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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di avvocati stabiliti.
Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano
l'iscrizione. Possono altresi' chiedere di essere iscritti nella
stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.)
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo n.
96/2001 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a
facilitare l'esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 9. Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori.
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo
comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni, l'avvocato stabilito puo'
assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale
dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n.
1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando
l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un
avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette
giurisdizioni.
2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo
indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio
nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di
aver esercitato la professione di avvocato per al-meno otto
anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche
dell'attivita' professionale eventualmente svolta in
Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal Consiglio nazionale fo-rense, ai sensi dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".
Il testo dell'articolo 22, della Legge n. 247/2012
(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
2013, n. 15, cosi' recita:
"Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori.
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta
al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario
circondariale da almeno cinque anni e abbia superato
l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e
dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi,
avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di
otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore
dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento
dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e
modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica
finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e'
eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e
composta da suoi membri, avvocati, professori universitari
e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti
davanti alle giurisdizioni superiori conservano
l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere
l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003,
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una
media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di
esse».".