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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di
lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice
civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una
disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli
imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2222 del codice civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Si riporta l'art. 2083 del codice civile:
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».