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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e
2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º
gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti
percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali
a decorrere dal 1º gennaio 2020 »;
b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio
2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a
decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'
fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021; » sono
sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio
2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio
2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio
2021; »;
c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno
2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono
sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020 ».
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
« La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o
per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione »;
3) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute
dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo
della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della
suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un
risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,
pari almeno al 20 per cento »;
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e
la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro »;
5) al comma 2-ter, le parole: « Per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi
quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: «
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
di cui al presente articolo »;
6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: « di cui al
presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
presente comma »;
7) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
« 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti
comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari di ciascun edificio »;
8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: « effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le seguenti:
« nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente
articolo, » e le parole: « il 30 settembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni »;
9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli interventi di cui al
comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;
10) il comma 2-septies e' sostituito dal seguente:
« 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in
house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative
di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci »;
11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
« 3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente
articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ,
eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa
vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, e' istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente comma,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere
della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa
»;
b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
2) dopo il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
« 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis
a1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad
edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di
abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci »;
3) al comma 2, le parole: « 1º gennaio 2016 » sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2017 », le parole: « anno 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno 2016 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le
parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in
analogia a quanto gia' previsto in materia di detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via
telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.
L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze territoriali ».
4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti
tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c),
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e
il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli
altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio
idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto
al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del
comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche
di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie
all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei
contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione
di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a
periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per
l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di
fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del
pagamento finche' non sia stata verificata la legittimita' della
condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di
informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto
dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo,
ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo
di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la
mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da
responsabilita' accertata dell'utente.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme
attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e
l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, puo' definire, con propria
deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a
carico dell'utente.
8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli
adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere
attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi,
senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo
periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del
comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
9. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' tecniche e operative che il servizio postale deve osservare
per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture
agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita'.
10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture
la cui scadenza e' successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono individuati criteri
e modalita' volti a favorire la diffusione della tecnologia di
integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to
grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la
partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di
riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita
dell'energia.
12. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle
persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 5.000 euro per unita' immobiliare ad uso
abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi
alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici
esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese
sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice
civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per
unita' immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al
condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
14. Trale spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di
progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi
ivi indicati.
15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione
che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la
tracciabilita' delle operazioni ed e' ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
le parole: « Per il quadriennio 2014-2017, » sono sostituite dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2019, ».
17. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' le strutture
di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste
ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per
l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali ».
18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
secondo le modalita' previste dal decreto adottato ai sensi del comma
4 del medesimo articolo 10.
19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonche' il decreto del Ministro delle finanze 29
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate
si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al
manufatto principale, come individuato nel citato decreto
ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto
quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti
contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che
concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli
stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di
acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve
indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il
predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che
sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i
comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul
valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
20. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020.
21. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le
somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
22. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse tra i due
Fondi in relazione alle annualita' pregresse.
23. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: « , o 50
chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in una provincia diversa
» e il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies) e' inserita la seguente:
« i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al
31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza
di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno
della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate ».
24. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il comma 8-bis e' abrogato.
25. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sottoscritti con firma digitale » sono sostituite
dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fatti salvi i
requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma,
del codice civile ».
26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito un fondo finalizzato all'erogazione di
contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle
richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle
risultanze delle attivita' di accertamento tecnico e di
predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti
abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
27. Al fine dell'attuazione del comma 26 e' istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati
nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le
amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici
giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli
organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo
edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni
relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso
di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si
applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del
dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' di
funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) e' aggiunta la
seguente:
« i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale per un importo non superiore a 250 euro »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies) » sono
sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: «
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli oneri di cui
alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »;
b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
« d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita' o a
categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da
quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformita'
a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale,
per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2
del medesimo articolo 12; ».
29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non
si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
30. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018,
ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del
31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione.
31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al
comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni
immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
32. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop
shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva
e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta' aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il
coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attivita' di servizio (comunicazione
intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica
di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel
corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si
verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto
dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote
del beneficio, cosi' come originariamente determinate, a condizione
che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a
quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le
caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione
secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni
previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.
37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo
non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi
degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote »;
b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli
anni 2016 e 2017 ».
38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « , 2017 e 2018 ».
39. All'articolo 1, comma 11,del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, il secondo periodo e' soppresso.
40. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonche' dall'articolo 1, comma 56, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa
di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, e' integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di
66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno
2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.
41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40
e' riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1,
comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse
che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la
predetta riserva rientrano nelle disponibilita' complessive della
misura.
42. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui
all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
43. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
« d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali
(piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da societa' iscritte
all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di
pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, autorizzati dalla Banca d'Italia ».
44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo
44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal
comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui
redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota
prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
45. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: « , salvo per gli
atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies) » sono soppresse.
46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,
dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile
adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e'
attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle
spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per
il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti
di cui al comma 48.
47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e' riconosciuto, fino
ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun
beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati
al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o
territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di
formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle
tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data
e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle
macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate
negli ambiti elencati nell'allegato A.
49. Non si considerano attivita' di formazione ammissibili la
formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra
normativa obbligatoria in materia di formazione.
50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute
le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei
provvede il Ministero dello sviluppo economico.
53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono
certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un
revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei
conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile
della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della
loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita'
di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti
dal presente comma.
54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza
dal beneficio.
56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 e'
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il
Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio
delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai
fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e
creative, come definite al secondo periodo, e' riconosciuto un
credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti
per attivita' di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e
servizi culturali e creativi secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 58. Sono imprese culturali e creative le
imprese o i soggetti che svolgono attivita' stabile e continuativa,
con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo, purche' siano soggetti passivi di imposta in Italia, che
hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente,
l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione,
la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno
inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle
arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e
all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche' al
patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
conto delle necessita' di coordinamento con le disposizioni del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e' disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il
riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per
la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono
previste adeguate forme di pubblicita'.
59. Le imprese di cui al comma 57 possono accedere al credito
d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta di cui al comma 57
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
60. Le disposizioni per l'applicazione dei commi 57 e 59, con
riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti
di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle
procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della
spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute, ai criteri relativi al
cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi,
alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonche' alle procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo
sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in
cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, e' prevista l'istituzione della Zona logistica
semplificata.
62. La Zona logistica semplificata puo' essere istituita nelle
regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna
regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema portuale di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
della regione interessata, per una durata massima di sette anni,
rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona
logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla
procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
66. All'articolo 1, comma 618, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Il Commissario di governo per il Friuli-Venezia
Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale »;
b) dopo le parole: « di punto franco » sono inserite le seguenti: «
ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,
reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25
novembre 1952, n. 3054, ».
67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori,
scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione
nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti
all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e
organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo
previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e'
incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro
nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a
livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.
68. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri,
i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al
fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalita' di
rilascio del predetto diploma.
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard
organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine
di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di
riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.
70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma
947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attribuito un
contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le
modalita' ivi previste.
71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino
a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033,
possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e
innovativi di mobilita' sostenibile, coerenti con i Piani urbani
della mobilita' sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa
vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad
alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto,
presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane. In via
sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse
del Fondo e' attribuito ai comuni capoluogo delle citta'
metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni
capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e
di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la
riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria. Alle medesime
finalita' di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse
di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse
di cui al presente comma.
72. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche
tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete
stradale nazionale (Smart Road) nonche' allo scopo di promuovere lo
sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e
la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle
specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le
specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un'equa
possibilita' di accesso del mondo produttivo ed economico alla
sperimentazione, e' autorizzata la sperimentazione su strada delle
soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale
fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le
modalita' attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
73. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati
erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per
soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte
nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia
di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti
nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati
dell'Unione europea ».
74. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
« e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalle
lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo,
le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono
modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza
che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 ».
75. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo
sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: « La vendita » fino a: « in via
esclusiva » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione
dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, e' effettuata in via esclusiva »;
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
« 5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono
stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le
parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla
vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi
meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i
seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei
prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacita' di
garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non
discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di
cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita' »;
c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
« 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti
di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei
dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio,
secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17
luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».
76. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, e' sostituito dal seguente:
« 11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ».
77. I treni adibiti al trasporto di passeggeri sono dotati di
adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in
caso di emergenza.
78. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione alle
specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonche' i tempi e
le modalita' di attuazione della disposizione del comma 77. Le
dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle societa'
di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni
da parte di soggetti privati. Il decreto di cui al presente comma
individua altresi' le modalita' e i criteri per la formazione del
personale viaggiante.
79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui
al comma 78, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020.
80. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « che svolgono attivita' diverse da
quella immobiliare, » sono soppresse;
b) i periodi: « Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente
articolo si presume, senza possibilita' di prova contraria, impresa
che svolge attivita' immobiliare quella il cui patrimonio e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla
cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita'
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita' agricola
» sono soppressi.
81. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: « Le previsioni del comma 10
sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di
controllo » sono inserite le seguenti: « in societa' residenti e non
residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;
b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in
societa' residenti e non residenti anche prive di stabile
organizzazione in Italia ».
82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento
agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire
dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
83. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei
valori delle attivita' immateriali oggetto di riallineamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 81.
84. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 65, dopo le parole: « fondi comuni d'investimento »
sono inserite le seguenti: « e le societa' di intermediazione
mobiliare »;
b) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
« 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle
societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa'
di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del
96 per cento del loro ammontare" ».
85. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:«Per le
societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare ».
86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e 85 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
87. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1:
1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle
seguenti: « dell'atto presentato »;
2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « ,
sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo
da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto
disposto dagli articoli successivi »;
b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i
poteri » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
attribuzioni e i poteri ».
88. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il
primo comma sono inseriti i seguenti:
« Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche
a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti
in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti
pubblici, nonche' a tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi.
La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le
convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale
di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora
scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza
passata in giudicato ».
89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella
misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza
sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e' utilizzabile, nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo
all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai
casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del
beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei
controlli e delle revoche nonche' alle modalita' finalizzate ad
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90.
92. L'incentivo e' concesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento,
che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
possono:
a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di
incarichi di elevata responsabilita', alta professionalita' o
particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilita' di
uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del
risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni
dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con
almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una
selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali,
delle capacita' tecniche e gestionali degli interessati e delle
valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare
atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano
l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di
livello non dirigenziale, e la responsabilita' dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo;
d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi
livelli di responsabilita', con conseguente graduazione della
retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva,
l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello
di valutazione annuale riportata;
e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei
rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli
ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere
tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo
modalita' e descrizione dei contenuti specificate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacita'
cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse
tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il
concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il
limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i
candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla
data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a posizioni organizzative di
elevata responsabilita', alta professionalita' o particolare
specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a
quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero
2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo
4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonche' il personale
assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia
delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno
dieci anni di anzianita' nella terza area, senza demerito. Le
commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima
fascia di universita' pubbliche o private, dirigenti di prima fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non
oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree
tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali
e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella
selezione delle professionalita' manageriali. La commissione puo'
avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle
prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i
criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze
lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso
puo' essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso
e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianita' nella terza area,
senza demerito.
94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) all'articolo 23-quater, comma 7, le parole: « due posti di
vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre »; le
parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato » sono soppresse;
b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), e' soppresso a decorrere dalla data del 31 dicembre
2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al
citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono
ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle
posizioni organizzative di cui al comma 93 del presente articolo,
rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.
95. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le
imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, e'
riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito
d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti.
97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 e' riconosciuto fino ad
un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2021.
98. Il credito d'imposta di cui al comma 96 e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli
acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del
credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi
occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
99. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al
comma 97.
100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai
datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018,
assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.