Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1274 del 07/10/1948 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1948)
Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il trattamento economico ai membri delle Commissioni mediche
per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale fra i
mutilati e gli invalidi di guerra previsti nell'art. 56, del regio
decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato con l'art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, non si applicano le
disposizioni vigenti per la generalita' dei componenti Commissioni,
Comitati e Collegi comunque denominati istituiti presso le
Amministrazioni dello Stato.
Ai suddetti membri, per l'opera prestata nella sede della
Commissione, e' dovuto il compenso di lire settanta per ogni visita
medica effettivamente eseguita collegialmente con altri componenti la
Commissione stessa.
Tale compenso per piu' visite non puo' superare le lire duemila
giornaliere. E' inoltre dovuto, quando si eseguano visite a domicilio
nello stesso Comune sede della Commissione, il rimborso delle
eventuali spese di trasporto con mezzi ordinari di linea o la
indennita' chilometrica come stabilita a favore dei funzionari dello
Stato per i tratti di percorso non serviti da detti mezzi ordinari.
Nei casi di visite collegiali eseguite fuori del Comune sede della
Commissione, ai detti membri compete il trattamento economico
previsto per i funzionari dello Stato di grado sesto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
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