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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 22 del 03/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1949)
Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza.
custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai
lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo
negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi
quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno
1948, in aggiunta.
alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia
nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della
indennita' di caro vita prevista dal decreto legislativo
luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui
ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della
gratifica predetta deve essere effettuata entro trenta giorni
dell'entrata in vigore della presente legge.
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