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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui
all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di
cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai
sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale,
rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi insediate, con particolare
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio
del territorio, soprattutto per le attivita' di contrasto del
dissesto idrogeologico e per le attivita' di piccola e diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i
comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i
comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno
popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono
beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un significativo decremento
della popolazione residente rispetto al censimento generale della
popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo,
sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di
vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione
residente e all'indice di ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali
essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficolta' di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita' non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata,
ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area
protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima applicazione, e' considerata la popolazione risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni dall'adozione del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre anni con le
stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono
definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma
1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto
conto della specificita' del proprio territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- Il testo dell'art. 44 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.».
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 119 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Il testo del Trattato sull'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.C.E. n. C 191 del 29 luglio 1992.
- Il testo dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. n. C 59
del 7 giugno 2016.
- Il comma 28 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
«Art. 14. - Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali.
(Omissis).
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
(Omissis).».
- Il comma 13 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), e'
il seguente:
«13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».