Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 101 del 21/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1949)
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanita' ed a talune sue attribuzioni.
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanita' ed a talune sue attribuzioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 12 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore di sanita' e' composto:
di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali
quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno
in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in
pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in
dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in
chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle
rispettive materie;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene
veterinaria;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di un farmacologo;
di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;
di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di
farmacia;
di due medici condotti;
di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e
chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto;
di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai
Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e
giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio,
del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle
foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto
centrale di statistica;
di un rappresentante della Croce Rossa italiana;
di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la
protezione della maternita' e dell'infanzia;
di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della,
difesa;
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni
e riconfermabili.
Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanita' pubblica,;
il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica;
l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore
generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita' pubblica;
il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui
delegato;
il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche
del Ministero dei lavori pubblici;
il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;
il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;
i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni
sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233.
"Il Consiglio superiore di sanita' elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che
esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.
"E' in facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire
alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza
generale o di sezione.
"L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di
sanita' un funzionario medico in servizio presso l'Alto
Commissariato".
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