  di
          condanna o  di  proscioglimento  pronunciata  in  grado  di
          appello o inappellabile. 
              1-bis. Se il giudice di appello pronuncia  sentenza  di
          conferma di quella di pro-  scioglimento,  il  ricorso  per
          cassazione puo' essere proposto solo per i  motivi  di  cui
          alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606. 
              2. Il procuratore della Repubblica presso il  tribunale
          puo'  ricorrere  per  cassazione   contro   ogni   sentenza
          inappellabile,   di   condanna   o   di    proscioglimento,
          pronunciata dalla corte di  assise,  dal  tribunale  o  dal
          giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 
              3. 
              4. Il  procuratore  generale  e  il  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere  nei
          casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni  di
          legge.». 
          Comma 70: 
              - L'articolo 625-ter del codice  di  procedura  penale,
          abrogato dalla  presente  legge,  recava:  Rescissione  del
          giudicato. 
          Comma 72: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  86  del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              «Art.   86   (Relazioni   sull'amministrazione    della
          giustizia) 
              1. Entro il ventesimo giorno dalla data  di  inizio  di
          ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende
          comunicazioni  alle   Camere   sull'amministrazione   della
          giustizia nel precedente anno nonche' sugli  interventi  da
          adottare ai sensi dell'articolo 110  della  Costituzione  e
          sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in
          materia  di  giustizia  per  l'anno  in  corso.   Entro   i
          successivi  dieci  giorni,  sono  convocate  le   assemblee
          generali  della  Corte  di  cassazione  e  delle  corti  di
          appello, che si riuniscono, in forma  pubblica  e  solenne,
          con la partecipazione del Procuratore  generale  presso  la
          Corte di cassazione, dei  procuratori  generali  presso  le
          corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura,  per
          ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia
          da parte del primo Presidente della Corte di  cassazione  e
          dei presidenti di corte di appello. Possono  intervenire  i
          rappresentanti degli organi istituzionali,  il  Procuratore
          generale e i rappresentanti dell'avvocatura.». 
              - Per il testo  dell'articolo  599-bis  del  codice  di
          procedura penale, si vedano le note al comma 56.». 
          Comma 73: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 129 delle norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 129. (Informazioni sull'azione penale) 
              1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di  un
          impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
          ministero informa l'autorita' da cui  l'impiegato  dipende,
          dando  notizia  dell'imputazione.  Quando  si   tratta   di
          personale dipendente dai servizi per le informazioni  e  la
          sicurezza militare  o  democratica,  ne  da'  comunicazione
          anche  al  comitato   parlamentare   per   i   servizi   di
          informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 
              2. Quando l'azione penale e' esercitata  nei  confronti
          di un ecclesiastico o di un religioso del culto  cattolico,
          l'informazione e' inviata all'Ordinario della diocesi a cui
          appartiene l'imputato. 
              3. Quando esercita l'azione penale per un reato che  ha
          cagionato un danno  per  l'erario,  il  pubblico  ministero
          informa il procuratore generale presso la Corte dei  conti,
          dando notizia della imputazione. Quando  esercita  l'azione
          penale per i delitti di cui agli articoli  317,  318,  319,
          319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,
          346-bis, 353 e  353-bis  del  codice  penale,  il  pubblico
          ministero informa il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, dando notizia dell'imputazione. 
              3-bis. Il  pubblico  ministero  invia  la  informazione
          contenente la indicazione  delle  norme  di  legge  che  si
          assumono violate anche quando taluno dei soggetti  indicati
          nei commi 1 e 2 e' stato  arrestato  o  fermato  ovvero  si
          trova in stato di custodia cautelare. 
              3-ter. Quando esercita  l'azione  penale  per  i  reati
          previsti nel decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
          ovvero per i reati previsti dal codice penale  o  da  leggi
          speciali comportanti  un  pericolo  o  un  pregiudizio  per
          l'ambiente, il  pubblico  ministero  informa  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
          Regione nel cui territorio i fatti  si  sono  verificati  ,
          dando notizia dell'imputazione. Qualora i reati di  cui  al
          primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela
          della salute o alla sicurezza agroalimentare,  il  pubblico
          ministero informa anche il  Ministero  della  salute  o  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.
          Le sentenze e i provvedimenti definitori di  ciascun  grado
          di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura  della
          cancelleria del  giudice  che  ha  emesso  i  provvedimenti
          medesimi,  alle  amministrazioni  indicate  nei  primi  due
          periodi del presente comma. I  procedimenti  di  competenza
          delle amministrazioni di cui  ai  periodi  precedenti,  che
          abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
          ai quali procede l'autorita'  giudiziaria,  possono  essere
          avviati o proseguiti anche  in  pendenza  del  procedimento
          penale,  in  conformita'  alle  norme   vigenti.   Per   le
          infrazioni di maggiore gravita', sanzionate con  la  revoca
          di autorizzazioni o con la chiusura di impianti,  l'ufficio
          competente,   nei   casi   di   particolare    complessita'
          dell'accertamento dei fatti addebitati, puo' sospendere  il
          procedimento  amministrativo  fino  al  termine  di  quello
          penale,  salva  la  possibilita'  di   adottare   strumenti
          cautelari.». 
          Comma 74: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 132-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 132-bis.  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza  e
          trattazione dei processi) 
              1. Nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza  e  nella
          trattazione  dei  processi  e'  assicurata   la   priorita'
          assoluta: 
              a) ai processi relativi ai delitti di cui  all'articolo
          407, comma 2, lettera  a),  del  codice  e  ai  delitti  di
          criminalita' organizzata, anche terroristica; 
              a-bis) ai delitti previsti  dagli  articoli  572  e  da
          609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale; 
              b)  ai  processi  relativi  ai  delitti   commessi   in
          violazione delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in  materia
          di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione  non
          inferiore nel massimo a quattro anni; 
              c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per
          reato diverso da quello per cui si procede; 
              d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto
          ad arresto o a fermo di  indiziato  di  delitto,  ovvero  a
          misura  cautelare  personale,  anche  revocata  o  la   cui
          efficacia sia cessata; 
              e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva,  ai
          sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
              f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e
          con giudizio immediato. 
              f-bis) ai processi relativi  ai  delitti  di  cui  agli
          articoli 317, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321 e 322-bis
          del codice penale. 
              2. I  dirigenti  degli  uffici  giudicanti  adottano  i
          provvedimenti organizzativi  necessari  per  assicurare  la
          rapida definizione dei processi per i quali e' prevista  la
          trattazione prioritaria.». 
          Comma 75: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del  decreto
          legislativo 20  febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni  in
          materia  di  riorganizzazione  dell'ufficio  del   pubblico
          ministero, a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  d),
          della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art.   1.   (Attribuzioni   del   procuratore    della
          Repubblica) 
              1. Il  procuratore  della  Repubblica,  quale  preposto
          all'ufficio del pubblico ministero, e'  titolare  esclusivo
          dell'azione penale e la esercita nei  modi  e  nei  termini
          fissati dalla legge. 
              2.  Il  procuratore  della   Repubblica   assicura   il
          corretto,  puntuale  ed  uniforme   esercizio   dell'azione
          penale,   l'osservanza    delle    disposizioni    relative
          all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto  delle
          norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 
              3. Il procuratore della Repubblica puo' designare,  tra
          i procuratori aggiunti, il vicario, il  quale  esercita  le
          medesime funzioni del procuratore della Repubblica  per  il
          caso in cui sia assente o impedito  ovvero  l'incarico  sia
          rimasto vacante. 
              4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
          o piu' procuratori aggiunti ovvero  anche  ad  uno  o  piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo. 
              5. Nella  designazione  di  cui  al  comma  3  e  nella
          attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
          della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
          singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti  ed
          i magistrati dell'ufficio devono  attenersi  nell'esercizio
          delle funzioni vicarie o della delega. 
              6. Il procuratore della Repubblica determina: 
              a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; 
              b)  i  criteri  di  assegnazione  dei  procedimenti  ai
          procuratori aggiunti  e  ai  magistrati  del  suo  ufficio,
          individuando eventualmente settori di affari  da  assegnare
          ad  un  gruppo  di  magistrati  al  cui  coordinamento  sia
          preposto  un   procuratore   aggiunto   o   un   magistrato
          dell'ufficio; 
              c) le tipologie di reati per i quali  i  meccanismi  di
          assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 
              7.  I  provvedimenti  con  cui  il  procuratore   della
          Repubblica adotta o modifica i criteri di cui  al  comma  6
          devono  essere  trasmessi  al  Consiglio  superiore   della
          magistratura.». 
              «Art.  6.  (Attivita'  di  vigilanza  del   procuratore
          generale presso la corte di appello) 
              1. Il procuratore generale presso la corte di  appello,
          al fine di verificare il  corretto  ed  uniforme  esercizio
          dell'azione   penale,   l'osservanza   delle   disposizioni
          relative  all'iscrizione  delle  notizie  di  reato  ed  il
          rispetto  delle  norme  sul  giusto  processo,  nonche'  il
          puntuale  esercizio  da   parte   dei   procuratori   della
          Repubblica   dei   poteri   di   direzione,   controllo   e
          organizzazione  degli  uffici  ai  quali   sono   preposti,
          acquisisce dati e notizie dalle  procure  della  Repubblica
          del distretto ed invia al procuratore  generale  presso  la
          Corte di cassazione una relazione almeno annuale.». 
          Comma 77: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 146-bis del decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  146-bis.  (Partecipazione  al   dibattimento   a
          distanza) 
              1. La persona che si trova in stato di  detenzione  per
          taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma  3-bis,
          nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero  4),
          del   codice,   partecipa   a   distanza    alle    udienze
          dibattimentali dei processi nei quali  e'  imputata,  anche
          relativi a reati per i quali sia in liberta'.  Allo  stesso
          modo partecipa alle udienze penali e  alle  udienze  civili
          nelle quali deve essere esaminata quale testimone. 
              1-bis. La persona  ammessa  a  programmi  o  misure  di
          protezione, comprese quelle di tipo urgente o  provvisorio,
          partecipa  a  distanza  alle  udienze  dibattimentali   dei
          processi nei quali e' imputata. 
              1-ter.  Ad  esclusione  del  caso  in  cui  sono  state
          applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della  legge
          26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  il
          giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato,  anche  su
          istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle  persone
          indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo  qualora
          lo ritenga necessario. 
              1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e  1-bis,
          il  giudice  puo'  disporre   con   decreto   motivato   la
          partecipazione a distanza anche quando  sussistano  ragioni
          di sicurezza, qualora il dibattimento  sia  di  particolare
          complessita' e  sia  necessario  evitare  ritardi  nel  suo
          svolgimento,   ovvero   quando   si   deve   assumere    la
          testimonianza di persona a qualunque  titolo  in  stato  di
          detenzione presso un istituto penitenziario. 
              2. Il presidente del tribunale o della corte di  assise
          nella fase degli atti preliminari, oppure  il  giudice  nel
          corso del dibattimento, da'  comunicazione  alle  autorita'
          competenti  nonche'  alle  parti  e  ai   difensori   della
          partecipazione al dibattimento a distanza. 
              3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,  e'
          attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di  udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la contestuale, effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle
          persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita'  di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato nei confronti di piu' imputati che si  trovano,  a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri. 
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
              4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con  il
          collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,  il
          giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e  ai
          loro  difensori  di  intervenire  a  distanza   assumendosi
          l'onere dei costi del collegamento. 
              5. Il luogo dove l'imputato si collega in  audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza. 
              6. Un ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'articolo 136 del codice. 
              7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto  o
          ricognizione dell'imputato o  ad  altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.». 
          Comma 78: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 45-bis  del  citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 45-bis. (Partecipazione al procedimento in camera
          di consiglio a distanza) 
              1. La partecipazione  dell'imputato  o  del  condannato
          all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene
          a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo
          146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
              2.  La  partecipazione  a  distanza  e'  comunicata   o
          notificata  dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio
          unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del
          codice. 
              3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.». 
          Comma 79: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 134-bis del  citato
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 134-bis. (Partecipazione a distanza nel  giudizio
          abbreviato) 
              1. Nei casi previsti dall'articolo  146-bis,  commi  1,
          1-bis e 1-quater, la partecipazione dell'imputato avviene a
          distanza anche quando il giudizio abbreviato si  svolge  in
          pubblica udienza.». 
          Comma 80: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Procedimento applicativo) 
              1. Il tribunale provvede, con decreto  motivato,  entro
          trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza  la
          presenza  del  pubblico.  Il  presidente  dispone  che   il
          procedimento  si  svolga   in   pubblica   udienza   quando
          l'interessato ne faccia richiesta. 
              2.  Il  presidente   del   collegio   fissa   la   data
          dell'udienza e ne fa dare avviso  alle  parti,  alle  altre
          persone interessate e ai difensori. L'avviso e'  comunicato
          o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
          Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato  a
          quello di ufficio. 
              3. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e  del  pubblico   ministero.   Gli   altri
          destinatari  dell'avviso  sono  sentiti  se  compaiono.  Se
          l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto  fuori
          della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa   tempestiva
          richiesta,   deve   essere   sentito   prima   del   giorno
          dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove
          siano disponibili strumenti tecnici idonei,  il  presidente
          del collegio puo' disporre che  l'interessato  sia  sentito
          mediante collegamento audiovisivo  ai  sensi  dell'articolo
          146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p. 
              5. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento  dell'interessato  che  ha  chiesto  di  essere
          sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in
          luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 
              6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra  la  sua
          presenza  per  essere  interrogato,   il   presidente   del
          tribunale lo invita a comparire e, se  egli  non  ottempera
          all'invito, puo'  ordinare  l'accompagnamento  a  mezzo  di
          forza pubblica. 
              7. Le disposizioni dei commi 2,  4,  primo,  secondo  e
          terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'. 
              8.  Per  l'esame  dei   testimoni   si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale. 
              9. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          decreto,  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni contenute  nell'articolo  666  del  codice  di
          procedura penale. 
              10. Le comunicazioni di cui al presente titolo  possono
          essere effettuate con le  modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
          Comma 81: 
              - Si riporta il testo degli articoli 270-bis e  416-bis
          del codice penale: 
              «Art.   270-bis.   (Associazioni   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          democratico) 
              Chiunque promuove,  costituisce,  organizza,  dirige  o
          finanzia associazioni che si propongono  il  compimento  di
          atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
          dell'ordine democratico e'  punito  con  la  reclusione  da
          sette a quindici anni. 
              Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni. 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.». 
              «Art. 416-bis.  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere) 
              Chiunque fa parte di un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 74 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,   n.   309
          (Disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza): 
              «Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n.  162,  articoli  14,
          comma  1,  e  38,  comma  2)  Associazione  finalizzata  al
          traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 
              1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
          commettere piu' delitti tra quelli  previsti  dall'articolo
          70, commi 4, 6 e 10, escluse le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si  applicano
          il primo e il secondo comma dell'articolo  416  del  codice
          penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              7-bis. Nei confronti  del  condannato  e'  ordinata  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
          prodotto, salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca  di
          beni di cui il reo  ha  la  disponibilita'  per  un  valore
          corrispondente a tale profitto o prodotto. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975,  n.
          685, abrogato dall'articolo 38, comma  1,  della  legge  26
          giugno 1990, n. 162, il richiamo  si  intende  riferito  al
          presente articolo.». 
          Comma 84: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   15   della
          Costituzione: 
              «Art. 15. 
              La liberta' e la segretezza della corrispondenza  e  di
          ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 
              La loro limitazione puo'  avvenire  soltanto  per  atto
          motivato dell'Autorita'  giudiziaria  [Cost.  111]  con  le
          garanzie stabilite dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 4 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) - c) (omissis); 
              d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
          l'origine razziale ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,
          filosofiche o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
          l'adesione   a   partiti,   sindacati,   associazioni    od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 51, 266, 268, 348,
          380, 415-bis del codice di procedura penale: 
              «Art. 51. (Uffici del pubblico ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale) 
              1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
              a) nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
              b) nei giudizi di  impugnazione  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'articolo  371-bis,
          sono esercitate dai magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter,
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,  416-bis,
          416-ter e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  le  funzioni  indicate  nel  comma  1
          lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.». 
              «Art. 114  (Divieto  di  pubblicazione  di  atti  e  di
          immagini) 
              1. E' vietata la pubblicazione, anche  parziale  o  per
          riassunto, con il mezzo della stampa o con altro  mezzo  di
          diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del
          loro contenuto. 
              2. E' vietata la pubblicazione, anche  parziale,  degli
          atti non piu' coperti dal segreto  fino  a  che  non  siano
          concluse le indagini preliminari  ovvero  fino  al  termine
          dell'udienza preliminare. 
              3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita  la
          pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
          il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
          primo  grado,  e  di  quelli  del  fascicolo  del  pubblico
          ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
          di appello. E' sempre  consentita  la  pubblicazione  degli
          atti utilizzati per le contestazioni. 
              4. E' vietata la pubblicazione, anche  parziale,  degli
          atti del dibattimento celebrato a  porte  chiuse  nei  casi
          previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2.  In  tali  casi  il
          giudice, sentite le parti,  puo'  disporre  il  divieto  di
          pubblicazione anche  degli  atti  o  di  parte  degli  atti
          utilizzati   per   le   contestazioni.   Il   divieto    di
          pubblicazione  cessa  comunque  quando  sono  trascorsi   i
          termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
          e' trascorso  il  termine  di  dieci  anni  dalla  sentenza
          irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro
          di grazia e giustizia. 
              5. Se non  si  procede  al  dibattimento,  il  giudice,
          sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
          di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di  essi
          puo' offendere il buon costume o comportare  la  diffusione
          di notizie sulle quali la legge prescrive di  mantenere  il
          segreto   nell'interesse   dello   Stato   ovvero   causare
          pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o  delle  parti
          private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 4. 
              6. E' vietata  la  pubblicazione  delle  generalita'  e
          dell'immagine dei minorenni  testimoni,  persone  offese  o
          danneggiati dal reato  fino  a  quando  non  sono  divenuti
          maggiorenni.  E'  altresi'  vietata  la  pubblicazione   di
          elementi che anche indirettamente possano comunque  portare
          alla identificazione dei suddetti minorenni.  Il  tribunale
          per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne,  o
          il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire
          la pubblicazione. 
              6-bis. E' vietata  la  pubblicazione  dell'immagine  di
          persona privata della liberta' personale ripresa mentre  la
          stessa si trova sottoposta  all'uso  di  manette  ai  polsi
          ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo  che  la
          persona vi consenta. 
              7. E' sempre consentita la pubblicazione del  contenuto
          di atti non coperti dal segreto.». 
              «Art. 266. (Limiti di ammissibilita') 
              1. L'intercettazione di conversazioni  o  comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: 
              a) delitti non colposi per i quali e' prevista la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
              b) delitti contro la  pubblica  amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
              c)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
              d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
              e) delitti di contrabbando; 
              f)  reati  di  ingiuria,   minaccia,   usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
              f-bis) delitti previsti  dall'articolo  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del  medesimo
          codice, nonche' dall'art. 609-undecies; 
              f-ter) delitti previsti dagli articoli 444,  473,  474,
          515, 516 e 517-quater del codice penale; 
              f-quater) delitto previsto  dall'articolo  612-bis  del
          codice penale. 
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni  tra  presenti.  Tuttavia,   qualora   queste
          avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del  codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa.». 
              «Art. 268. (Esecuzione delle operazioni) 
              1. Le  comunicazioni  intercettate  sono  registrate  e
          delle operazioni e' redatto verbale. 
              2. Nel verbale e' trascritto, anche  sommariamente,  il
          contenuto delle comunicazioni intercettate. 
              3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
          per mezzo degli impianti  installati  nella  procura  della
          Repubblica.  Tuttavia,  quando  tali   impianti   risultano
          insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
          urgenza,  il  pubblico   ministero   puo'   disporre,   con
          provvedimento  motivato,  il  compimento  delle  operazioni
          mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione  alla
          polizia giudiziaria. 
              3-bis.  Quando  si   procede   a   intercettazione   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero puo' disporre che le  operazioni  siano  compiute
          anche mediante impianti appartenenti a privati. 
              4. I verbali e  le  registrazioni  sono  immediatamente
          trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni  dalla
          conclusione  delle  operazioni,  essi  sono  depositati  in
          segreteria  insieme  ai   decreti   che   hanno   disposto,
          autorizzato,  convalidato  o  prorogato  l'intercettazione,
          rimanendovi per il tempo fissato  dal  pubblico  ministero,
          salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 
              5. Se dal deposito puo' derivare un  grave  pregiudizio
          per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
          a  ritardarlo  non  oltre  la   chiusura   delle   indagini
          preliminari. 
              6. Ai difensori  delle  parti  e'  immediatamente  dato
          avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4  e
          5, hanno facolta' di esaminare  gli  atti  e  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche.   Scaduto   il
          termine,   il   giudice   dispone   l'acquisizione    delle
          conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche  o
          telematiche  indicati  dalle  parti,   che   non   appaiano
          manifestamente irrilevanti,  procedendo  anche  di  ufficio
          allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di  cui  e'
          vietata  l'utilizzazione.  Il  pubblico   ministero   e   i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima. 
              7. Il giudice dispone la trascrizione  integrale  delle
          registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
          informazioni  contenute   nei   flussi   di   comunicazioni
          informatiche o  telematiche  da  acquisire,  osservando  le
          forme, i modi e le  garanzie  previsti  per  l'espletamento
          delle perizie. Le trascrizioni o le  stampe  sono  inserite
          nel fascicolo per il dibattimento. 
              8.   I   difensori   possono   estrarre   copia   delle
          trascrizioni  e  fare  eseguire  la   trasposizione   della
          registrazione   su   nastro   magnetico.   In    caso    di
          intercettazione di flussi di comunicazioni  informatiche  o
          telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo
          supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
          prevista dal comma 7.». 
              «Art. 348. (Assicurazione delle fonti di prova) 
              1.  Anche  successivamente  alla  comunicazione   della
          notizia  di  reato,  la  polizia  giudiziaria  continua   a
          svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo
          in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del  fatto
          e alla individuazione del colpevole. 
              2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: 
              a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al
          reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato  dei
          luoghi; 
              b) alla ricerca delle persone in grado di  riferire  su
          circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; 
              c) al compimento degli  atti  indicati  negli  articoli
          seguenti. 
              3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia
          giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati
          a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico
          ministero  ed  inoltre  svolge   di   propria   iniziativa,
          informandone prontamente il pubblico  ministero,  tutte  le
          altre attivita' di indagine per accertare  i  reati  ovvero
          richieste da elementi successivamente emersi e assicura  le
          nuove fonti di prova. 
              4.  La  polizia   giudiziaria,   quando,   di   propria
          iniziativa o a seguito di delega  del  pubblico  ministero,
          compie  atti  od  operazioni  che   richiedono   specifiche
          competenze tecniche, puo' avvalersi di  persone  idonee  le
          quali non possono rifiutare la propria opera. 
              Art. 380. (Arresto obbligatorio in flagranza) 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
              d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
          del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,  secondo  comma,
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625 , primo comma, numeri 2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
          1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
              m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
              m-ter)    delitti     di     promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
              m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
          dall'articolo 589-bis, secondo e terzo  comma,  del  codice
          penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». 
              «Art 415-bis  (Avviso  all'indagato  della  conclusione
          delle indagini preliminari) 
              1. Prima della scadenza del termine previsto dal  comma
          2  dell'articolo  405,  anche  se  prorogato,  il  pubblico
          ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione
          ai sensi degli articoli  408  e  411,  fa  notificare  alla
          persona sottoposta alle indagini e  al  difensore  nonche',
          quando si procede per i reati di cui agli  articoli  572  e
          612-bis del codice penale, anche al difensore della persona
          offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso
          della conclusione delle indagini preliminari. 
              2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto
          per il quale si  procede,  delle  norme  di  legge  che  si
          assumono violate, della data e del  luogo  del  fatto,  con
          l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
          espletate e' depositata presso la segreteria  del  pubblico
          ministero  e  che  l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
          facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
              3.  L'avviso  contiene  altresi'   l'avvertimento   che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 
              4.  Quando  il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle
          richieste dell'indagato,  dispone  nuove  indagini,  queste
          devono  essere   compiute   entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione  della  richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e  per
          non piu' di sessanta giorni. 
              5.   Le   dichiarazioni    rilasciate    dall'indagato,
          l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti  di  indagine
          del pubblico ministero, previsti dai  commi  3  e  4,  sono
          utilizzabili se compiuti entro  il  termine  stabilito  dal
          comma 4, ancorche' sia decorso il termine  stabilito  dalla
          legge o prorogato dal giudice per  l'esercizio  dell'azione
          penale o per la richiesta di archiviazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  614  del  codice
          penale: 
              «Art. 614. (Violazione di domicilio) 
              Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui,  o  in  un
          altro luogo di privata  dimora,  o  nelle  appartenenze  di
          essi, contro la volonta' espressa o tacita  di  chi  ha  il
          diritto    di    escluderlo,    ovvero    vi    s'introduce
          clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione
          da sei mesi a tre anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi si  trattiene  nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
              La  pena  e'  da  uno  a  cinque  anni,  e  si  procede
          d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose,
          o alle persone,  ovvero  se  il  colpevole  e'  palesemente
          armato.». 
          Comma 85: 
              - Si riporta il testo degli articoli 41-bis,  47  e  50
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
              «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza) 
              1. In casi eccezionali di  rivolta  o  di  altre  gravi
          situazioni di emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha
          facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte
          di esso l'applicazione delle normali regole di  trattamento
          dei detenuti e degli internati. La sospensione deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'articolo  4-bis  o  comunque
          per un delitto che sia  stato  commesso  avvalendosi  delle
          condizioni o al fine di agevolare  l'associazione  di  tipo
          mafioso, in relazione ai quali vi siano  elementi  tali  da
          far   ritenere   la   sussistenza   di   collegamenti   con
          un'associazione   criminale,   terroristica   o   eversiva,
          l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
          previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
          contrasto con le esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La
          sospensione  comporta  le  restrizioni  necessarie  per  il
          soddisfacimento delle predette esigenze e  per  impedire  i
          collegamenti  con  l'associazione   di   cui   al   periodo
          precedente. In caso di unificazione di pene  concorrenti  o
          di concorrenza di piu' titoli  di  custodia  cautelare,  la
          sospensione puo' essere disposta  anche  quando  sia  stata
          espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa  ai
          delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli  organi
          di polizia centrali e quelli specializzati  nell'azione  di
          contrasto alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o
          eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze.   Il
          provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  e'
          prorogabile nelle  stesse  forme  per  successivi  periodi,
          ciascuno pari a due anni. La  proroga  e'  disposta  quando
          risulta che la  capacita'  di  mantenere  collegamenti  con
          l'associazione criminale, terroristica o  eversiva  non  e'
          venuta meno, tenuto conto anche  del  profilo  criminale  e
          della   posizione   rivestita   dal   soggetto   in    seno
          all'associazione,   della   perdurante   operativita'   del
          sodalizio  criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove
          incriminazioni non precedentemente  valutate,  degli  esiti
          del trattamento penitenziario e  del  tenore  di  vita  dei
          familiari del sottoposto. Il mero  decorso  del  tempo  non
          costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
          la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
          o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede: 
              a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
          esterna, con riguardo  principalmente  alla  necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
              b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno  al
          mese da svolgersi ad intervalli di  tempo  regolari  ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente   ai   sensi   del   medesimo   secondo    comma
          dell'articolo  11;  solo  per  coloro  che  non  effettuano
          colloqui  puo'  essere   autorizzato,   con   provvedimento
          motivato  del  direttore  dell'istituto  ovvero,  per   gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
          primi sei mesi di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
          mensile con i familiari e conviventi della  durata  massima
          di dieci minuti sottoposto, comunque,  a  registrazione.  I
          colloqui sono  comunque  videoregistrati.  Le  disposizioni
          della presente lettera non si applicano ai colloqui  con  i
          difensori con  i  quali  potra'  effettuarsi,  fino  ad  un
          massimo di tre volte alla settimana, una  telefonata  o  un
          colloquio della stessa durata  di  quelli  previsti  con  i
          familiari; 
              c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
          che possono essere ricevuti dall'esterno; 
              d) l'esclusione dalle  rappresentanze  dei  detenuti  e
          degli internati; 
              e)  la  sottoposizione  a  visto   di   censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
              f) la limitazione della permanenza all'aperto, che  non
          puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,  ad
          una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando
          il limite minimo di cui al primo  comma  dell'articolo  10.
          Saranno inoltre adottate  tutte  le  necessarie  misure  di
          sicurezza,  anche   attraverso   accorgimenti   di   natura
          logistica sui locali di detenzione, volte a  garantire  che
          sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
          detenuti  appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita',
          scambiare oggetti e cuocere cibi. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Il
          procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   il
          procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore  generale
          presso la corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il
          difensore possono proporre, entro dieci  giorni  dalla  sua
          comunicazione, ricorso per cassazione  avverso  l'ordinanza
          del tribunale per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del  provvedimento  ed  e'  trasmesso
          senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
          accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda  disporre
          un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,  tenendo
          conto  della  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza,
          evidenziare elementi  nuovi  o  non  valutati  in  sede  di
          reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 146-bis  delle  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». 
              «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale) 
              1. Se la pena detentiva inflitta non supera  tre  anni,
          il condannato puo'  essere  affidato  al  servizio  sociale
          fuori dell'istituto per un periodo uguale  a  quello  della
          pena da scontare. 
              2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla   base   dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui si puo' ritenere che  il  provvedimento  stesso,  anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla rieducazione del reo e  assicuri  la  prevenzione  del
          pericolo che egli commetta altri reati. 
              3. L'affidamento in  prova  al  servizio  sociale  puo'
          essere  disposto  senza   procedere   all'osservazione   in
          istituto quando il  condannato,  dopo  la  commissione  del
          reato, ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio di cui al comma 2. 
              3-bis. L'affidamento in prova  puo',  altresi',  essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2. 
              4.  L'istanza  di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
              5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in  cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
              6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
              7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato ed adempia puntualmente agli obblighi  di  assistenza
          familiare. 
              8. Nel corso dell'affidamento le  prescrizioni  possono
          essere  modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza.   Le
          deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,  nei
          casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna,  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          magistrato di sorveglianza e ne riferisce  nella  relazione
          di cui al comma 10. 
              9.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita. 
              10. Il servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              11. L'affidamento e' revocato qualora il  comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate, appaia incompatibile  con  la  prosecuzione  della
          prova. 
              12. L'esito positivo del periodo di prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale.  Il  tribunale
          di  sorveglianza,  qualora  l'interessato   si   trovi   in
          disagiate condizioni economiche,  puo'  dichiarare  estinta
          anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
              12-bis. All'affidato in prova al servizio  sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma  8,  e
          69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3.». 
              «Art. 50 (Ammissione alla semiliberta') 
              1. Possono essere espiate in regime di semiliberta'  la
          pena dell'arresto e la pena della reclusione non  superiore
          a sei mesi, se il condannato non e' affidato  in  prova  al
          servizio sociale. 
              2. Fuori dei casi previsti dal comma 1,  il  condannato
          puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
          l'espiazione di almeno  meta'  della  pena  ovvero,  se  si
          tratta di condannato per taluno dei  delitti  indicati  nei
          commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis,  di  almeno  due
          terzi di essa. L'internato puo'  esservi  ammesso  in  ogni
          tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
          i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale, il condannato  per  un  reato  diverso  da  quelli
          indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
          regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
          della pena. 
              3. Per il computo della durata delle pene non si  tiene
          conto  della  pena  pecuniaria  inflitta  congiuntamente  a
          quella detentiva. 
              4. L'ammissione al regime di semiliberta'  e'  disposta
          in  relazione  ai  progressi   compiuti   nel   corso   del
          trattamento, quando vi sono le condizioni per  un  graduale
          reinserimento del soggetto nella societa'. 
              5. Il condannato all'ergastolo puo' essere  ammesso  al
          regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
          di pena. 
              6. Nei casi previsti dal comma 1, se il  condannato  ha
          dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella  vita
          sociale, la  semiliberta'  puo'  essere  altresi'  disposta
          successivamente all'inizio dell'esecuzione della  pena.  Si
          applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile. 
              7.  Se  l'ammissione  alla  semiliberta'  riguarda  una
          detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a  tre  anni,
          essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
          di cui  all'ultimo  comma  dell'art.  92  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.». 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  1999,  n.  230
          (Riordino   della   medicina   penitenziaria,    a    norma
          dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n.  419),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          165 del 16 luglio 1999, S.O. 
          Comma 88: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)): 
              «Art. 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili) 
              1. Sono spese ripetibili: 
              a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di
          trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; 
              b) le spese relative alle trasferte per  il  compimento
          di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; 
              c) le spese e le indennita' per i testimoni; 
              d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e
          le spese per l'adempimento  dell'incarico  degli  ausiliari
          del  magistrato  ad  esclusione  degli  interpreti  e   dei
          traduttori nominati nei  casi  previsti  dall'articolo  143
          codice di procedura penale; 
              e) le indennita' di custodia; 
              f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti  del
          magistrato; 
              g) le spese per la demolizione di opere  abusive  e  la
          riduzione in pristino dei luoghi; 
              h) le spese straordinarie; 
              i) le spese di mantenimento dei detenuti. 
              i-bis) le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
          259, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
          medesime. 
              2. Sono spese non ripetibili: 
              a) le indennita' dei magistrati  onorari,  dei  giudici
          popolari nei collegi di assise e degli esperti; 
              b) le spese  relative  alle  trasferte  dei  magistrati
          professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto
          in luogo diverso da quello di normale convocazione. 
              3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del  codice
          di procedura penale, non sono ripetibili le  spese  per  le
          rogatorie dall'estero  e  per  le  estradizioni  da  e  per
          l'estero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259,   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 96 (Prestazioni obbligatorie) 
              1. Le prestazioni a  fini  di  giustizia  effettuate  a
          fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
          parte   delle   competenti   autorita'   giudiziarie   sono
          obbligatorie per gli operatori; i  tempi  ed  i  modi  sono
          concordati con le predette autorita' fino  all'approvazione
          del decreto di cui al comma 2. 
              2. Ai fini dell'adozione del canone  annuo  forfettario
          per le prestazioni obbligatorie di  cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro della giustizia e del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
          dicembre 2017,  e'  attuata  la  revisione  delle  voci  di
          listino di cui al decreto del Ministro delle  comunicazioni
          26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.104
          del 7 maggio 2001. Il decreto: 
              a) disciplina le tipologie di prestazioni  obbligatorie
          e ne determina le tariffe,  tenendo  conto  dell'evoluzione
          dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio
          di spesa di almeno il 50 per cento  rispetto  alle  tariffe
          praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per  tutti
          i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da  ogni
          identita' di rete; 
              b)  individua  i  soggetti  tenuti   alle   prestazioni
          obbligatorie di intercettazione, anche tra i  fornitori  di
          servizi, le cui infrastrutture  consentono  l'accesso  alla
          rete  o  la  distribuzione  dei  contenuti  informativi   o
          comunicativi, e coloro che a  qualunque  titolo  forniscono
          servizi di comunicazione elettronica o applicazioni,  anche
          se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto  non
          proprie; 
              c) definisce gli  obblighi  dei  soggetti  tenuti  alle
          prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle
          stesse, tra  cui  l'osservanza  di  procedure  informatiche
          omogenee nella trasmissione e gestione delle  comunicazioni
          di natura amministrativa,  anche  con  riguardo  alle  fasi
          preliminari al pagamento delle medesime prestazioni. 
              3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
          decreto di cui al comma 2, si applica l'articolo 32,  commi
          2, 3, 4, 5 e 6. 
              4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 il
          rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e'
          effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni
          a fini di giustizia diverse  da  quelle  di  cui  al  primo
          periodo continua ad  applicarsi  il  listino  adottato  con
          decreto del Ministro  delle  comunicazioni  del  26  aprile
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 104 del 7 maggio 2001. 
              5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui  al
          comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
          le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
          fornitura e l'interoperabilita' delle  prestazioni  stesse.
          Il Ministero puo'  intervenire  se  necessario  di  propria
          iniziativa  ovvero,  in  mancanza  di   accordo   tra   gli
          operatori, su richiesta di uno di essi.». 
          Comma 91: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si  veda
          nelle note al comma 88. 
          Comma 94: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «1 - (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3 - 14 (Omissis).». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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