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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soggetti destinatari
1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che,
operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un
conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies
del codice penale»;
c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori,
obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero
esecutivi»;
d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo
640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale,
finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo
612-bis del codice penale».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416
del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno
dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 612-bis del codice penale.».