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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale
immateriale»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite
le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
c) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la
cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla
legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre
2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
d) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono
inserite le seguenti: «ed elementi»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti»
sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;
i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli
elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e
alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni
scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche attraverso il
sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle
scuole»;
l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono
inserite le seguenti: «e degli elementi»;
n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite
dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;
o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le
seguenti: «e degli elementi».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la
tutela dell'UNESCO), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del
patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). - 1. I
siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale
italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",
sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e
ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi
aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito
denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la
loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio
culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua
rappresentazione a livello internazionale.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Priorita' di intervento). - 1. I progetti di
tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e
naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e
degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorita' di
intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo
le leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 3 (Piani di gestione). - 1. Per assicurare la
conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e
creare le condizioni per la loro valorizzazione sono
approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di
intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le
azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e
private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'art.
4, oltre che le opportune forme di collegamento con
programmi o strumenti normativi che perseguano finalita'
complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi
turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici
istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani
di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi
sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato "Codice".».
- Il testo dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Misure di sostegno). - 1. Ai fini di una
gestione compatibile dei siti e degli elementi italiani
UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e
servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche
culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e
tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO,
ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi
di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti,
di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali
ai siti medesimi;
d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e
degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro
conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle
istituzioni scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche
attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle
attivita' culturali delle scuole;
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del
patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito
della promozione del complessivo patrimonio tradizionale
enogastronomico e agro-silvo-pastorale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche'
l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel
limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente
articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il
decreto e' adottato previo parere della Commissione di cui
all'art. 5. Tutti gli interventi sono attuati in
conformita' alle disposizioni dettate in materia dal
Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici
locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di
gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi
turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni
previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a
richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e
agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente
legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1
esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti
gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali designano ciascuno tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
comma 1».
- Il titolo della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli
elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",
posti sotto la tutela dell'UNESCO.».