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Legge Ordinaria n. 175 del 22/11/2017 G.U. n.289 del 12 dicembre 2017
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (4652)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione
Unesco per la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale,
fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui  alla  legge  27  settembre
2007, n. 167, e  dalla  Convenzione  Unesco  sulla  protezione  e  la
promozione della diversita' delle espressioni culturali,  adottata  a
Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19: 
    a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle  sue
diverse espressioni, quale fattore  indispensabile  per  lo  sviluppo
della cultura ed elemento  di  coesione  e  di  identita'  nazionale,
strumento di diffusione della conoscenza della  cultura  e  dell'arte
italiane  in  Europa  e   nel   mondo,   nonche'   quale   componente
dell'imprenditoria culturale  e  creativa  e  dell'offerta  turistica
nazionale; 
    b) riconosce il valore formativo ed educativo  dello  spettacolo,
anche per  favorire  l'integrazione  e  per  contrastare  il  disagio
sociale,  e  il  valore  delle  professioni  artistiche  e  la   loro
specificita', assicurando  altresi'  la  tutela  dei  lavoratori  del
settore; 
    c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai  sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
  2. La Repubblica promuove e sostiene  le  attivita'  di  spettacolo
svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza  di
professionalita' artistiche e  tecniche  e  di  un  pubblico,  in  un
contesto unico e non riproducibile, e in particolare: 
    a) le attivita' teatrali; 
    b) le attivita' liriche, concertistiche, corali; 
    c) le attivita' musicali popolari contemporanee; 
    d) le attivita' di danza classica e contemporanea; 
    e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee
del  circo  di  creazione,  nonche'  le   attivita'   di   spettacolo
viaggiante; 
    f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare
quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici; 
    g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 
  3. La Repubblica riconosce altresi': 
    a) il valore delle pratiche artistiche  a  carattere  amatoriale,
ivi inclusi i complessi bandistici e  le  formazioni  teatrali  e  di
danza, quali fattori di crescita socio-culturale; 
    b) il valore delle espressioni artistiche della canzone  popolare
d'autore; 
    c) la  peculiarita'  del  linguaggio  espressivo  del  teatro  di
figura,  sia  nelle  forme  tradizionali  sia  nelle  interpretazioni
contemporanee; 
    d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; 
    e) l'apporto degli artisti  di  strada  alla  valorizzazione  dei
contesti urbani e extra-urbani; 
    f) l'attivita' dei centri di sperimentazione  e  di  ricerca,  di
documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 
  4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita'  di  spettacolo
favorisce e promuove, in particolare: 
    a) la qualita'  dell'offerta,  la  pluralita'  delle  espressioni
artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo,
riconoscendo il confronto e  la  diversita'  come  espressione  della
contemporaneita'; 
    b) la qualificazione  delle  competenze  artistiche  e  tecniche,
nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale,
educativa e del turismo; 
    c)  le  attivita'  di  spettacolo  realizzate  con   il   diretto
coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia; 
    d)  il  teatro  e  altre  forme  dello  spettacolo  per  ragazzi,
incentivando la produzione qualificata e la ricerca; 
    e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena,  intese  come
opportunita'  di  sviluppo  culturale  per  tutti  i  cittadini,  con
particolare  attenzione  alle  nuove  generazioni  di  pubblico,  fin
dall'infanzia; 
    f)  il  riequilibrio  territoriale  e  la  diffusione  nel  Paese
dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con
riferimento alle aree geograficamente disagiate; 
    g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione
e formazione tra i diversi  soggetti  e  le  strutture  operanti  nel
settore  dello  spettacolo,  anche  con  riferimento  alle  residenze
artistiche, al fine di assicurare, anche in  collaborazione  con  gli
enti del terzo settore di cui alla  legge  6  giugno  2016,  n.  106,
un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la
collaborazione con il  sistema  dell'istruzione  scolastica  di  ogni
ordine e grado; 
    h)  la  diffusione  dello  spettacolo  italiano  all'estero  e  i
processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo,
attraverso iniziative di  coproduzione  artistica,  collaborazione  e
scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso
gli organismi preposti alla promozione  all'estero,  e  favorendo  la
circolazione delle opere con specifico riguardo  alle  produzioni  di
giovani artisti; 
    i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale  e  il
ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo
dei nuovi talenti; 
    l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico,
nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri; 
    m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta  a  reperire  risorse
ulteriori rispetto al contributo pubblico; 
    n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare
interesse culturale, tali  da  consentire  una  reciproca  azione  di
valorizzazione tra il luogo e l'attivita'; 
    o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed  enti  locali  per
l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in
stato di abbandono o di degrado o di beni  confiscati  da  concedere,
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in  ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al  trasferimento  dei  beni
immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano i testi degli articoli 9, 21,  33  e  36
          della Costituzione: 
              «Art. 9. - La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il
          paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico   della
          Nazione.». 
              «Art.  21.  -  Tutti  hanno  diritto   di   manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  (24)  nel  caso   di
          delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
          autorizzi, o nel caso di  violazione  delle  norme  che  la
          legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'Autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.». 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art.  36.  -  Il  lavoratore   ha   diritto   ad   una
          retribuzione proporzionata alla quantita'  e  qualita'  del
          suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
          alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
              La  durata  massima  della   giornata   lavorativa   e'
          stabilita dalla legge. 
              Il lavoratore ha diritto  al  riposo  settimanale  e  a
          ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  C
          326, 26 ottobre 2012. 
              - La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante «Ratifica
          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del
          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17
          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,
          la scienza e  la  cultura  (UNESCO)»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238. 
              - La legge 19 febbraio 2007, n. 19,  recante  «Ratifica
          ed esecuzione  della  Convenzione  sulla  protezione  e  la
          promozione delle diversita'  delle  espressioni  culturali,
          fatta a Parigi il 20  ottobre  2005»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2007, n. 53, S.O. 
              - La legge 6 giugno 2016, n. 106,  recante  «Delega  al
          Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno  2016,  n.
          141. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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