Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato
«decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in
un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio
nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in
ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le
circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite,
rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella
tabella A.1 allegata al presente testo unico.
3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e'
ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma,
dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e
tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di
seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra
le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun
collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi
dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi
plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi
degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione
nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi
uninominali»;
b) il comma 3 e' abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica
scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il
contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel
collegio plurinominale».
5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.
6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da:
«il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le
parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le
seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono
aggiunte le seguenti: «nonche', ove iscritto nel registro di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una
dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante
autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di
trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo
politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del
contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;
2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro
composizione nonche' le relative attribuzioni».
7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati
possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento
devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni
di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i
partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in
regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di
attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della
rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri
partiti o gruppi politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo
14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma
elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le
prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle
dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello
della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei collegamenti ammessi».
8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il
Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel
termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
b) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero
ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di
trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali»
sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per
l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con
l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali
compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da
almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o,
in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei
collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di
inammissibilita'»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi
dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito
all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei
collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro
collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati
presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi
politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi
uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono
indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai
rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro
collegate»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la
candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e'
tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del
collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni
candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene
presentato»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della
presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati
secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere
inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in
ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due
ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella
successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i
candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o
coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale,
nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore
al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel
complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da
ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo'
essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore
al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.
L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto
dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui
all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».
11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi
contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di
nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso
contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di
nullita'.
3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio
uninominale, a pena di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato,
con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un
massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere
candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del
territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di
nullita'».
12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono
inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi
uninominali» e la parola: «presentate» e' sostituita dalla seguente:
«presentati»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio
sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere
depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai
commi precedenti».
13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi
plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei
candidati nei collegi uninominali».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici
organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione
di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici
organizzati che non abbiano depositato il proprio programma
elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis»;
b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non
valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non
valide le candidature nei collegi uninominali e»;
e) al numero 6-bis), alinea:
1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna
lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun
collegio uninominale»;
2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».
15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un
collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli
altri collegi uninominali della circoscrizione».
16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in
tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista,
nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita'
di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono
inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio
riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni
di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati,
nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai
nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati
sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale»
sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi
uninominali».
18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del
modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste
regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo
24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio
uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e'
riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui
il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso
rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel
collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di
ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono
posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale
rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle
liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio
plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio
uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza
dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi
dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e
delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni
dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo,
e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si
esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed
e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa
collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato
uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata
e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le
liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile,
dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie,
denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli
uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».
19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le
seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del
tagliando antifrode,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il
voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque
apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i
nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e'
valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale»;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da
ciascuna nel collegio uninominale»;
d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna»
sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode
dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso
annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda
senza tagliando nell'urna».
20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono
considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il
nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei
candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a
favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio
uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro
segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista
medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di
una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui e'
attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale
e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio
uninominale»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresi'
nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite
dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle
operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al
presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da
parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di
penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di
lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al
precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel
verbale».
23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono
inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far
riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di
preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel
collegio uninominale».
25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le
operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo
ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui
all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a
seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei
voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel
collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei
soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di
ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da
ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano
dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli
candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in
coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore
della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute
nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature
ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente
risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del
rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun
candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio
uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati
nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti,
disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali
individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali,
prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei
candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della
graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato
dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione».
26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste
aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla
determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti
espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul
piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento
del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in
coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera
c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in
almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di
cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in
almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77;
f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231
seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi
uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede
al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole
liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale
nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di
parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra
le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in
almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi
dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali
delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia'
individuato ai sensi della lettera f) del presente comma.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui
alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da
attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi
spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma
1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle
coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il
numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi'
il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per
il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il
quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di
attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le
maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a
sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le
coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia'
attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle
operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta
se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di
seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste
o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in
caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di
liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di
liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole
liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o
singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista
con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in
caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario
nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di
liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o
singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile
sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di
liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel
caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o
singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi
nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine,
determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g),
primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la
divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi'
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei
quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di
quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di
cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il
numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui
alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della
lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti
e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti,
secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti
decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i
seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu'
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio
e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del
quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia
possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti
decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la
stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile
sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista
deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli
Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione».
27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine
l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la
somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il
numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le
liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse
assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui
all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il
numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista
corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella
circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso
negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi
eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto
il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente;
sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato
ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e
lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi
deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la
maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo
all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete
quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli
precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in
ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del
collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio
centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri
collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista
medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al
termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali
della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la
maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo l'ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti,
nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della
lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono
attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non
proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale,
previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad
apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale
competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede
all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine
delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi
da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte
decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine
decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale,
questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale
originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le
liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede
con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base
delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine
decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo
periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono
attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli
altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello
in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo
periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui
la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia'
utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai
candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti
nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le
modalita' previste dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino
ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle
liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria
nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita'
previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in
caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente
articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia
attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla
segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole
prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a
conoscenza del pubblico».
29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e' proclamato
nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore
cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata
ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o
piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio
uninominale».
30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono
inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole:
«non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono
sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di
presentazione»;
b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti:
«, 4 e 5»;
c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle
circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto
Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un
collegio uninominale»;
d) il comma 3-bis e' abrogato.
31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».
32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;
b) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa
sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel
rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto
individuale».
33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 93. - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni
di Ufficio centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi.
3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu'
giovane di eta'».
34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A,
A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 11, 14,
16, 17, 18-bis, 20, 21, 22, 24, 30, 58, 59-bis, 68, 70, 71,
83-bis, 85, 86 e 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.139, Supplemento Ordinario del 3-6-1957, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta»,
che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1-bis - (abrogato)».
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al
decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il
numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna
circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi
spettanti ai collegi uninominali.
3. - (abrogato)».
«Art. 4. 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di
tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su
un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio
uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato
dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».
«Art. 11. I comizi elettorali sono convocati con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
con speciali avvisi.
(abrogato).»
«Art. 14. I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare liste di candidati nei collegi
plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare
presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi
uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato nonche', ove iscritto nel registro di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto
ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la
sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal
notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di
trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del
gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la
titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale
nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del
gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche'
le relative attribuzioni.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni,
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.»
«Art. 16. - Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il
deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al
depositante, con l'attestazione della regolarita'
dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un
contrassegno che non sia conforme alle norme di cui
all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla
notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica
gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14,
primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno
invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore
dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le
opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai
depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati
possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli
precedenti. Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale
nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso
l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che
individua gli elementi minimi di trasparenza di cui
all'articolo 14, primo comma.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero
dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello
stesso termine, devono essere notificate ai depositanti
delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero
trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che
decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle liste che vi abbiano interesse.»
«Art. 17. - All'atto del deposito del contrassegno
presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi
politici organizzati debbono presentare la designazione,
per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi
plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della
circoscrizione e dei relativi documenti.
La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato
da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun
Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
2. Con le stesse modalita' possono essere indicati,
entro il 33° giorno antecedente quello della votazione,
altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a
due, incaricati di effettuare il deposito di cui al
precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente
designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.»
«Art. 18-bis. - 1. La dichiarazione di presentazione
delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel
collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati
della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio
plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio
plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di
tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare
candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali
della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso
di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi
la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni
devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La
candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata
ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990,
n. 53. Per i cittadini residenti all'estero
l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare.
1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi
dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto
stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il
medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine,
l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve
essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di
cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate
che presentano il candidato. Nelle liste di candidati
presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o
gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie
candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono
specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui
all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17,
primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti
o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.
2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la
candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna
lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi
uninominali del collegio plurinominale, a pena di
inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,
all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di
candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero
dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con
arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al
collegio plurinominale e non puo' essere superiore al
limite massimo di seggi assegnati al collegio
plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non
puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena
di inammissibilita', nella successione interna delle liste
nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati
secondo un ordine alternato di genere.
3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni
lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a
livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere
rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi plurinominali presentate da
ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi
puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in
misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento
all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale
assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22,
primo comma, numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile.»
«Art. 20. Le liste dei candidati nei collegi
plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi
uninominali devono essere presentati, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo,
per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore
dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto
al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati.
Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25.
Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente quello della votazione, mette a
disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei
moduli con cui possono essere depositati le liste, le
dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi
precedenti.»
«Art. 21. - La Cancelleria della Corte di appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale
del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona
diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,
dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle
designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato
il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria
stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.»
«Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto
o la dichiarazione di trasparenza in conformita'
all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi
politici organizzati che non abbiano depositato il proprio
programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i
requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati,
per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi
uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna
lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis,
comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarita' agli
Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le
eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e
di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede
all'eventuale modifica della composizione delle liste dei
candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo
in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della
lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo
18-bis, comma 3-bis.
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova
mente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.
Nel caso in cui sia dichiarata non valida la
candidatura in un collegio uninominale, resta valida la
presentazione della lista negli altri collegi uninominali
della circoscrizione.»
«Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1)
2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da
effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero
d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali
della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste
della coalizione, comprese le liste presentate con le
modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo
periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo
successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche
le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista,
unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine
numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai
nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i
relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.»
«Art. 30. - 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che
precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la
espressione del voto.»
«Art. 58. - Riconosciuta l'identita' personale
dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e, annotato il codice progressivo
alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna
all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita
copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista e i nominativi dei candidati nel collegio
plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome
del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi
a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato
nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate
in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della
coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel
collegio uninominale.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna
al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando
antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
sia lo stesso annotato prima della consegna e,
successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore
ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di
lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero,
di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.»
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato
nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel
collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore
della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel
collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un
altro segno sulla lista di candidati nel collegio
plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato
valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del
candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto,
sul rettangolo contenente il nome e il cognome del
candidato nel collegio uninominale e un segno su un
rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il
candidato non e' collegato, il voto e' nullo.
4. - (abrogato).
5. - (abrogato).
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme
dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e
al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in
cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di
rendere riconoscibile il voto."
«Art. 68. - 1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attributo il voto e il cognome
del candidato al quale e' attribuito il voto per l'elezione
nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Prende altresi' nota dei voti
espressi in favore del solo candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista e i voti di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti
sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale
sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle
operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui
al presente articolo, verifica il corretto trattamento
delle schede da parte degli scrutatori e del segretario,
evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti
di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare
al presidente eventuali violazioni di cui al precedente
periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel
verbale.»
«Art. 70. - Salve le disposizioni di cui agli articoli
58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che
presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili,
tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far identificare il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che
non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino
la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.»
«Art. 71. - Il presidente, udito il parere degli
scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i
reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno
alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei
voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato
nel collegio uninominale contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e
provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.»
«Art. 83-bis - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2,
procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali
dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio
determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la
somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste
per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista
per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti
cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio
esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le
liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad
esse assegnato nella circoscrizione secondo la
comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda
al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione
dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso
negativo, determina la lista che ha il maggior numero di
seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra
queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore
parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a
tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la
minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo
assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di
seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non
ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e'
assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale
in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di
attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione,
tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare,
apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.»
«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in piu' collegi
plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista
cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale
percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, lettera e).
1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e
in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel
collegio uninominale.»
«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio
plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo
collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti,
secondo l'ordine di presentazione.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni
suppletive.
3-bis - (abrogato).
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in quanto applicabili.»
«Art. 92. - L'elezione uninominale nel Collegio «Valle
d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo
7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le
modificazioni seguenti:
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
1-bis) (abrogato).
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta';
2-bis) (abrogato).
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello
dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun
candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura
del Ministero dell'interno secondo il modello previsto
dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n.
70;
L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita
copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o
comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida
rappresenta un voto individuale.»