Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1078 del 09/08/1948 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1948)
Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.
Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di
abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, o siano
stati gia' indicati in applicazione di precedenti disposizioni
legislative, il pretore ha facolta' di prorogare l'esecuzione degli
sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non
superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra
proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del decreto legislativo
23 dicembre 1947, numero 1461, e del decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 206.
Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e
sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di
fatto e specialmente di quelle indicate nell'art. 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.
Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze,
non e' vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art.
11.
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1948
1949
1950
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