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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini
nei veicoli chiusi
1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e
N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui
al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono
inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma
1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le
seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del
dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 172, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 74 alla
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
«1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della
categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente
codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al
loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica
per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.».
- Il testo dell'articolo 172, comma 10, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge e' il seguente: «10. Chiunque non fa
uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del
dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 81 a € 326. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- La rubrica dell'articolo 172 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dalla
presente legge e' la seguente: «Art. 172. (Uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza
per bambini)».