Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1180 del 19/08/1948 (Pubblicata nella G.U. del 27 settembre 1948)
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni,
degli  assegni  e  delle indennita' di guerra ai militari mutilati ed
invalidi   ed  alle  famiglie  dei  militari  morti  in  guerra  sono
applicabili  ai  cittadini  che siano rimasti mutilati ed invalidi in
conseguenza  delle  ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti
di  Mogadiscio  dell'11  gennaio  1948,  e alle famiglie dei morti in
occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
  Le  pensioni,  gli  assegni  e  le  indennita'  di  cui  sopra sono
liquidate  nella  misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e
per  le  famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata
del venti per cento.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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