Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 13 del 27/01/1949 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1949)
Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.
Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori
reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto
legislativo 23 marzo 1945, n. 418, e' ulteriormente prorogato al 31
maggio 1949.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta
causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere
sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio
1946, n. 27.
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