Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 del regio decreto 9
aprile 1925, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori
che rientrano nei limiti di competenza di cui all'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati
a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della
compilazione dei progetti, della direzione ed assistenza ai lavori ed
a corrispondere i compensi relativi.
I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.