Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1596 del 24/12/1948 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1949)
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle
materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, e' fissata in
L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000
per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta
per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite
per ciascuna materia sia inferiore a venti.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
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1999
2000
2001
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