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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga all'articolo 1416 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
relativo alla presentazione di proposte di onorificenze al valor
militare, in occasione del settantesimo anniversario della
Liberazione d'Italia e' concessa la medaglia d'oro al valor militare
per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare alleata,
composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera,
inquadrata nell'Esercito britannico, che opero' durante la seconda
guerra mondiale e offri' un notevole contributo alla liberazione
della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti.
2. Il conferimento della medaglia d'oro al valor militare di cui al
comma 1 e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 1415 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
- Il testo dell'art. 1415 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente:
«Art. 1415 (Atto di conferimento). - 1. Il conferimento
delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto
del Presidente della Repubblica.
2. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo',
in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere
delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai
comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in
tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con
decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor
militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati
su proposta del Ministro della difesa o del Ministro
dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo
della Guardia di finanza».