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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Consenso informato
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il
diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun
trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge.
2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra
paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si
incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza,
l'autonomia professionale e la responsabilita' del medico.
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive
competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono
l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente
lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o
il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di
salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei
comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai
rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, nonche' riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Puo'
rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero
indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo
vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti
piu' consoni alle condizioni del paziente, e' documentato in forma
scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con
disabilita', attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e' inserito nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in
tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico
per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha,
inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse
forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente
legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione
artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione,
su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al
paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione
di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di
assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il
paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca
e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico.
6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal
paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al
medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita'
civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari
contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle
buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il
medico non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i
componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel
rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce
tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con
proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei
principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione
necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri
esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia
di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del
dolore e di cure palliative.
11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che
disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati
atti o trattamenti sanitari.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione:
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale."
"Art. 13. La liberta' personale e' inviolabile.
Non e' ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione
o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione
della liberta' personale, se non per atto motivato
dall'Autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorita' di Pubblica
sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
- La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva."
"Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea:
«Art. 1 (Dignita' umana). - 1. La dignita' umana e'
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
«Art. 2 (Diritto alla vita). - 1. Ogni persona ha
diritto alla vita.
2. Nessuno puo' essere condannato alla pena di morte,
ne' giustiziato.
Art. 3 (Diritto all'integrita' della persona). - 1.
Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalita' definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in
particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli
esseri umani.».