Legge Ordinaria n. 105 del 03/07/2017 G.U. n.157 del 07 luglio 2017
Senatori LO MORO ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (3891)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 338 del codice penale 
 
  1. All'articolo 338 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  primo   comma,   dopo   le   parole:   «Corpo   politico,
amministrativo o  giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai
singoli componenti» e dopo la parola:  «collegio»  sono  inserite  le
seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per  ottenere,
ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi
provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso»; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico,  amministrativo
o  giudiziario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  ai  suoi  singoli
componenti». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 338 (Violenza o minaccia ad  un  Corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
          - Chiunque usa violenza o minaccia ad  un  Corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario, ai singoli  componenti  o  ad
          una rappresentanza di esso  o  ad  una  qualsiasi  pubblica
          autorita'  costituita  in  collegio  o  ai   suoi   singoli
          componenti, per impedirne,  in  tutto  o  in  parte,  anche
          temporaneamente, o per turbarne  comunque  l'attivita',  e'
          punito con la reclusione da uno a sette anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi  commette  il  fatto  per
          ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
          un qualsiasi provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a
          causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. 
              Alla stessa pena soggiace chi  commette  il  fatto  per
          influire sulle  deliberazioni  collegiali  di  imprese  che
          esercitano  servizi  pubblici  o  di  pubblica  necessita',
          qualora   tali   deliberazioni    abbiano    per    oggetto
          l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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