Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 101 del 21/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1949)
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanita' ed a talune sue attribuzioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  12  del  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
  "Il Consiglio superiore di sanita' e' composto:
    di  quattordici  dottori  in  medicina,  e  chirurgia,  del quali
quattro  particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno
in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in
pediatria,  uno  in  medicina  del  lavoro, uno in tisiologia, uno in
dermosifilopatia,   uno   in  ostetricia  e  ginecologia  ed  uno  in
chirurgia,  scelti  preferibilmente  tra i docenti universitari delle
rispettive materie;
    di  due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene
veterinaria;
    di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
    di un dottore in chimica;
    di un farmacologo;
    di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;
    di  due  medici  ospedalieri  e  di  un  farmacista  direttore di
farmacia;
    di due medici condotti;
    di  due  professori  dei  ruoli  delle  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto;
    di  nove  membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai
Ministeri  dell'interno,  della  pubblica  istruzione,  di  grazia  e
giustizia,  della  marina mercantile, dell'industria e del commercio,
del  lavoro  e  della  previdenza,  sociale, dell'agricoltura e delle
foreste,  dall'Alto  Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto
centrale di statistica;
    di un rappresentante della Croce Rossa italiana;
    di   un   rappresentante   medico  dell'Opera  nazionale  per  la
protezione della maternita' e dell'infanzia;
    di  un  ufficiale  generale medico designato dal Ministero della,
difesa;
    nominati  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni
e riconfermabili.
  Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
    il  segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    il  direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanita' pubblica,;
    il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica;
    l'ispettore  generale  dei  servizi  veterinari  e  un  ispettore
generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    il  ragioniere  generale  dello  Stato  o  un  funzionario da lui
delegato;
    il  direttore  generale  dell'urbanistica e delle opere igieniche
del Ministero dei lavori pubblici;
    il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
    il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;
    i   presidenti  delle  Federazioni  nazionali  delle  professioni
sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233.
  "Il  Consiglio  superiore  di  sanita'  elegge  nel proprio seno, a
maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che
esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.
  "E'  in  facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire
alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza
generale o di sezione.
  "L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di
sanita'   un   funzionario   medico   in   servizio   presso   l'Alto
Commissariato".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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