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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1186 del 19/08/1948 (Pubblicata nella G.U. del 29 settembre 1948)
Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.
Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche
se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili,
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle
Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari,
del salariati e delle loro famiglie, e' concesso un aumento
provvisorio di:
L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;
L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di
riversibilita'.
Il predetto aumento provvisorio e' concesso anche ai pensionati
contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30
gennaio 1945, n. 41.
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle
Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a
carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo
comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.
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