Legge Ordinaria n. 227 del 29/12/2017 G.U. n.21 del 26 gennaio 2018
MINNUCCI ed altri: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (3837)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce  la  terza  domenica  di  novembre  come
Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada  e  promuove
ogni  iniziativa  utile  a  migliorare  la  sicurezza  stradale  e  a
informare gli utenti della strada, in particolare  i  giovani,  sulle
gravi conseguenze che possono  derivare  da  condotte  di  guida  non
rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1  possono
essere organizzati, in particolare nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  con  la  partecipazione  di  componenti  delle   squadre   di
emergenza, di operatori delle Forze di polizia e di sanitari, nonche'
delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie,
convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: 
    a)  conservare  il  ricordo  delle  vittime  e   manifestare   la
partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie,  degli  amici  e
delle comunita' di cui facevano o fanno parte; 
    b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione  dei  componenti
delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia  e
dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze  della
morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; 
    c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di
milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; 
    d) informare sulle gravi conseguenze  degli  incidenti  stradali,
anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita'; 
    e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della  vita
umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti  superstiti
di incidenti stradali; 
    f) promuovere iniziative, in particolare  rivolte  agli  studenti
degli  ultimi  due  anni  delle  scuole  medie  superiori,   per   la
prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato  di
ebbrezza alcolica  o  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  3. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  della
presente legge  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  reca:
          «Nuovo codice della strada». 
               La legge 27 maggio 1949, n. 260,  reca:  «Disposizioni
          in materia di ricorrenza festive». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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