Legge Ordinaria n. 114 del 18/07/2017 G.U. n.171 del 24 luglio 2017
QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri: Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica (3187)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1.  In  deroga  all'articolo  1416  del   codice   dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
relativo alla presentazione di  proposte  di  onorificenze  al  valor
militare,  in   occasione   del   settantesimo   anniversario   della
Liberazione d'Italia e' concessa la medaglia d'oro al valor  militare
per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare  alleata,
composta  da  volontari  di  cittadinanza   italiana   o   straniera,
inquadrata nell'Esercito britannico, che opero'  durante  la  seconda
guerra mondiale e offri'  un  notevole  contributo  alla  liberazione
della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti. 
  2. Il conferimento della medaglia d'oro al valor militare di cui al
comma 1 e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 1415 del codice di cui al decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 18 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. 
              -  Il  testo  dell'art.   1415   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il seguente: 
              «Art. 1415 (Atto di conferimento). - 1. Il conferimento
          delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto
          del Presidente della Repubblica. 
              2. La potesta' di conferire le dette decorazioni  puo',
          in tempo di guerra o di grave crisi internazionale,  essere
          delegata agli  alti  comandi  militari,  non  inferiori  ai
          comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche  in
          tale caso,  il  conferimento  deve  essere  sanzionato  con
          decreto del Presidente della Repubblica. 
              3. I decreti di conferimento di  decorazioni  al  valor
          militare quando non sono emessi motu proprio, sono  emanati
          su proposta  del  Ministro  della  difesa  o  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo
          della Guardia di finanza». 

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