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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le
speciali misure di protezione previste dal capo II.
2. Le speciali misure di protezione sono altresi' applicate, se
ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano
esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di
stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di
giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri
protetti».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.