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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio
e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli
articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi
della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche' a fini di tutela e
valorizzazione della biodiversita' agraria, promuove interventi di
ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti
caratteristici.
2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si
intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico,
storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di
specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e
climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche
strettamente connesse alla peculiarita' del territorio d'origine.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.».
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, e' il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
(Omissis);
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- La versione consolidata del trattato sull'Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. C 115 del 9 maggio 2008.
- La legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario.