Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 258 del 21/04/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1949)
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n.
321,  modificato  dal  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 marzo
1946, n. 336, e' sostituito come segue:
  "Gli  impiegati  ausiliari  fanno  passaggio  - secondo le mansioni
esercitate - nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo
del  personale tecnico speciale di 2ª categoria e sono inquadrati nei
gradi 11°, 12° e 13°, rispettivamente se contino quattordici, quattro
o meno di quattro anni di effettivo servizio in tale qualita', con lo
stipendio  nei  gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio
eccedenti  rispettivamente  i  suddetti  limiti  di  quattordici e di
quattro  anni,  e  nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli
anni di servizio prestati.
  "Gli   agenti  ausiliari  fanno  passaggio  nel  ruolo  comune  del
personale  di  3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere
di  2ª  classe,  di  primo commesso o di commesso, rispettivamente se
contino  quattordici,  quattro  o  meno  di  quattro anni di servizio
effettivo in tale qualita', con lo stipendio, nei gradi di messaggere
o  di  primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti
rispettivamente  i  suddetti  limiti di quattordici e quattro anni, e
nel  grado  di  commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di
servizio prestati.
  "La  frazione  di  tempo eccedente il periodo intero corrispondente
allo  stipendio  attribuito  alla  data  del  collocamento  nei gradi
predetti   sara'   computata  agli  effetti  del  successivo  aumento
periodico.
  "Ai  cennati  impiegati  ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza
degli   emolumenti  in  godimento  all'atto  del  collocamento  negli
anzidetti  ruoli,  rispetto  agli emolumenti attribuiti in dipendenza
del  collocamento stesso, e' conservata a titolo di assegno personale
da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.
  "Ai  fini  del  raggiungimento  dell'anzianita' minima di quattro e
quattordici  anni  non  si computano gli abbreviamenti previsti dalle
vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del
collocamento  in  ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in
parte   nei   gradi   superiori,   quando   non  abbiano  dato  luogo
precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.
  "I  vincitori  di  concorso  per  posti  di  ausiliario  non ancora
nominati  perche'  chiamati  alle  armi,  prigionieri  o internati, e
coloro  che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova
orale  di  concorsi  gia'  espletati  e  non sostenuta per gli stessi
motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di
tempo  non  inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il
giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
  "Per  la  determinazione dello stipendio si computa quale effettivo
servizio,  il  periodo  di  tempo  decorrente  dalla  data  in  cui i
vincitori  predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli
effetti  giuridici, e tale stipendio e' loro attribuito anche durante
il  periodo  di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di
anzianita', secondo le norme di cui al successivo art. 4".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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