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Legge Ordinaria n. 117 del 01/10/2018 G.U. n.238 del 12 ottobre 2018
MELONI ed altri: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (651)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
  legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  concernenti  l'obbligo  di
  installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono  di  bambini
  nei veicoli chiusi 
 
  1. All'articolo 172 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo  2002»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f),  del  regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
gennaio 2013»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2  e
N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti  da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore  a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta  di  cui
al comma 1,  ha  l'obbligo  di  utilizzare  apposito  dispositivo  di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,  rispondente  alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    c) al comma 10, primo periodo, dopo la  parola:  «bambini,»  sono
inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui  al  comma
1-bis»; 
    d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono  inserite  le
seguenti: «e sicurezza». 
  2.  Le  caratteristiche  tecnico-costruttive   e   funzionali   del
dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis,  del  codice  della
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  sono  definite  con
decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo  172,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato nel Supplemento Ordinario  n.  74  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, come  modificato
          dalla presente legge e' il seguente: 
              «1. Il conducente e  i  passeggeri  dei  veicoli  della
          categoria  L6e,  dotati  di  carrozzeria  chiusa,  di   cui
          all'articolo 4, paragrafo 2, lettera  f),  del  regolamento
          (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1,  N1,
          N2 e N3, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del  presente
          codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo  di
          utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
          statura inferiore a 1,50  m  devono  essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato  al
          loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
          conformemente ai regolamenti  della  Commissione  economica
          per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite  o  alle   equivalenti
          direttive comunitarie.». 
              - Il testo dell'articolo  172,  comma  10,  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge e' il seguente: «10. Chiunque  non  fa
          uso dei dispositivi di ritenuta,  cioe'  delle  cinture  di
          sicurezza e dei sistemi  di  ritenuta  per  bambini  o  del
          dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          € 81 a € 326. Quando il mancato  uso  riguarda  il  minore,
          della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
          sul veicolo  al  momento  del  fatto,  chi e'  tenuto  alla
          sorveglianza del minore stesso. Quando  il  conducente  sia
          incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
          di cui al presente comma per almeno due  volte,  all'ultima
          infrazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente da quindici  giorni  a  due
          mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
              - La  rubrica  dell'articolo  172  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificata  dalla
          presente legge  e'  la  seguente:  «Art.  172.  (Uso  delle
          cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e  sicurezza
          per bambini)». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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