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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 162-ter del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte
riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela
soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il
reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l'imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove
possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e
seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non
accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo
comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di
un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per
provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al
primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi di cui all'articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 60.