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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere
ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza.
2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le
condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione
obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le
proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe
di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della
correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonche'
dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo, se
persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante
consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio
informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono
tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di
assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta,
ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale
contraente».
3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari
di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso
inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di
cui all'articolo 314».
4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono
sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro
quindicimila».
5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma
1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1. Gli
intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di
assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo
sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono
mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono
l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione
mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e
senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire
l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che
agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e
motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita'
attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo
136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a
condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo
stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese
che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e'
affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno una
delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi,
le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato
dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i
soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese
dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati
"scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi,
individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a
garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione
dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la
conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita'
nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo
del premio, per la determinazione da parte delle imprese di
assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di
assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a
fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o
piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di
preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del
contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui
al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo
della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e
di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di
sinistrosita' e con premio medio piu' elevato. Tale lista e'
aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei
premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi del
comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a piu' bassa
sinistrosita' ad assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione da
parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da
applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che
non abbiano provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o
principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di
cui al comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei
sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto
aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma 4, che
non possano sussistere differenziali di premio che non siano
giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti
che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo
significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del
comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in
valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza
altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica
ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al
fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di
assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entita' degli
sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in
via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da
parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano
effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e
di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui
al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita' finalizzati
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al
comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei
premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito.
11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei
criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto di cui
ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta
l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la
riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al
contratto in essere.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di
installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e
portabilita' sono a carico dell'impresa. La titolarita' delle
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui
al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto stipulato con
un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di
stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse
parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal
contratto di assicurazione».
7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto
dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle
province a maggiore tasso di sinistrosita', di cui all'articolo
132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di ottenere
l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del
veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la
documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni
effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria».
10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita'
dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative
del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le
soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per
l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo
148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9
del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente
riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero
dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di
pubblicita'.
11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo
rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui
l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di veicoli in suo
possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida
esclusiva.
12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in
diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta
variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in
valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore
applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della
stipulazione o di rinnovo,».
13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di
differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito
interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra
l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che
ostacolino la mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto
che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito,
le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche
caratteristiche di rischio».
14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non puo' assegnare al
contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella
risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo' discriminare
in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula
il nuovo contratto»;
b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito
e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno
esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera
b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui
all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla
classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere
inferiori a quelli altrimenti applicati».
15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento
dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di
assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa
di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione
deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di
eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di
polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei
testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti
comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva
identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento
della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,
anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine,
possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu' di
tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli
ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati
a testimoniare».
16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai
sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella
banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei
dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige
apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine
della definizione della significativita' degli sconti di cui
all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente
articolo.
17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei
sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul
sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica comprese tra
dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri
di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti
principi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della
percentuale di invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in
modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale
assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente
dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse
legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da
lesione all'integrita' fisica, la quota corrispondente al danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere
da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la
personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di
cui al comma 2, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi
del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno
conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono
aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT».
18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente
articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica.
19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). -
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita',
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a
motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto
percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con
riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al
comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a),
per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e
di altri dispositivi elettronici). - 1. Quando uno dei veicoli
coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo
elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali
stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e
fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia'
in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti
civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze
sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter,
comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa
assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i
meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati
identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di
assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del
veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla
base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese
di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi
elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi
connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di
sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di
assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a
installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o
del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite
dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato
in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,
nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di
cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di
rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera
continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima
finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o
comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso
di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte
dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter
non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato
che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla
restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali».
21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Ai fini di
prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di
assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico
integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti
coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di
anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora
altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano
emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza
del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere, entro
i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita'
di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Nei predetti
casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile
solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa
o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di
sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato
di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo
146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo
dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi,
effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il
luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di
cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce
atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che
al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base
alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis,
lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai
sensi dell'articolo 193».
24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). - 1.
In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese
di riparazione dei veicoli danneggiati e' versata previa
presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione
abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha
eseguito le riparazioni».
25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle
assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori».
26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo
precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattivita' della
copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita' della
copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica,
altresi', alle polizze assicurative in corso di validita' alla data
di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a
richiesta del contraente e ferma la liberta' contrattuale, le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al
richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono abrogati.
28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari
a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per
sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
danneggiati»;
b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a
comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri
gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo 286,
nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi
dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita'
stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo
adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di
libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e
abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore nel territorio della Repubblica»;
c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del
contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio
imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di
fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo
del quindici per cento del premio imponibile»;
d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). - 1. L'omissione,
l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di
cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata
con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo
326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla
scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata
semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e'
punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro centomila».
29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il
limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del
criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso
non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva
delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei
rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato;
c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,»
sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il
casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della
giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria,
limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il
codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facolta' di
consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine
di accertare la veridicita' delle informazioni fornite dal
contraente».
32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo'
richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele
presentate all'autorita' giudiziaria per frode assicurativa o per
reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per
attivita' di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio
informatico integrato.».
33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con
speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei
contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il
risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicita'
e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella
relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' dato conto specificamente
dell'esito dell'attivita' svolta.
34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa
di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono,
l'entita' della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita' che
ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica
altresi', entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al
Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro
pubblicazione nei rispettivi siti internet.
35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34
comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione
dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati
alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della strada».
37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al
consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri
nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima
di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza
di tale indicazione il conferimento e' totale»;
b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni
pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente,
consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e
che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente,
in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti
di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono
innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo
di dieci anni»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente
fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo
periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le
previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e'
previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia
in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a
titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche
complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo
20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive
modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e
previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di
consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito
nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale,
finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme
pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' dei
fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche
nazionali e internazionali, con particolare riferimento
all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare,
nonche' dei responsabili delle principali funzioni;
b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in
funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,
dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate,
delle categorie dei lavoratori interessati nonche' dei regimi
gestionali;
c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad
aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di
gestione e i rischi;
d) individuazione di forme di informazione mirata
all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei
cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla
corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le
amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad
altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi
reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per
dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque
rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione
dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonche'
comunicate, in via generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di
ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto contraente che
intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche' in caso
di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata
attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al
momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso,
gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche devono consentire la possibilita' per consumatori e
utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita'
telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti
televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte
promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di
beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso
di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui
al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi
devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla
durata residua della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di
telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da
terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia
e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per il
consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da
parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso
espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e al comma 3-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole:
«eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono
sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di
recesso anticipato dal contratto».
43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
44. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di
numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si
provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei
soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44.
46. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra
operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di
SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da
utenti gia' clienti di un operatore, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via
indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico
dell'identita' digitale previsto dall'articolo 64 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la
richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le
operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti
digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito
telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei
servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per
l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni
culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative
di settore, possono essere applicate le stesse modalita' previste
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che
intende usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 47 e'
messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di
acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto
residua a seguito dell'operazione medesima.
49. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza
scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito
telefonico.
50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono
disciplinati le modalita' e i requisiti di accesso e fruizione del
servizio di cui al comma 49.
51. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione
liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili
ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a
52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al fine di dare
attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea
per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
55. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso
numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio
solo dalla risposta dell'operatore.
56. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato,
distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti
o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle
imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle
quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo' in alcun
modo formare oggetto di cessione».
57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei
proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo
4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi
riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di
comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche'
per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta
previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve
essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con
riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla continuita', alla
disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in
esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10
settembre 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato a decorrere dal 10
settembre 2017.
58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'autorita' nazionale di regolamentazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive
modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici
requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali
relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo,
del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal
comma 57 del presente articolo; con la stessa modalita' l'Autorita'
determina i requisiti relativi all'affidabilita', alla
professionalita' e all'onorabilita' di coloro che richiedono la
licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1°
luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni, e' soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1°
luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla
medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di
salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in
bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo
non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia
elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte e
la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la
realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per
la raccolta e pubblicazione in modalita' open data delle offerte
vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e
gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese
connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non
superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a
trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.
Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con
funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori
di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del
comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non
domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli
operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non
percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul
mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di
fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze
domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le
utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a
prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in
bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a
200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono
contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le
proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia
elettrica devono indicare la composizione media della fonte
energetica utilizzata per la fornitura e la quantita' di gas serra
emessi per chilowattora (kWh).
63. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalita' per ottemperare agli obblighi
di cui al comma 62, stabilendo l'insieme di informazioni minime,
almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e
di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori
devono rispettare al fine di garantire la confrontabilita' delle
offerte e la loro omogeneita'.
64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma
61, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
stabilisce altresi' le modalita' di copertura dei costi sostenuti,
utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi
delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e
del gas, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee guida per promuovere le offerte
commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di
acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilita', alla
trasparenza e alla pubblicita' delle offerte, nonche' alla
realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare
l'aggregazione dei piccoli consumatori.
66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto
relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio
dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
a) l'operativita' del portale informatico di cui al comma 61;
b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle
tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3,
paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle
tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto
dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva
2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata
direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93;
d) l'operativita' del Sistema informatico integrato, come gestore
della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il
rispetto delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand
unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3,
della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3,
della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico,
nonche' l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a
tutela dei consumatori.
67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66,
sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, da' conto del
raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli
indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 66
l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al
dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica,
il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi
alla data di cui al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo
raggiungimento.
68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le
misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina
transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l'ingresso
consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che
assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia
elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata
informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento
delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le
modalita' definite con provvedimento dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Al fine di semplificare le modalita' di cambio di fornitore da
parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro».
71. Qualora uno o piu' degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70
siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato
di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne
da' tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
72. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in
merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di
svolgimento dei servizi, nonche' il trattamento efficace dei reclami
e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di
regolazione e controllo da parte della medesima Autorita', a
beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori,
anche avvalendosi della societa' Acquirente unico Spa.
73. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
stabilisce le modalita' con cui lo Sportello per il consumatore
gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle
attivita' ad esso affidate dall'Autorita' medesima, alle informazioni
e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
74. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalita' affinche'
le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema
di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno,
l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola
utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia
tecnicamente possibile.
75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno
ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso
i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di
salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per
il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalita' di
erogazione dei benefici economici individuali anche alternative
rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una
corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le
forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula
l'entita' degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei
benefici di cui al medesimo comma 75.
78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o
interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilita' dei
dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Autorita' stessa adotta le misure necessarie affinche' sussista in
capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di
rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del
cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il
conguaglio e' imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
79. Nel caso di prolungata indisponibilita' dei dati di consumo
reali, ferme restando le modalita' e le scadenze di versamento del
gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorita', con
proprio provvedimento, definisce adeguate misure per
responsabilizzare i distributori e individua modalita' idonee a
favorire l'accessibilita' dei gruppi di misura da parte dei
distributori.
80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza del mercato
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di
energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua
istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione
necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita di energia
elettrica a clienti finali.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri, le modalita' e i requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione nell'Elenco di
cui al comma 80.
82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La
pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i
soggetti interessati.
83. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo
le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico,».
84. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserita la seguente:
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a
clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della
normativa vigente».
85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione
delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo
6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte
dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un quadro di
reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal
Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare
proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di
dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei
diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei
soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in
conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai sistemi di
cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi
ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte
le misure idonee a evitare il danno».
86. Al fine di aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia,
riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la
clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici
all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei
contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro
capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a quanto
dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di
risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di
liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting»
deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o
automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul
contraente il cui debito risulti piu' elevato, di pagamento del saldo
netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle
posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute
immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di
ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una
procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o
di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo
spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei
mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far
valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia
intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura
stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in
cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del
valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali
elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da
associazioni rappresentative internazionali ovvero allorche'
prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o piu' soggetti
terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione
delle disposizioni previste dai commi da 80 a 83 con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di
cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE
riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali
difformita' non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal
proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti
non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o
l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli,
secondo le modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto
dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti
dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita' di
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le
rendicontazioni gia' approvate relative ai progetti medesimi. Le
modalita' di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e
alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione
di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona
fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di
potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica,
risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non
rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una
decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra
il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14,
comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109
del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non
conformita' dei moduli installati».
90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale e' stato
riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In
alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo'
richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di
restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di
quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».
91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5,
facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei
sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme
di separazione contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di
separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».
92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti
parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di
25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di
integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di
separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma
2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di
distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma
2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le attivita' di
distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza
servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed
economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della
regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
b) il comma 3 e' abrogato.
93. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono
inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente
locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto
terzo che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri
e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso
degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo
scostamento del valore di rimborso e del valore delle
immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita',
aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per
cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate
rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle
immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello
scostamento e' determinato applicando i criteri di valutazione
parametrica definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico».
94. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri
provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei
bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati
redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al
contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi
massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli
13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011,
la documentazione di gara non puo' discostarsi se non nei limiti
posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
95. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di
raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i
requisiti di capacita' tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6,
lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12
novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei
partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma
6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai
partecipanti.
96. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un
importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono
sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi
di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle
regioni, ad integrazione di quanto gia' versato per il 2016 e il
2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato
mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per
gli stessi anni.
98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale
ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi
e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo» sono aggiunte le
seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto
conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili
alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al
comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e' adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del mercato dei
carburanti e la diffusione al consumatore delle relative
informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23
luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli
impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della
rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista
dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso il
Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei
carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre
2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30
giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre
2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.
All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa
conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio
decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989,
riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione
di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.