Legge Ordinaria n. 213 del 20/12/2017 G.U. n.4 del 05 gennaio 2018
Senatori MARCUCCI ed altri: Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti (3844)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di preservare la memoria di  Giacomo  Matteotti,  tenuto
anche conto del novantesimo anniversario della morte,  celebrato  nel
2014, attraverso lo svolgimento di attivita' continuative organizzate
uniformemente su tutto il territorio nazionale, la  tutela  dei  beni
archivistici e la ricerca storica, e' stanziato, per l'anno 2017,  un
contributo di 300.000 euro.  A  tal  fine,  e'  istituito  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  uno  specifico  fondo   da
destinare al finanziamento  di  progetti  relativi  allo  studio  del
pensiero matteottiano e alla sua diffusione. 
  2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e  catalogazione
di  materiale  bibliografico  di  rilevante  valore   culturale,   la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione  di  materiale
archivistico di rilevante valore culturale, la  cura  e  il  restauro
delle strutture museali, il finanziamento  di  pubblicazioni  inedite
relative allo studio del  pensiero  politico  di  Matteotti,  nonche'
iniziative  didattiche  e  formative,  attraverso  il  coinvolgimento
diretto degli istituti scolastici dell'intero  territorio  nazionale,
in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca. 
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del
Consiglio dei  ministri,  sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, provvede, con  proprio  decreto  e
mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la
realizzazione di progetti relativi alle finalita' indicate nel  comma
2. 
  4. I progetti di cui al presente articolo devono essere  presentati
da istituti culturali dotati di personalita' giuridica, attivi almeno
da cinque anni  e  privi  di  scopo  di  lucro.  Tali  progetti  sono
esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio
2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante
della  Direzione  generale  biblioteche  e  istituti  culturali   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e da  un
rappresentante della Direzione generale per gli archivi del  medesimo
Ministero, ai  quali  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso  spese,
gettone di presenza o emolumento comunque denominato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art 8 del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 24 luglio 2009 n.  126  (Regolamento
          recante: «Modalita' e criteri per l'assegnazione del premio
          intitolato a Giacomo Matteotti»), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 agosto 2009, n. 196: 
              «Art. 8 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione
          giudicatrice  del  premio  e'  presieduta  dal   Segretario
          generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  o  da
          un  dirigente  della  Presidenza   da   lui   espressamente
          delegato, ed e' composta da altri sei membri  nominati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e  scelti
          tra  personalita'  istituzionali,  della   cultura,   dello
          spettacolo e del mondo universitario. 
              2. Il compenso da  attribuire  ai  membri  nominati  ai
          sensi del comma 1 e' stabilito con successivo  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  nell'ambito  della
          dotazione finanziaria della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e del relativo capitolo di spesa.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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