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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gratuito patrocinio
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio
commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata
da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito
previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo
procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal
reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione).
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di
un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non
superiore a euro 11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni
economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un
genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello
stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e'
stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza
possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando
l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale
e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato,
compresi quelli di esecuzione forzata.».