Legge Ordinaria n. 33 del 15/03/2017 G.U. n.70 del 24 marzo 2017
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (3594)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di contribuire a  rimuovere  gli  ostacoli  economici  e
sociali che limitano la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini  e  il
pieno  sviluppo  della  persona,  di  contrastare   la   poverta'   e
l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal  sistema
delle politiche  sociali  per  renderlo  piu'  adeguato  rispetto  ai
bisogni  emergenti  e  piu'  equo  e   omogeneo   nell'accesso   alle
prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione  e  nel
rispetto  dei  principi  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  nonche'  con
il Ministro per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione
quanto alle disposizioni di razionalizzazione  di  cui  al  comma  4,
lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione
degli accordi territoriali di cui al  comma  4,  lettera  h),  tra  i
servizi sociali e gli altri  enti  od  organismi  competenti  per  la
salute, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o
piu' decreti legislativi recanti: 
    a) l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto  della
poverta', intesa come impossibilita'  di  disporre  dell'insieme  dei
beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso,
e  dell'esclusione  sociale;  tale  misura,  denominata  reddito   di
inclusione, e' individuata come livello essenziale delle  prestazioni
da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale; 
    b)  il  riordino  delle  prestazioni  di   natura   assistenziale
finalizzate al contrasto  della  poverta',  fatta  eccezione  per  le
prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana  non  piu'  in
eta' di attivazione lavorativa, per le prestazioni a  sostegno  della
genitorialita' e per quelle legate alla condizione di  disabilita'  e
di invalidita' del beneficiario; 
    c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia
di servizi sociali, al fine  di  garantire  in  tutto  il  territorio
nazionale i livelli essenziali  delle  prestazioni,  nell'ambito  dei
principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  a),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione che la misura di cui al comma 1,  lettera  a),  sia
unica  a  livello  nazionale,  abbia  carattere  universale   e   sia
condizionata alla prova dei mezzi, sulla base  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo
reddito disponibile e di indicatori della capacita' di spesa, nonche'
all'adesione  a  un  progetto  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato  all'affrancamento  dalla
condizione di poverta' e realizzato secondo i principi  di  cui  alla
lettera f) del presente comma; 
    b) previsione che la misura di cui al comma 1,  lettera  a),  sia
articolata in un beneficio economico e in una componente  di  servizi
alla persona, assicurati dalla rete dei servizi  e  degli  interventi
sociali di cui alla legge  8  novembre  2000,  n.  328,  mediante  il
progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma,  e
sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale; 
    c) definizione dei beneficiari della misura di cui  al  comma  1,
lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del  periodo  di
residenza nel  territorio  nazionale  nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea,  del  beneficio  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente comma nonche' delle  procedure  per  la  determinazione  dei
beneficiari e dei benefici medesimi, nei  limiti  delle  risorse  del
Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
all'articolo 1, comma 386, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208;
nella definizione del  beneficio  si  tiene  conto  della  condizione
economica del nucleo familiare e della sua relazione con  una  soglia
di riferimento per l'individuazione  della  condizione  di  poverta',
come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo; 
    d) previsione, mediante il Piano  nazionale  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale  incremento  del
beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare
prioritariamente tra i  nuclei  familiari  con  figli  minori  o  con
disabilita' grave o con donne in stato di gravidanza accertata o  con
persone di eta' superiore a 55 anni in stato  di  disoccupazione,  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  alla
lettera c)  del  presente  comma  per  effetto  degli  interventi  di
riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonche'  attraverso
eventuali  ulteriori   risorse   da   definire   mediante   specifici
provvedimenti legislativi; 
    e) previsione che alla realizzazione dei progetti  personalizzati
di cui alla lettera a) nonche' al potenziamento e alla qualificazione
della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove  compatibili  e
riferite all'obiettivo tematico della lotta  alla  poverta'  e  della
promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi
operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020; 
    f) previsione che i progetti personalizzati di cui  alla  lettera
a) siano predisposti da una equipe multidisciplinare costituita dagli
ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma  3,  della  legge  8
novembre 2000, n.  328,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti sul territorio in materia di  servizi  per  l'impiego,  la
formazione,  le  politiche  abitative,  la  tutela  della  salute   e
l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in  carico  dei
beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del  presente
articolo e sulla  base  di:  una  valutazione  multidimensionale  del
bisogno;   una   piena   partecipazione    dei    beneficiari    alla
predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta  definizione  degli
obiettivi e un  monitoraggio  degli  esiti,  valutati  periodicamente
tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale; 
    g) previsione di controlli per  la  verifica  dei  requisiti  dei
beneficiari della misura di cui al comma  1,  lettera  a),  da  parte
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  che  puo'
avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con  gli
strumenti e sistemi informativi di cui al comma  4,  lettera  i);  da
tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
    h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b),
prevedendone  la  possibilita'  di  rinnovo,  subordinatamente   alla
verifica del persistere dei requisiti, ai fini  del  completamento  o
della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato
di cui  alla  lettera  a),  nonche'  delle  cause  di  sospensione  e
decadenza dal medesimo beneficio. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  b),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riordino delle prestazioni di cui  al  comma  1,  lettera  b),
prevedendo il loro assorbimento nella  misura  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  e  prevedendo  altresi',  con  riferimento  alla  carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento
in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera a), copra le fasce
di popolazione interessate; 
    b) applicazione dei requisiti previsti in esito  al  riordino  di
cui alla lettera a) a coloro che richiedono le  prestazioni  dopo  la
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1; 
    c) previsione che le eventuali economie per la  finanza  pubblica
derivanti dal riordino di  cui  al  presente  comma  siano  destinate
all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,  comma  386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    d) previsione che le risorse di cui all'articolo  1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  eventualmente  non  impegnate
nell'esercizio di competenza, possano esserlo in  quello  successivo,
con priorita' rispetto a quelle impegnabili  nel  medesimo  esercizio
successivo, assicurando comunque il  rispetto  dei  limiti  di  spesa
complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386  e
dall'attuazione della lettera c) del presente comma. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  c),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema  degli
interventi e dei servizi sociali, da istituire  presso  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle
autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e  di  definire  linee
guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    b) previsione che l'organismo di cui  alla  lettera  a)  consulti
periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli
enti del  Terzo  settore  al  fine  di  valutare  l'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi  di
lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla
predisposizione di analisi e di  proposte  in  materia  di  contrasto
della poverta'; 
    c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e di controllo  del  rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantiti
in  tutto  il  territorio  nazionale;  previsione  che  il   medesimo
Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla  lettera  a),
effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma
1, lettera a), e delle altre  prestazioni  finalizzate  al  contrasto
della poverta', pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli  esiti
nel proprio sito internet istituzionale; 
    d) previsione che il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali possa predisporre,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
protocolli formativi e operativi  che  agevolino  l'attuazione  della
misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova
iniziative di confronto  tra  gli  operatori,  segnali  alle  regioni
interessate gli ambiti territoriali che, sulla  base  delle  evidenze
emerse  in  sede  di  monitoraggio  dell'attuazione   della   misura,
presentino particolari  criticita'  e,  in  accordo  con  la  regione
interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio; 
    e) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di
aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; 
    f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione  e
nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale,  di
cui all'articolo 8  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  anche
mediante la previsione di  meccanismi  premiali  nella  distribuzione
delle risorse, ove  compatibili  e  riferite  all'obiettivo  tematico
della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
afferenti ai  programmi  operativi  nazionali  e  regionali  previsti
dall'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei  fondi  strutturali
europei  2014-2020,  nei  confronti  degli  ambiti  territoriali  che
abbiano adottato o adottino forme di gestione associata  dei  servizi
sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza; 
    g) riordino della  disciplina  delle  forme  strumentali  per  la
gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che
i consorzi di  cui  all'articolo  31  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando  comunque
risparmi di spesa, al  fine  della  gestione  associata  dei  servizi
sociali, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  186,
lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
    h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli
altri enti od  organismi  competenti  per  l'inserimento  lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche  abitative  e  la  salute,
nonche' attivazione delle risorse della comunita' e, in  particolare,
delle  organizzazioni  del  Terzo  settore  e  del  privato   sociale
impegnate nell'ambito delle politiche  sociali,  prevedendo  altresi'
sedi territoriali di confronto con  le  parti  sociali,  al  fine  di
realizzare un'offerta  integrata  di  interventi  e  di  servizi  che
costituisce livello essenziale delle prestazioni; 
    i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e,  in
particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione
con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonche' con i sistemi
informativi di gestione delle prestazioni gia'  nella  disponibilita'
dei comuni; miglioramento della fruibilita'  delle  informazioni  del
sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a
supporto della gestione,  della  programmazione  e  del  monitoraggio
della spesa sociale locale e per  la  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi  realizzati  nei  singoli  territori;
rafforzamento degli obblighi di trasmissione di  dati  al  Casellario
dell'assistenza da parte degli  enti,  delle  amministrazioni  e  dei
soggetti  obbligati,  ivi  comprese  le   segnalazioni   relative   a
prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i
soggetti inadempienti. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a  seguito
di  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,   sono
trasmessi alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della  Repubblica,
corredati di  relazione  tecnica,  affinche'  siano  espressi,  entro
trenta  giorni  dalla  data  della  trasmissione,  i   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. Decorso  tale  termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
possono  essere   comunque   adottati.   Qualora   il   termine   per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma  scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto  dal
comma 1 o successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  tre  mesi.
Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi  di  cui  al
comma  1  sono  adottati  nel  rispetto  della   procedura   di   cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1,  lettera  a),  si
provvede nei limiti delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai
sensi del comma  389  del  medesimo  articolo  1  e  integrato  dalle
eventuali economie derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 3 del presente articolo, destinate al  citato  Fondo  ai
sensi della lettera c) del medesimo comma  3.  Dall'attuazione  delle
deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c),  del  presente  articolo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti  previsti  dai  decreti
legislativi  di  cui  al  citato  comma  1,  lettere  b)  e  c),   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e  strumentali
in dotazione alle medesime amministrazioni. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo  puo'
adottare,  con  la  procedura  di  cui  ai  commi  1,  alinea,  e  5,
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  8. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle Regioni  a  statuto
speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione  entrano
in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiumque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
               Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  ministri  provvede
          con deliberazione motivata (7). 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Il testo della legge 8 novembre 2000, n.  328  (Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.. 
              - Si riporta l'art. 1, commi 386 e 389, della legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016). 
              «386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'.» 
              «389. Al Fondo  di  cui  al  comma  386  sono  altresi'
          destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate
          dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro  per
          l'anno 2017 e di 54  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2018.». 
              - Si riporta  l'art.  19  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino  della
          normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
          politiche attive, ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della
          legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  19  (Stato  di  disoccupazione).   -   1.   Sono
          considerati disoccupati i soggetti  privi  di  impiego  che
          dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo
          unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13,  la
          propria  immediata  disponibilita'  allo   svolgimento   di
          attivita' lavorativa e alla partecipazione alle  misure  di
          politica attiva del lavoro concordate  con  il  centro  per
          l'impiego. 
              2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  si  intendono  riferiti  alla
          definizione di cui al presente articolo. 
              3. Lo stato di disoccupazione e'  sospeso  in  caso  di
          rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
              4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i
          lavoratori dipendenti possono effettuare  la  registrazione
          di cui  al  comma  1  dal  momento  della  ricezione  della
          comunicazione  di  licenziamento,  anche  in  pendenza  del
          periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente  comma  i
          lavoratori sono considerati «a rischio di disoccupazione». 
              5. Sulla base delle informazioni  fornite  in  sede  di
          registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
          assegnati ad una classe  di  profilazione,  allo  scopo  di
          valutarne  il  livello  di   occupabilita',   secondo   una
          procedura automatizzata di elaborazione dei dati  in  linea
          con i migliori standard internazionali. 
              6.   La   classe   di   profilazione   e'    aggiornata
          automaticamente ogni novanta giorni,  tenendo  conto  della
          durata della  disoccupazione  e  delle  altre  informazioni
          raccolte mediante le attivita' di servizio. 
              7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
          come disoccupato da parte di soggetti non disponibili  allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  norme
          nazionali  o  regionali  ed  i  regolamenti  comunali   che
          condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
          disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
          occupazione. Sulla base di specifiche  convenzioni  l'ANPAL
          consente   alle   amministrazioni   pubbliche   interessate
          l'accesso ai dati essenziali  per  la  verifica  telematica
          della condizione di non occupazione.». 
              - Si riporta l'art. 8 della citata  legge  n.  328  del
          2000: 
              «Art. 8 (Funzioni  delle  regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera n), della  legge  30  novembre
          1998, n. 419. 
              2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle
          esigenze delle comunita' locali, le regioni programmano gli
          interventi sociali secondo le indicazioni di  cui  all'art.
          3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          modalita' di collaborazione e  azioni  coordinate  con  gli
          enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo  e
          di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a  forme
          di  cooperazione.  Le  regioni  provvedono  altresi'   alla
          consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi  5
          e 6, e 10 della presente legge. 
              3. Alle regioni, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
                a) determinazione,  entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, tramite  le
          forme di concertazione con  gli  enti  locali  interessati,
          degli  ambiti  territoriali,  delle   modalita'   e   degli
          strumenti per la gestione unitaria del sistema  locale  dei
          servizi sociali a rete. Nella determinazione  degli  ambiti
          territoriali,  le  regioni  prevedono  incentivi  a  favore
          dell'esercizio associato delle funzioni sociali  in  ambiti
          territoriali di norma coincidenti con i distretti  sanitari
          gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
          scopo  una  quota  delle  complessive   risorse   regionali
          destinate agli interventi previsti dalla presente legge; 
                b) definizione di politiche integrate in  materia  di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
                c)  promozione  e  coordinamento  delle   azioni   di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
                d)  promozione  della  sperimentazione   di   modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
                e) promozione di metodi e strumenti per il  controllo
          di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza  dei
          servizi ed i risultati delle azioni previste; 
                f)  definizione,  sulla  base  dei  requisiti  minimi
          fissati dallo  Stato,  dei  criteri  per  l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui  all'art.
          1, comma 4 e 5; 
                g) istituzione, secondo  le  modalita'  definite  con
          legge regionale, sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di
          qualita',   di   registri    dei    soggetti    autorizzati
          all'esercizio delle attivita' disciplinate  dalla  presente
          legge; 
                h) definizione  dei  requisiti  di  qualita'  per  la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
                i) definizione dei criteri  per  la  concessione  dei
          titoli di cui all'art. 17 da parte dei  comuni,  secondo  i
          criteri generali adottati in sede nazionale; 
                l) definizione dei criteri per la determinazione  del
          concorso da parte degli utenti al costo delle  prestazioni,
          sulla base dei criteri determinati ai sensi  dell'art.  18,
          comma 3, lettera g); 
                m) predisposizione e finanziamento dei piani  per  la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
                n) determinazione  dei  criteri  per  la  definizione
          delle tariffe che i comuni sono tenuti a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
                o)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  secondo  le
          modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art.  3
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   nei
          confronti degli enti locali inadempienti rispetto a  quanto
          stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
          19. 
              4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  le  regioni  disciplinano   le   procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
              5. La legge regionale di cui all'art. 132  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,   n.   112,   disciplina   il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112
          del 1998, il trasferimento ai comuni  e  agli  enti  locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.». 
              - Si riporta l'art. 81, comma 32 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria): 
              «Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - 1. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16.  In  dipendenza  dell'andamento   dell'economia   e
          dell'impatto  sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e   delle
          tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
          reddito delle societa' di cui all' art. 75 del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, e' applicata con una  addizionale
          di  6,5  punti  percentuali  per  i  soggetti  che  abbiano
          conseguito nel periodo di imposta precedente un  volume  di
          ricavi  superiore  a  3  milioni  di  euro  e  un   reddito
          imponibile superiore a 300 mila  euro  e  che  operano  nei
          settori di seguito indicati: 
                a) ricerca e coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
                b)    raffinazione     petrolio,     produzione     o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari,  oli  lubrificanti  e  residuati,  gas  di   petrolio
          liquefatto e gas naturale; 
                c)   produzione,   trasmissione   e   dispacciamento,
          distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; 
                c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. 
              Nel caso di soggetti operanti anche in settori  diversi
          da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la  disposizione
          del primo periodo si applica qualora i ricavi  relativi  ad
          attivita'   riconducibili   ai   predetti   settori   siano
          prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo  dei  ricavi
          conseguiti. 
              16-bis. I soggetti indicati nel comma  16  che  abbiano
          esercitato l'opzione per la tassazione  di  gruppo  di  cui
          all' art. 117 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,   e   successive   modificazioni,
          assoggettano autonomamente il  proprio  reddito  imponibile
          all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono
          al relativo versamento. 
              16-ter. I soggetti indicati nel comma  16  che  abbiano
          esercitato, in qualita' di partecipati,  l'opzione  per  la
          trasparenza fiscale di cui all' art. 115  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  assoggettano  autonomamente  il
          proprio reddito  imponibile  all'addizionale  prevista  dal
          medesimo comma 16 e provvedono al  relativo  versamento.  I
          soggetti indicati nel comma 16 che abbiano  esercitato,  in
          qualita' di  partecipanti,  l'opzione  per  la  trasparenza
          fiscale di cui al citato art. 115  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  assoggettano  il   proprio   reddito
          imponibile all'addizionale prevista dal medesimo  comma  16
          senza tener  conto  del  reddito  imputato  dalla  societa'
          partecipata. 
              17. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212, la disposizione di  cui  al  comma  16  si  applica  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2007. 
              18. E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei
          settori richiamati al comma 16 di  traslare  l'onere  della
          maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e  il  gas  vigila  sulla  puntuale
          osservanza della disposizione di cui al precedente  periodo
          e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
          sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate   le
          imprese con fatturato inferiore  a  quello  previsto  dall'
          art. 16, comma 1, prima ipotesi,  della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          presenta, entro il  31  dicembre  2008,  una  relazione  al
          Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di  cui
          al comma 16.  La  vigilanza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e  il  gas  si  svolge  mediante  accertamenti  a
          campione e si esercita nei confronti dei soli  soggetti  il
          cui fatturato e' superiore  al  fatturato  totale  previsto
          dall'art. 16,  comma  1,  prima  ipotesi,  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287. 
              19. Al testo unico delle imposte sui redditi  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986, n. 917, dopo l'art. 92 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 92-bis (Valutazione  delle  rimanenze  di  alcune
          categorie di imprese). - 1. La valutazione delle  rimanenze
          finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e
          b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata  o
          del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati  in
          bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi  supera  le
          soglie previste per l'applicazione degli studi di  settore,
          esercenti le attivita' di: 
                a) ricerca e coltivazione di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
                b)    raffinazione     petrolio,     produzione     o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari, oli lubrificanti e  residuati,  di  gas  di  petrolio
          liquefatto e di gas naturale. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi
          contabili internazionali di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002, ed anche  a  quelli  che  abbiano  esercitato,
          relativamente  alla   valutazione   dei   beni   fungibili,
          l'opzione  di  cui  all'art.  13,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
              3. Per quanto non diversamente  disposto  dal  presente
          articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5  e  7,
          dell'art. 92.». 
              20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              21. Il maggior valore delle  rimanenze  finali  che  si
          determina per effetto della  prima  applicazione  dell'art.
          92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
          1986, n. 917, anche per le  imprese  che  si  sono  avvalse
          dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  non  concorre  alla
          formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto  ad
          un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa'  e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   con
          l'aliquota del 16 per cento. 
              22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica
          soluzione contestualmente al saldo  dell'imposta  personale
          dovuta per  l'esercizio  di  prima  applicazione  dell'art.
          92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          1986. Alternativamente, su opzione  del  contribuente  puo'
          essere   versata   in   tre   rate   di   eguale    importo
          contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
          all'esercizio di prima applicazione  dell'art.  92-bis  del
          Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e  dei  due
          esercizi successivi. Sulla seconda e  terza  rata  maturano
          interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. 
              23.  Il  maggior   valore   assoggettato   ad   imposta
          sostitutiva   si   considera    fiscalmente    riconosciuto
          dall'esercizio successivo a quello  di  prima  applicazione
          dell'art. 92-bis del testo unico delle imposte sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: 
                a) le svalutazioni determinate in base  all'art.  92,
          comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917  del  1986,  fino  a  concorrenza  del  maggior  valore
          assoggettato ad imposta  sostitutiva  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini delle  imposte  personali  e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   ma
          determinano  la   riliquidazione   della   stessa   imposta
          sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per
          cento di tali  svalutazioni  e'  computato  in  diminuzione
          delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza
          e' compensabile a valere  sui  versamenti  a  saldo  ed  in
          acconto dell'imposta personale sul reddito; 
                a-bis) se la  quantita'  delle  rimanenze  finali  e'
          inferiore  a  quella  esistente  al  termine  del   periodo
          d'imposta di prima applicazione dell' art. 92-bis del testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute e' ridotto
          del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.  In
          tal caso l'importo corrispondente dell'imposta  sostitutiva
          e' computato in diminuzione delle rate  di  eguale  importo
          ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui
          versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale  sul
          reddito; 
                b) nel caso di conferimento dell'azienda  comprensiva
          di tutte o parte delle rimanenze di cui all'art. 92-bis del
          Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il diritto
          alla riliquidazione e l'obbligo di versamento  dell'imposta
          sostitutiva si trasferiscono  sul  conferitario,  solo  nel
          caso  in  cui   quest'ultimo   non   eserciti   prima   del
          conferimento le attivita' di cui al predetto art. 92-bis  e
          adotti lo stesso metodo di valutazione del  conferente.  In
          caso contrario, si rende definitiva  l'imposta  sostitutiva
          in misura corrispondente al maggior valore delle  rimanenze
          conferite cosi' come risultante dall'ultima  riliquidazione
          effettuata dal  conferente;  fino  a  concorrenza  di  tale
          maggiore   valore   le   svalutazioni    determinate    dal
          conferitario in base all'art. 92, comma 5, del Testo  Unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  concorrono
          alla formazione del reddito per il 50 per  cento  del  loro
          ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011. 
              24. Fino al  termine  dell'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  2011,   nel   caso   di   cessione   dell'azienda
          comprensiva  di  tutte  o  parte  delle  rimanenze  di  cui
          all'art. 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917   del   1986,   l'imposta   sostitutiva    in    misura
          corrispondente al maggior  valore  delle  rimanenze  cedute
          cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
          dal cedente si ridetermina  con  l'aliquota  del  27,5  per
          cento. 
              25. L'applicazione dell'art.  92-bis  del  Testo  Unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          introdotto  dal  comma  19,  costituisce  deroga  ai  sensi
          dell'art. 2423-bis del codice civile. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti. 
              30. ll Fondo e' alimentato: 
                a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
          riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22; 
                b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto  di
          Stato dichiarato incompatibile dalla  decisione  C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; 
                c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
          prevalente di cui all' art. 82, commi 25 e 26; 
                d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
                e) con  versamenti  a  titolo  spontaneo  e  solidale
          effettuati da  chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le
          societa' e gli enti che operano nel comparto energetico. 
              31. 
              32. In considerazione delle straordinarie tensioni  cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di  queste,  e'  concessa  ai  residenti  cittadini
          italiani o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
          familiari  di  cittadini  italiani  o   di   Stati   membri
          dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
          membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
          diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  stranieri   in
          possesso di permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato. 
              33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto  interdipartimentale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sono
          disciplinati,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente: 
                a) i criteri e le  modalita'  di  individuazione  dei
          titolari del beneficio di cui al comma  32,  tenendo  conto
          dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
          altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti  dallo
          Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
          redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
          atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di  effettivo
          bisogno; 
                b) l'ammontare del beneficio unitario; 
                c) le modalita' e i limiti di utilizzo del  Fondo  di
          cui al comma 29 e di fruizione  del  beneficio  di  cui  al
          comma 32. 
              33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
          tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono  essere
          avviate idonee iniziative di comunicazione. 
              34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,  che  in
          ogni caso deve essere  conseguita  entro  il  30  settembre
          2008, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi di altre amministrazioni, di  enti  pubblici,  di
          Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa. 
              35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  ovvero
          uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
          34, individua: 
                a) i titolari del beneficio di cui al  comma  32,  in
          conformita' alla disciplina di cui al comma 33; 
                b) il gestore  del  servizio  integrato  di  gestione
          delle   carte   acquisti   e    dei    relativi    rapporti
          amministrativi, tenendo conto della disponibilita'  di  una
          rete  distributiva  diffusa  in   maniera   capillare   sul
          territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni  di
          sportello  relative  all'attivazione  della  carta  e  alla
          gestione  dei   rapporti   amministrativi,   al   fine   di
          minimizzare gli oneri, anche di spostamento,  dei  titolari
          del beneficio,  e  tenendo  conto  altresi'  di  precedenti
          esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di   contributi
          pubblici. 
              36. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          che detengono  informazioni  funzionali  all'individuazione
          dei  titolari  del  beneficio  di  cui  al   comma   32   o
          all'accertamento delle dichiarazioni da  questi  effettuate
          per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in  conformita'
          alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
          notizie,  documenti   e   ogni   ulteriore   collaborazione
          richiesta dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o
          dalle amministrazioni o  enti  di  cui  questo  si  avvale,
          secondo gli indirizzi da questo impartiti. 
              37. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, con apposite  convenzioni,  promuove  il
          concorso del  settore  privato  al  supporto  economico  in
          favore dei titolari delle carte acquisti. 
              38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da
          32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di  cui  al
          comma 29. 
              38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
          cui al comma 33 e successivamente entro il 31  dicembre  di
          ogni anno, il Governo presenta una relazione al  Parlamento
          sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. 
              38-ter.  La  dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica  di  cui  all'  art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e'  integrata  a  valere  sulla  quota  delle
          maggiori  entrate  derivanti  dalle   modifiche   normative
          previste dagli articoli  81  e  82  del  presente  decreto,
          dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008,  267,3
          milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni  di  euro
          nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.». 
              - Si riporta l'art. 8, del citato  decreto  legislativo
          n. 281 del 1997: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'art.  31  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 31 (Consorzi).  -  1.  Gli  enti  locali  per  la
          gestione associata di uno  o  piu'  servizi  e  l'esercizio
          associato  di  funzioni  possono  costituire  un  consorzio
          secondo le norme previste per le aziende  speciali  di  cui
          all'art. 114, in quanto compatibili. Al  consorzio  possono
          partecipare  altri  enti  pubblici,  quando  siano  a  cio'
          autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'art.  50  e  dell'art.  42,  comma  2  lettera  m),  e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
          113-bis si applicano  le  norme  previste  per  le  aziende
          speciali.». 
              - Il testo del citato decreto legislativo  n.  267  del
          2000 e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2000, n. 227, S.O.. 
              - Si riporta l'art. 2, comma  186,  lettera  e),  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
          per il contenimento della spesa pubblica, i  comuni  devono
          adottare le seguenti misure: 
                a) soppressione della  figura  del  difensore  civico
          comunale di cui all' art. 11 del testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  funzioni  del
          difensore  civico  comunale  possono   essere   attribuite,
          mediante apposita convenzione, al  difensore  civico  della
          provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
          tale  caso  il  difensore  civico  provinciale  assume   la
          denominazione di  «difensore  civico  territoriale»  ed  e'
          competente a garantire l'imparzialita' e il buon  andamento
          della  pubblica  amministrazione,  segnalando,   anche   di
          propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
          i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
                b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
          comunale di cui all' art. 17 del citato testo unico di  cui
          al decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive
          modificazioni, tranne che  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  250.000  abitanti,  che  hanno  facolta'   di
          articolare il loro territorio  in  circoscrizioni,  la  cui
          popolazione  media  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
          abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del  Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                c)  possibilita'  di  delega  da  parte  del  sindaco
          dell'esercizio di  proprie  funzioni  a  non  piu'  di  due
          consiglieri, in alternativa alla  nomina  degli  assessori,
          nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; 
                d) soppressione della figura del direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti; 
                e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
          locali, ad eccezione dei  bacini  imbriferi  montani  (BIM)
          costituiti ai sensi dell'art. 1  della  legge  27  dicembre
          1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
          delle funzioni gia' esercitate  dai  consorzi  soppressi  e
          delle relative risorse e  con  successione  dei  comuni  ai
          medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
          altro effetto; 
              186-bis. Decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono  soppresse  le  Autorita'
          d'ambito territoriale di cui agli articoli 148  e  201  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni.  Decorso  lo  stesso  termine,   ogni   atto
          compiuto  dalle  Autorita'  d'ambito  territoriale  e'   da
          considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, le regioni  attribuiscono  con
          legge le funzioni  gia'  esercitate  dalle  Autorita',  nel
          rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
          adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201
          del citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  sono
          efficaci in ciascuna regione fino alla data di  entrata  in
          vigore della legge regionale di cui al periodo  precedente.
          I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta l'art. 21 della citata legge  n.  328  del
          2000. 
              «Art. 21 (Sistema informativo dei servizi  sociali).  -
          1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province   e   i   comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  tenuto  conto  di  quanto   disposto
          dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
          in materia di  scambio  di  dati  ed  informazioni  tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.». 
              - Si riporta l'art.  13  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010  n.  122  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.  13  (Casellario  dell'assistenza).   -   1.   E'
          istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
          Sociale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la  raccolta,
          la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi  e  di
          altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo  alle
          prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          207 convertito dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il 1° luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo»; 
                b) al comma 8 e' aggiunto il seguente  periodo:  «Per
          le prestazioni collegate  al  reddito  rilevano  i  redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni.»; 
                c) dopo il comma 10 aggiungere i  seguenti:  «10-bis.
          Ai fini della razionalizzazione degli  adempimenti  di  cui
          all'art. 13  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso.». 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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