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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte
o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo
svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle
associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso
Stati esteri;
c) individuare le specifiche attivita' illecite connesse al
traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare
riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in
partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e,
contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le
autorita' di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per
individuare attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e
prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime
secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle
caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa
nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi
di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati e alle attivita' di bonifica nonche' alla
gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresi' lo stato di
attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla
gestione degli impianti di depurazione delle acque nonche' alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da
tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della
Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonche'
all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
h) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti
amianto nonche' il rispetto della normativa vigente ed eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno degli
incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica;
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualita'
e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie
e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive
di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione, e' il
seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
- Il testo dell'art. 416 del codice penale, e' il
seguente:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.».
- Il testo dell'art. 416-bis del codice penale, e' il
seguente:
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- La legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in
materia di delitti contro l'ambiente), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122.
- Il testo dell'art. 133 del Codice di procedura
penale, e' il seguente:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta
all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».