Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'anno accademico 1948-1949 sono prorogate le disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.
168, concernente tasse e contributi a favore delle Universita' e
degli Istituti superiori.
L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947, di cui all'art. 2 del
predetto decreto, e' modificata in "anno accademico 1947-1948".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI