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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale,
concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico
ufficiale alla tortura
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice
penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi,
ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta'
personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza,
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di
minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a
dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della
persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le
pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale
conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e'
dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere
tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro
incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di
tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e'
accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.