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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante
disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed
avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai
30 giugno 1949, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, primo comma, dopo le parole: o parti di armi,
aggiungere le parole: atte all'impiego.
All'art. 2, dopo le parole: o parti di esse, aggiungere le parole:
atte all'impiego.
L'art. 3 e' soppresso.
All'art. 4, dopo le parole: le parti di esse, aggiungere le parole:
atte all'impiego; dopo le parole: gli aggressivi chimici, aggiungere
le parole: o altri congegni micidiali, e dopo le parole: da lui
detenuti, aggiungere le parole: legittimamente sino al momento
dell'emanazione dell'ordine.
All'art. 5, secondo comma, dopo le parole: una parte dell'arma
medesima, aggiungere le parole: atte all'impiego.
All'art. 6, primo comma, alle parole: da un terzo alla meta',
sostituire le parole: fino ad un terzo.
Allo stesso articolo, aggiungere il comma seguente:
"Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere
diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita'
di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la
qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto
debba ritenersi di lieve entita'".
L'art. 8 e' sostituito col seguente:
"Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni
caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore
della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della
consegna precedentemente non osservato".
L'art. 9 e' sostituito col seguente:
"Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli
articoli 420, 695, primo comma, 698 e 699 del Codice penale e le
altre norme incompatibili con quelle della presente legge".
L'art. 10 e' soppresso.
Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano
anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 100, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
Il Governo e' autorizzato a pubblicare in testo unico le
disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 100.
La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI