Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come
Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada e promuove
ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a
informare gli utenti della strada, in particolare i giovani, sulle
gravi conseguenze che possono derivare da condotte di guida non
rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono
essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e
grado, con la partecipazione di componenti delle squadre di
emergenza, di operatori delle Forze di polizia e di sanitari, nonche'
delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, cerimonie,
convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:
a) conservare il ricordo delle vittime e manifestare la
partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e
delle comunita' di cui facevano o fanno parte;
b) rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti
delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e
dei sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze della
morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;
c) riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di
milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;
d) informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali,
anche sul piano economico, per le famiglie e per le comunita';
e) sensibilizzare in particolare i giovani sul valore della vita
umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti superstiti
di incidenti stradali;
f) promuovere iniziative, in particolare rivolte agli studenti
degli ultimi due anni delle scuole medie superiori, per la
prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di
ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
«Nuovo codice della strada».
La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni
in materia di ricorrenza festive».