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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della
Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione
Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre
2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la
promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a
Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle sue
diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo
della cultura ed elemento di coesione e di identita' nazionale,
strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte
italiane in Europa e nel mondo, nonche' quale componente
dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica
nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo,
anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio
sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro
specificita', assicurando altresi' la tutela dei lavoratori del
settore;
c) riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai sensi
della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di spettacolo
svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di
professionalita' artistiche e tecniche e di un pubblico, in un
contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
a) le attivita' teatrali;
b) le attivita' liriche, concertistiche, corali;
c) le attivita' musicali popolari contemporanee;
d) le attivita' di danza classica e contemporanea;
e) le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee
del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo
viaggiante;
f) le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare
quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
3. La Repubblica riconosce altresi':
a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale,
ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di
danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare
d'autore;
c) la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di
figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni
contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei
contesti urbani e extra-urbani;
f) l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di
documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.
4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo
favorisce e promuove, in particolare:
a) la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni
artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo,
riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della
contemporaneita';
b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche,
nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale,
educativa e del turismo;
c) le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto
coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi,
incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come
opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con
particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin
dall'infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese
dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con
riferimento alle aree geograficamente disagiate;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione
e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel
settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze
artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli
enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106,
un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la
collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni
ordine e grado;
h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i
processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo,
attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e
scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso
gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la
circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di
giovani artisti;
i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il
ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo
dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico,
nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse
ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare
interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di
valorizzazione tra il luogo e l'attivita';
o) le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per
l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in
stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere,
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni
immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33 e 36
della Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.».
«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'Autorita' giudiziaria (24) nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'Autorita'
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo'
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge puo' stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.».
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e
alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa e'
stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, C
326, 26 ottobre 2012.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- La legge 19 febbraio 2007, n. 19, recante «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la
promozione delle diversita' delle espressioni culturali,
fatta a Parigi il 20 ottobre 2005» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2007, n. 53, S.O.
- La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n.
141.