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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli
effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui
all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel
rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita',
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e
accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 34-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). -
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106
«Art. 11 (Norme urgenti in materia di mobilita',
accoglienza e guide turistiche). - 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e adotta il piano straordinario
della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la
fruibilita' del patrimonio culturale con particolare
attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle
aree interne del Paese.
(Omissis) .».
- La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per
l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196.