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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge ha come finalita' la salvaguardia e la
valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio
culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati
ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e
dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle,
nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.