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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sicurezza delle cure in sanita'
1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla
salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della
collettivita'.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto
a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che
vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.