Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 100 del 17/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1949)
Proroga della durata delle societa' cooperative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  durata  delle  societa' cooperative, legalmente costituite e la
cui  decadenza  sia  avvenuta  anteriormente  alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, si presume prorogata per un periodo di
tempo  eguale  a  quello in origine stabilito, ed in ogni caso per un
periodo  non  inferiore  a  due  anni  dall'entrata  in  vigore della
presente   legge,   salvo   che   la   proroga   stessa  non  risulti
esplicitamente   esclusa  dagli  statuti,  ovvero  che  la,  societa'
cooperativa abbia di fatto cessato da ogni attivita' dopo la scadenza
del termine stabilito per la sua durata.
  Le  assemblee  dei  soci  hanno  sempre  facolta'  di deliberare lo
scioglimento   della  societa'  nella  forma  e  con  le  maggioranze
stabilite dalla legge e dagli statuti sociali.
  I  soci i quali, al termine della durata statutaria della societa',
non intendano di continuare a farne parte, hanno diritto di recedere,
a   norma  di  legge  e  di  statuto,  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  presente  legge  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 marzo 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - FANFANI -
                                                    GRASSI - VANONI -
                                                       TUPINI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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