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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla,
facolta' di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di
pensione, riconosciuta con detto comma al personale che
l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei
Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono
tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei
servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945
e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.