Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 166 del 29/03/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1949)
Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
3  agosto  1944, n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico
del   decreto  legislativo  13  settembre  1946,  n.  358,  e'  cosi'
modificato:
  "Il  grado  di  appuntato  dell'Arma  dei carabinieri e' conferito,
secondo  le  norme  che regolano l'avanzamento dei militari di truppa
dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni
del  proprio  grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali,
di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene
esercitare le funzioni del grado cui aspirano".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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