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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1520 del 27/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1949)
Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto
mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non
oltre il compimento del 75° anno di eta' - entro i limiti dei posti
disponibili i magistrati di grado non superiore al 5° e, in
soprannumero ai ruoli ed alle piante organiche, i magistrati di grado
4° e 3°.
Tale facolta' si riferisce ai magistrati gia' mantenuti in funzione
o richiamati a norma dell'art. 1, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 28 dicembre 1947, n. 1594, nonche' a quelli che
compiranno i limiti di eta' dopo il 31 dicembre 1948.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto
richiamare in servizio, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non
oltre il compimento del 75° anno di eta', in soprannumero ai ruoli ed
alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3° precedentemente
collocati a riposo.
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