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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio
1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilita' degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi
dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel
contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.
243, alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000
euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno
2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e
meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze
geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi
LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di
studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti
per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio
2003, n. 160):
«Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita'
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 60, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):
«Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento
delle universita' e delle procedure di valutazione del
sistema universitario). - 1. Al fine di semplificare il
sistema di finanziamento delle universita' statali e non
statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i
mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di
cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di
cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di
studio universitarie post laureati, confluiscono, per la
quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle
assegnazioni relative al triennio 2010-2012,
rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita' statali e nel contributo statale, erogato
ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle
universita' non statali legalmente riconosciute.
(Omissis).».
- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non
statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 maggio 2012, n. 126.